# REGOLAMENTO (CE) N. 898/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per lo stock di spratto nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura [^1] , in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

**(1)** I limiti di cattura provvisori per lo spratto nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV sono fissati nell'allegato IA del regolamento (CE) n. 41/2007.

**(2)** Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del precitato regolamento, i limiti di cattura possono essere riveduti dalla Commissione alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2007.

**(3)** Tenendo conto delle informazioni raccolte nel primo semestre del 2007, è opportuno adeguare i limiti di cattura per lo spratto nelle zone considerate.

**(4)** Risulta pertanto necessario modificare in tal senso l’allegato IA del regolamento (CE) n. 41/2007.

**(5)** Dato che lo spratto è una specie a vita breve, è opportuno che i limiti di cattura siano applicati il prima possibile per evitare ritardi che potrebbero condurre al sovrasfruttamento dello stock.

**(6)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato IA del regolamento (CE) n. 41/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2007. *Per la Commissione* Joe BORG *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_015_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 754/2007 ( [GU L 172 del 30.6.2007, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_172_R_TOC) ).

L'allegato IA del regolamento (CE) n. 41/2007 è così modificato:

la voce relativa alla specie spratto nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV è sostituita dal seguente testo:

«Specie : Spratto *Sprattus sprattus* Zona : Acque CE delle zone IIa e IV SPR/2AC4-C Belgio 1 917 TAC precauzionale Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. Danimarca 151 705 Germania 1 917 Francia 1 917 Paesi Bassi 1 917 Svezia 1 330 [^1] Regno Unito 6 325 CE 167 028 Norvegia 18 812 [^2] Isole Færøer 9 160 [^3] [^4] [^5] TAC 195 000

[^1] Compresi i cicerelli.

[^2] Da pescare solamente nelle acque CE della zona CIEM IV.

[^3] Questo quantitativo può essere pescato nelle zone CIEM IV e VIa nord di 56° 30' N. Le catture accessorie di melù sono da imputare al contingente di melù stabilito per le zone CIEM VIa, VIb e VII.

[^4] 1 832 t possono essere pescate come aringhe nella pesca che utilizza reti con maglie di dimensioni inferiori a 32 mm. Una volta esaurito il contingente di 1 832 t di aringhe sono proibite tutte le attività di pesca che utilizzano reti con maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.

[^5] Le catture avvenute nella pesca a fini di controllo, corrispondenti al 2 % dello sforzo e fino a un massimo di 2 500 tonnellate, possono essere catturate come cicerelli.»

[^1]: Compresi i cicerelli.
[^2]: Da pescare solamente nelle acque CE della zona CIEM IV.
[^3]: Questo quantitativo può essere pescato nelle zone CIEM IV e VIa nord di 56° 30' N. Le catture accessorie di melù sono da imputare al contingente di melù stabilito per le zone CIEM VIa, VIb e VII.
[^4]: 1 832 t possono essere pescate come aringhe nella pesca che utilizza reti con maglie di dimensioni inferiori a 32 mm. Una volta esaurito il contingente di 1 832 t di aringhe sono proibite tutte le attività di pesca che utilizzano reti con maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.
[^5]: Le catture avvenute nella pesca a fini di controllo, corrispondenti al 2 % dello sforzo e fino a un massimo di 2 500 tonnellate, possono essere catturate come cicerelli.»