# REGOLAMENTO (CE) N. 883/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 824/2000 che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] , in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 735/2007, ha limitato i quantitativi di granturco che possono essere acquistati dagli organismi di intervento in tutta la Comunità ad un quantitativo globale di 1 500 000 tonnellate per la campagna 2007/2008, a 700 000 tonnellate per la campagna 2008/2009 e a 0 tonnellate a decorrere dalla campagna 2009/2010.

**(2)** Per assicurare una gestione soddisfacente del sistema di acquisto all'intervento di granturco e permettere agli operatori economici di tutti gli Stati membri di accedere al regime dell'intervento alle stesse condizioni, occorre prevedere, nel regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione [^2] , modalità specifiche e dettagliate di attribuzione dei quantitativi di granturco ammissibili all'intervento. A questo fine, occorre introdurre un meccanismo di attribuzione dei suddetti quantitativi relativi ai periodi della campagna di commercializzazione durante i quali tutti gli operatori hanno diritto di presentare offerte, che lasci agli operatori un termine sufficiente per presentarle e che consenta di fissare un coefficiente di attribuzione uniforme per tutti gli offerenti quando i quantitativi offerti superano quelli disponibili. È opportuno a questo fine prevedere l'esame delle offerte in due fasi e fissare il calendario per la presentazione delle offerte di granturco, nonché quello per le consegne e le relative prese in consegna.

**(3)** Tenuto conto dei periodi di acquisto all'intervento previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e al fine di assicurare la parità di trattamento degli operatori, occorre prevedere una prima fase di presentazione delle offerte di granturco a decorrere dal 1 o agosto in Grecia, Spagna, Italia e Portogallo, dal 1 o dicembre in Svezia e dal 1 o novembre negli Stati membri fino al 31 dicembre, ultimo giorno di presentazione delle offerte in tutti gli Stati membri. Al termine di questa prima fase, la Commissione deciderà eventualmente di fissare un coefficiente di attribuzione per le offerte ricevibili presentate nel corso della fase stessa e di chiudere l'intervento per il resto della campagna, se i quantitativi offerti superano quello definito all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003. Al fine di evitare oneri amministrativi e finanziari agli organismi di intervento e agli operatori, in particolare per quanto riguarda la costituzione di cauzioni che potrebbero rivelarsi inutili in assenza di quantitativi da attribuire, occorre prevedere un periodo di interruzione per la presentazione delle offerte tra il 1 o gennaio e la data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del quantitativo che rimane disponibile all'intervento per la seconda fase.

**(4)** Tenuto conto del termine necessario per stabilire, in caso di necessità, il coefficiente di attribuzione relativo alla prima fase, conviene aprire la seconda fase di presentazione delle offerte a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del quantitativo che rimane disponibile all'intervento, il primo giorno del deposito delle offerte nell'insieme degli Stati membri. Nel corso di questa seconda fase, l'accettazione delle offerte deve avvenire ogni settimana, a decorrere dal primo venerdì successivo alla pubblicazione del suddetto quantitativo, sulla base delle offerte presentate dagli operatori al massimo il venerdì alle ore 12.00 (ora di Bruxelles). Ogni settimana, al massimo il mercoledì, la Commissione deve mettere a disposizione degli operatori sul proprio sito web il quantitativo che rimane disponibile all'intervento. In caso di superamento del quantitativo definito all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione deve fissare e pubblicare un coefficiente di attribuzione e chiudere l'intervento per la campagna in corso. Tenuto conto dei periodi di acquisto all'intervento previsti all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la seconda fase di presentazione delle offerte deve concludersi comunque entro il 30 aprile in Grecia, Spagna, Italia e Portogallo, il 30 giugno in Svezia e il 31 maggio negli altri Stati membri.

**(5)** Per permettere una gestione efficace del meccanismo di attribuzione, è opportuno prevedere che le offerte di granturco non possano essere né modificate né ritirate. Inoltre, per garantire la serietà delle offerte, è necessario subordinarle al deposito di una cauzione, nonché precisare le modalità di controllo della loro effettiva realtà e dello svincolo della cauzione medesima. A tal fine è opportuno effettuare tale controllo in base alle stesse norme e alle stesse condizioni applicabili al controllo delle scorte nell'ambito dell'ammasso pubblico previsto dal regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri [^3] . D'altra parte, fra l'inizio della presentazione delle offerte della prima fase e il 31 dicembre può trascorrere un periodo di vari mesi. Al fine di evitare un onere finanziario eccessivo per gli operatori al momento della presentazione delle offerte della prima fase, è opportuno consentire che la cauzione che deve essere costituita al momento della presentazione dell'offerta, quando è costituita sotto forma di cauzione bancaria, possa essere esigibile solo a decorrere dal giorno successivo all'ultimo giorno di presentazione delle offerte.

**(6)** Il regolamento (CE) n. 824/2000 prevede, all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, che la presa in consegna dei cereali possa avvenire nel magazzino nel quale si trovano al momento dell'offerta. Al fine di migliorare la qualità delle condizioni di ammasso e di garantire quest'ultima a partire dalla presentazione delle offerte, è opportuno che i siti di ammasso in cui si trovano i cereali al momento dell'offerta ne garantiscano la conservazione ottimale, in particolare su un lungo periodo per quanto concerne il granturco. Risulta pertanto necessario limitare la possibilità di prendere in consegna i cereali nel magazzino dell'offerente ed autorizzare questo tipo di presa in consegna solo quando i cereali si trovano presso enti assuntori ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 884/2006. In tal caso, l'offerente si impegna ad applicare, fatte le dovute distinzioni, nei suoi rapporti con l'ente assuntore, sin dal momento del deposito della sua offerta, le stesse norme e le stesse condizioni di ammasso e controllo di quelle esigibili, conformemente al regolamento (CE) n. 884/2006, e a sottoporsi ai controlli corrispondenti.

**(7)** L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 824/2000 precisa che il prezzo da pagare all'offerente è il prezzo di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003, vigente alla data fissata come primo giorno di consegna nella comunicazione dell'ammissibilità dell'offerta, per una merce franco magazzino non scaricata, adattato in funzione delle maggiorazioni e delle detrazioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 824/2000. Tenuto conto del nuovo sistema di gestione degli acquisti di granturco all'intervento attuato dal presente regolamento, in particolare il fatto che le offerte di granturco non possono essere né ritirate né modificate, conviene derogare alla suddetta regola per le offerte di granturco quando il prezzo d'intervento del mese dell'offerta è superiore al prezzo di intervento del mese durante il quale avviene la consegna.

**(8)** L'articolo 11 *bis* , lettera a), del regolamento (CE) n. 824/2000 precisa il contenuto delle comunicazioni alla Commissione che devono effettuare gli Stati membri al fine di permettere di redigere una relazione statistica settimanale sull'evoluzione delle partite di cereali all'intervento. Tenuto conto del nuovo sistema di gestione degli acquisti di granturco all'intervento introdotto dal presente regolamento, conviene adattare tali disposizioni, più in particolare per quanto riguarda le modalità di comunicazione delle offerte da parte degli organismi di intervento alla Commissione.

**(9)** Ai fini di una gestione efficace del sistema occorre prevedere che la trasmissione delle informazioni richieste dalla Commissione sia effettuata sulla base di modelli, posti da quest'ultima a disposizione degli Stati membri, che riprendono le informazioni necessarie alla gestione dell'intervento, e che tali modelli siano applicabili previa informazione del comitato di gestione per i cereali, se del caso adattati e aggiornati dalla Commissione alle stesse condizioni.

**(10)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 824/2000.

**(11)** Dato che il periodo di intervento inizia in Grecia, Spagna, Italia e Portogallo il 1 o agosto, è opportuno applicare le misure previste dal presente regolamento a partire da tale data.

**(12)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 824/2000 è così modificato:

| 1) | È inserito il seguente articolo 3 *bis* :<br>«Articolo 3 bis<br>1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4 del presente regolamento, i quantitativi di granturco ammissibili all'intervento, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono attribuiti per le campagne 2007/2008 e 2008/2009, in due fasi denominate “fase n. 1” e “fase n. 2”, alle condizioni e modalità fissate ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.<br>La fase n. 1 inizia il 1 o agosto in Grecia, Spagna, Italia e Portogallo, il 1 o dicembre in Svezia e il 1 o novembre negli altri Stati membri e corre fino al 31 dicembre, ultimo giorno di presentazione delle offerte per tutti gli Stati membri nell'ambito di questa fase.<br>La fase n. 2 inizia il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* , di cui al paragrafo 2, secondo comma, del quantitativo che rimane disponibile all'intervento per questa fase. Tale giorno è il primo giorno di presentazione delle offerte in tutti gli Stati membri e questa fase termina non oltre il 30 aprile in Grecia, Spagna, Italia e Portogallo, il 30 giugno in Svezia e il 31 maggio negli altri Stati membri.<br>2. Al termine della fase n. 1, la Commissione contabilizza tutte le offerte di granturco ricevibili presentate dagli operatori agli organismi di intervento degli Stati membri fino al 31 dicembre, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles), sulla base delle comunicazioni trasmesse ogni settimana dagli Stati membri, a norma dell'articolo 11 *bis* , paragrafo 1, lettera a), punto i).<br>Se i quantitativi totali offerti superano i quantitativi massimi fissati all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione stabilisce e pubblica, non oltre il 25 gennaio, un coefficiente di attribuzione dei quantitativi a sei decimali. Se i quantitativi non vengono superati, il coefficiente di attribuzione è uguale a 1 e la Commissione pubblica il quantitativo che resta disponibile all'intervento per la fase n. 2.<br>Entro il 31 gennaio, l'organismo di intervento dello Stato membro notifica all'offerente l'accettazione della sua offerta pari ad un quantitativo uguale al quantitativo offerto moltiplicato per il coefficiente di attribuzione.<br>3. A partire dal primo mercoledì del mese di febbraio, la Commissione contabilizza ogni settimana tutte le offerte di granturco presentate dagli operatori agli organismi di intervento degli Stati membri entro il venerdì della settimana precedente, alle ore 12 (ora di Bruxelles), sulla base delle comunicazioni trasmesse dagli Stati membri, a norma dell'articolo 11 *bis* , paragrafo 1, lettera a), punto i).<br>Quando il quantitativo che resta disponibile all'intervento viene superato, la Commissione stabilisce e pubblica, entro il quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo di presentazione delle offerte, un coefficiente di attribuzione dei quantitativi a sei decimali. Se il quantitativo non viene superato, il coefficiente di attribuzione è pari a 1, i quantitativi offerti sono considerati accettati e la Commissione mette a disposizione degli operatori sul proprio sito web http://ec.europa.eu/agriculture/markets/crops/index\_fr.htm, al massimo entro il mercoledì di ciascuna settimana, il quantitativo che resta disponibile all'intervento per la settimana in corso.<br>Entro il nono giorno lavorativo successivo al termine ultimo di presentazione delle offerte, l'organismo di intervento dello Stato membro notifica all'offerente l'accettazione della sua offerta a concorrenza di un quantitativo uguale al quantitativo offerto, moltiplicato per il coefficiente di attribuzione.<br>4. Le offerte di cui ai paragrafi 2 e 3 sono contabilizzate dall'organismo di intervento competente, alla data in cui vengono ricevute.<br>Le offerte presentate non possono essere modificate, né ritirate.<br>5. Le offerte sono accompagnate, pena l'irricevibilità, dalla prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 15 EUR per tonnellata. Quest'ultima è costituita al momento della presentazione dell'offerta ma, se costituita nel corso della prima fase sotto forma di una cauzione bancaria, può essere esigibile solo a decorrere dal giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle offerte di cui al paragrafo 2.<br>6. La cauzione copre i quantitativi offerti dall'offerente a norma dei paragrafi 2 o 3.<br>Salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, la cauzione è totalmente incamerata nel bilancio comunitario nei casi seguenti:<br>a)<br>quando i quantitativi presentati nel luogo di ammasso, tra la presentazione dell'offerta e la presa in consegna del granturco, sono inferiori ai quantitativi dichiarati dall'offerente, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, fatta salva una tolleranza del 5 %;<br>b)<br>quando i quantitativi attribuiti non sono effettivamente forniti dall'offerente ai fini della loro presa in consegna da parte dell'organismo d'intervento, a norma degli articoli 2 e 5.<br>Ai fini dell'applicazione di quanto disposto al secondo comma, lettera a), del presente paragrafo, gli organismi d'intervento effettuano il controllo dei quantitativi presenti nei luoghi di ammasso applicando, fatte le dovute distinzioni, le norme e le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione , per il controllo della presenza fisica dei prodotti immagazzinati nel quadro delle operazioni di ammasso pubblico, e più in particolare di quelle previste all'allegato I, sezione B.III del suddetto regolamento. Tali controlli vertono almeno sul 5 % delle offerte e sul 5 % dei quantitativi offerti, sulla base di un'analisi del rischio. Tali percentuali minime di controlli si applicano unicamente nel corso della fase n. 1.<br>La cauzione è interamente svincolata:<br>a)<br>per i quantitativi offerti non attribuiti,<br>b)<br>per i quantitativi offerti attribuiti, a decorrere dal momento in cui il 95 % del quantitativo attribuito viene effettivamente preso in consegna dall'organismo di intervento.<br>[GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_171_R_TOC) .» " | a) | quando i quantitativi presentati nel luogo di ammasso, tra la presentazione dell'offerta e la presa in consegna del granturco, sono inferiori ai quantitativi dichiarati dall'offerente, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, fatta salva una tolleranza del 5 %; | b) | quando i quantitativi attribuiti non sono effettivamente forniti dall'offerente ai fini della loro presa in consegna da parte dell'organismo d'intervento, a norma degli articoli 2 e 5. | a) | per i quantitativi offerti non attribuiti, | b) | per i quantitativi offerti attribuiti, a decorrere dal momento in cui il 95 % del quantitativo attribuito viene effettivamente preso in consegna dall'organismo di intervento. |
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| a) | quando i quantitativi presentati nel luogo di ammasso, tra la presentazione dell'offerta e la presa in consegna del granturco, sono inferiori ai quantitativi dichiarati dall'offerente, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, fatta salva una tolleranza del 5 %; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | quando i quantitativi attribuiti non sono effettivamente forniti dall'offerente ai fini della loro presa in consegna da parte dell'organismo d'intervento, a norma degli articoli 2 e 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | per i quantitativi offerti non attribuiti, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | per i quantitativi offerti attribuiti, a decorrere dal momento in cui il 95 % del quantitativo attribuito viene effettivamente preso in consegna dall'organismo di intervento. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2) | a): al paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) il centro d'intervento per il quale è effettuata l'offerta e, qualora si applichi l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento, l'impegno dell'offerente di garantire nei suoi rapporti con l'ente assuntore l'applicazione, fatte le dovute distinzioni, per il luogo di ammasso di cui alla lettera c) del presente paragrafo, delle norme e condizioni di ammasso e controllo esigibili conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 884/2006.» — «e) — il centro d'intervento per il quale è effettuata l'offerta e, qualora si applichi l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento, l'impegno dell'offerente di garantire nei suoi rapporti con l'ente assuntore l'applicazione, fatte le dovute distinzioni, per il luogo di ammasso di cui alla lettera c) del presente paragrafo, delle norme e condizioni di ammasso e controllo esigibili conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 884/2006.»<br>«e): il centro d'intervento per il quale è effettuata l'offerta e, qualora si applichi l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento, l'impegno dell'offerente di garantire nei suoi rapporti con l'ente assuntore l'applicazione, fatte le dovute distinzioni, per il luogo di ammasso di cui alla lettera c) del presente paragrafo, delle norme e condizioni di ammasso e controllo esigibili conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 884/2006.» | a) | «e): il centro d'intervento per il quale è effettuata l'offerta e, qualora si applichi l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento, l'impegno dell'offerente di garantire nei suoi rapporti con l'ente assuntore l'applicazione, fatte le dovute distinzioni, per il luogo di ammasso di cui alla lettera c) del presente paragrafo, delle norme e condizioni di ammasso e controllo esigibili conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 884/2006.» | «e) | il centro d'intervento per il quale è effettuata l'offerta e, qualora si applichi l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento, l'impegno dell'offerente di garantire nei suoi rapporti con l'ente assuntore l'applicazione, fatte le dovute distinzioni, per il luogo di ammasso di cui alla lettera c) del presente paragrafo, delle norme e condizioni di ammasso e controllo esigibili conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 884/2006.» | b) | al paragrafo 3, è soppresso il terzo comma; | c) | è aggiunto il seguente paragrafo 4:<br>«4. Per i cereali offerti all'intervento, diversi dal granturco, l'ultima consegna deve avvenire entro la fine del quarto mese successivo al mese di ricevimento dell'offerta, senza tuttavia superare il termine del 1 o luglio in Spagna, Grecia, Italia e Portogallo e del 31 luglio per gli altri Stati membri.<br>Per il granturco, la consegna deve avvenire fra il 1 o febbraio e il 30 aprile per le offerte effettuate nel corso della fase n. 1 e non oltre la fine del terzo mese successivo al mese di ricevimento per le offerte effettuate nel corso della fase n. 2, senza tuttavia superare il termine del 1 o luglio in Spagna, Grecia, Italia e Portogallo e del 31 luglio negli altri Stati membri.» |
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| a) | «e): il centro d'intervento per il quale è effettuata l'offerta e, qualora si applichi l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento, l'impegno dell'offerente di garantire nei suoi rapporti con l'ente assuntore l'applicazione, fatte le dovute distinzioni, per il luogo di ammasso di cui alla lettera c) del presente paragrafo, delle norme e condizioni di ammasso e controllo esigibili conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 884/2006.» | «e) | il centro d'intervento per il quale è effettuata l'offerta e, qualora si applichi l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento, l'impegno dell'offerente di garantire nei suoi rapporti con l'ente assuntore l'applicazione, fatte le dovute distinzioni, per il luogo di ammasso di cui alla lettera c) del presente paragrafo, delle norme e condizioni di ammasso e controllo esigibili conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 884/2006.» |  |  |  |  |  |  |
| «e) | il centro d'intervento per il quale è effettuata l'offerta e, qualora si applichi l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento, l'impegno dell'offerente di garantire nei suoi rapporti con l'ente assuntore l'applicazione, fatte le dovute distinzioni, per il luogo di ammasso di cui alla lettera c) del presente paragrafo, delle norme e condizioni di ammasso e controllo esigibili conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 884/2006.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | al paragrafo 3, è soppresso il terzo comma; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | è aggiunto il seguente paragrafo 4:<br>«4. Per i cereali offerti all'intervento, diversi dal granturco, l'ultima consegna deve avvenire entro la fine del quarto mese successivo al mese di ricevimento dell'offerta, senza tuttavia superare il termine del 1 o luglio in Spagna, Grecia, Italia e Portogallo e del 31 luglio per gli altri Stati membri.<br>Per il granturco, la consegna deve avvenire fra il 1 o febbraio e il 30 aprile per le offerte effettuate nel corso della fase n. 1 e non oltre la fine del terzo mese successivo al mese di ricevimento per le offerte effettuate nel corso della fase n. 2, senza tuttavia superare il termine del 1 o luglio in Spagna, Grecia, Italia e Portogallo e del 31 luglio negli altri Stati membri.» |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3) | a): al paragrafo 1 sono aggiunti il secondo e il terzo comma seguenti: «Tale presa in consegna può aver luogo nel magazzino in cui i cereali si trovano al momento dell'offerta, a condizione che l'ammasso sia effettuato nei locali di un “ente assuntore” ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 884/2006 e che le stesse norme e le stesse condizioni previste per questi locali successivamente alla presa in consegna dei cereali all'intervento si applichino a partire dalla presentazione dell'offerta. Per il granturco, il quantitativo preso in carico non può superare il quantitativo attribuito conformemente all'articolo 3 *bis* , paragrafi 2 e 3.» | a) | al paragrafo 1 sono aggiunti il secondo e il terzo comma seguenti:<br>«Tale presa in consegna può aver luogo nel magazzino in cui i cereali si trovano al momento dell'offerta, a condizione che l'ammasso sia effettuato nei locali di un “ente assuntore” ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 884/2006 e che le stesse norme e le stesse condizioni previste per questi locali successivamente alla presa in consegna dei cereali all'intervento si applichino a partire dalla presentazione dell'offerta.<br>Per il granturco, il quantitativo preso in carico non può superare il quantitativo attribuito conformemente all'articolo 3 *bis* , paragrafi 2 e 3.» | b) | il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:<br>«6. L'ultima presa in consegna deve avvenire, per i cereali diversi dal granturco, entro la fine del secondo mese successivo all'ultima consegna di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma e, per il granturco, entro la fine del secondo mese successivo a ognuna delle ultime consegne di cui all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, senza tuttavia superare il termine del 31 luglio in Spagna, Grecia, Italia e Portogallo e del 31 agosto negli altri Stati membri.» |
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| a) | al paragrafo 1 sono aggiunti il secondo e il terzo comma seguenti:<br>«Tale presa in consegna può aver luogo nel magazzino in cui i cereali si trovano al momento dell'offerta, a condizione che l'ammasso sia effettuato nei locali di un “ente assuntore” ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 884/2006 e che le stesse norme e le stesse condizioni previste per questi locali successivamente alla presa in consegna dei cereali all'intervento si applichino a partire dalla presentazione dell'offerta.<br>Per il granturco, il quantitativo preso in carico non può superare il quantitativo attribuito conformemente all'articolo 3 *bis* , paragrafi 2 e 3.» |  |  |  |  |
| b) | il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:<br>«6. L'ultima presa in consegna deve avvenire, per i cereali diversi dal granturco, entro la fine del secondo mese successivo all'ultima consegna di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma e, per il granturco, entro la fine del secondo mese successivo a ognuna delle ultime consegne di cui all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, senza tuttavia superare il termine del 31 luglio in Spagna, Grecia, Italia e Portogallo e del 31 agosto negli altri Stati membri.» |  |  |  |  |

4) All'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente: «Il disposto del presente comma non si applica al sorgo offerto nei mesi di agosto e settembre.»

| 5) | L'articolo 11 *bis* è sostituito dal seguente:<br>«Articolo 11 bis<br>1. Per ogni cereale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ogni Stato membro comunica, per via elettronica, le informazioni necessarie alla gestione dell'intervento, in particolare:<br>a)<br>ogni mercoledì entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles):<br>i)<br>i quantitativi di cereali offerti all'intervento, presentati dagli operatori al massimo il venerdì della settimana precedente alle ore 12.00 (ora di Bruxelles), a norma degli articoli 4 e 3 *bis* del presente regolamento;<br>ii)<br>i quantitativi di cereali, diversi dal granturco, offerti all'intervento per i quali gli offerenti hanno ritirato l'offerta successivamente all'apertura del periodo di intervento;<br>iii)<br>i quantitativi totali di cereali offerti all'intervento successivamente all'apertura del periodo di intervento, previa detrazione dei quantitativi di cui al punto ii);<br>iv)<br>i quantitativi totali di cereali presi in consegna successivamente all'apertura del periodo di intervento, a norma dell'articolo 5 del presente regolamento;<br>b)<br>il mercoledì successivo alla pubblicazione del bando di gara, i quantitativi di cereali oggetto di gara, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ;<br>c)<br>il mercoledì successivo alla data alla quale lo Stato membro ha definito le partite interessate, i quantitativi di cereali destinati a essere distribuiti gratuitamente agli indigenti della Comunità a norma del regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio ;<br>d)<br>entro la fine del mese successivo al temine di presa in consegna di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del presente regolamento, per ciascuna regione determinata all'allegato III del regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio , i risultati medi del peso specifico, dei tenori di umidità, di chicchi spezzati e di proteine constatati per le partite di cereali presi in consegna.<br>2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 vengono effettuate anche in assenza di offerte di quantitativi. In assenza di comunicazione delle informazioni di cui paragrafo 1, lettera a), punto i), la Commissione desume che nello Stato membro interessato non sia stata presentata alcuna offerta.<br>3. La forma e il contenuto delle comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono definiti dalla Commissione sulla base dei modelli posti da quest'ultima a disposizione degli Stati membri e si applicano soltanto previa informazione del comitato di gestione per i cereali. Essi sono adattati ed aggiornati dalla Commissione alle stesse condizioni.<br>[GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_191_R_TOC) ."<br>[GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_352_R_TOC) ."<br>[GU L 88 del 3.4.1990, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1990_088_R_TOC) .» " | a) | i): i quantitativi di cereali offerti all'intervento, presentati dagli operatori al massimo il venerdì della settimana precedente alle ore 12.00 (ora di Bruxelles), a norma degli articoli 4 e 3 *bis* del presente regolamento; | i) | i quantitativi di cereali offerti all'intervento, presentati dagli operatori al massimo il venerdì della settimana precedente alle ore 12.00 (ora di Bruxelles), a norma degli articoli 4 e 3 *bis* del presente regolamento; | ii) | i quantitativi di cereali, diversi dal granturco, offerti all'intervento per i quali gli offerenti hanno ritirato l'offerta successivamente all'apertura del periodo di intervento; | iii) | i quantitativi totali di cereali offerti all'intervento successivamente all'apertura del periodo di intervento, previa detrazione dei quantitativi di cui al punto ii); | iv) | i quantitativi totali di cereali presi in consegna successivamente all'apertura del periodo di intervento, a norma dell'articolo 5 del presente regolamento; | b) | il mercoledì successivo alla pubblicazione del bando di gara, i quantitativi di cereali oggetto di gara, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ; | c) | il mercoledì successivo alla data alla quale lo Stato membro ha definito le partite interessate, i quantitativi di cereali destinati a essere distribuiti gratuitamente agli indigenti della Comunità a norma del regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio ; | d) | entro la fine del mese successivo al temine di presa in consegna di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del presente regolamento, per ciascuna regione determinata all'allegato III del regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio , i risultati medi del peso specifico, dei tenori di umidità, di chicchi spezzati e di proteine constatati per le partite di cereali presi in consegna. |
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| a) | i): i quantitativi di cereali offerti all'intervento, presentati dagli operatori al massimo il venerdì della settimana precedente alle ore 12.00 (ora di Bruxelles), a norma degli articoli 4 e 3 *bis* del presente regolamento; | i) | i quantitativi di cereali offerti all'intervento, presentati dagli operatori al massimo il venerdì della settimana precedente alle ore 12.00 (ora di Bruxelles), a norma degli articoli 4 e 3 *bis* del presente regolamento; | ii) | i quantitativi di cereali, diversi dal granturco, offerti all'intervento per i quali gli offerenti hanno ritirato l'offerta successivamente all'apertura del periodo di intervento; | iii) | i quantitativi totali di cereali offerti all'intervento successivamente all'apertura del periodo di intervento, previa detrazione dei quantitativi di cui al punto ii); | iv) | i quantitativi totali di cereali presi in consegna successivamente all'apertura del periodo di intervento, a norma dell'articolo 5 del presente regolamento; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i) | i quantitativi di cereali offerti all'intervento, presentati dagli operatori al massimo il venerdì della settimana precedente alle ore 12.00 (ora di Bruxelles), a norma degli articoli 4 e 3 *bis* del presente regolamento; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ii) | i quantitativi di cereali, diversi dal granturco, offerti all'intervento per i quali gli offerenti hanno ritirato l'offerta successivamente all'apertura del periodo di intervento; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iii) | i quantitativi totali di cereali offerti all'intervento successivamente all'apertura del periodo di intervento, previa detrazione dei quantitativi di cui al punto ii); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iv) | i quantitativi totali di cereali presi in consegna successivamente all'apertura del periodo di intervento, a norma dell'articolo 5 del presente regolamento; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | il mercoledì successivo alla pubblicazione del bando di gara, i quantitativi di cereali oggetto di gara, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | il mercoledì successivo alla data alla quale lo Stato membro ha definito le partite interessate, i quantitativi di cereali destinati a essere distribuiti gratuitamente agli indigenti della Comunità a norma del regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | entro la fine del mese successivo al temine di presa in consegna di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del presente regolamento, per ciascuna regione determinata all'allegato III del regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio , i risultati medi del peso specifico, dei tenori di umidità, di chicchi spezzati e di proteine constatati per le partite di cereali presi in consegna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o agosto 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 ( [GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_169_R_TOC) ).

[^2] [GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_100_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1572/2006 ( [GU L 290 del 20.10.2006, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_290_R_TOC) ).

[^3] [GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_171_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 721/2007 ( [GU L 164 del 26.6.2007, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_164_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1572/2006 ().
[^3]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 721/2007 ().