# REGOLAMENTO (CE) N. 904/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2007

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [^1] , in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

**(1)** Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

**(2)** Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

**(3)** In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

**(4)** È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [^2] .

**(5)** Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

## **Articolo 2**

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2007. *Per la Commissione* Franco FRATTINI *Vicepresidente*

[^1] [GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 733/2007 ( [GU L 169 del 29.6.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_169_R_TOC) ).

[^2] [GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( [GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

| (1) | (2) | (3) |
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| Formaggio del tipo a «pasta filata», in blocchi, fabbricato mediante l'aggiunta di chimosina e di batteri termofili (ad esempio *Streptococcus thermophilus* ) al latte. Il siero è separato dopo la coagulazione. Il caglio è quindi riscaldato a circa 80 °C, poi impastato e tirato in modo da conferirgli una consistenza filamentosa. Il prodotto è quindi suddiviso nelle porzioni desiderate (1-3 kg) e salato.<br>Il formaggio viene avvolto in una pellicola di maturazione e conservato per una o due settimane dopo la fabbricazione a bassa temperatura (2-4 °C).<br>La composizione del formaggio è la seguente (% in peso):<br>sostanza secca: 54,2 tenore totale di materie grasse: 23,3 tenore di materie grasse nella sostanza secca: 43,0 tenore di acqua nella materia priva di grasso: 59,7<br>sostanza secca:<br>54,2<br>tenore totale di materie grasse:<br>23,3<br>tenore di materie grasse nella sostanza secca:<br>43,0<br>tenore di acqua nella materia priva di grasso:<br>59,7<br>Il formaggio ha un sapore delicato, burroso e leggermente salato. È usato, fra l'altro, sulle pizze. | 0406 10 20 | La classificazione è determinata dalle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché dal testo dei codici NC 0406 , 0406 10 e 0406 10 20 .<br>Il prodotto presenta le caratteristiche e le proprietà oggettive di un formaggio fresco, in particolare per quanto riguarda la composizione, l'aspetto e il gusto, e può essere consumato poco tempo dopo la sua fabbricazione (Note Esplicative del Sistema Armonizzato alla voce 0406 , primo paragrafo, punto 1).<br>Il prodotto non può, quindi, essere classificato alla sottovoce NC 0406 90 relativa a «altri formaggi» diversi da quelli menzionati nelle precedenti sottovoci. |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 733/2007 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ().