# REGOLAMENTO (CE) N. 917/2007 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2007

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, il prezzo minimo da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [^1] , in particolare l'articolo 6 *ter* , paragrafo 3 e l'articolo 6 *quater* , paragrafo 7,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [^2] , fissa all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) le date delle campagne di commercializzazione dei fichi secchi.

**(2)** I criteri che i prodotti devono soddisfare per beneficiare del pagamento del prezzo minimo e dell'aiuto figurano all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1573/1999 della Commissione, del 19 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne le caratteristiche dei fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di aiuto alla produzione [^3] .

**(3)** Occorre pertanto fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione per la campagna di commercializzazione 2007/2008 secondo i criteri definiti rispettivamente all'articolo 6 *ter* e all'articolo 6 *quater* del regolamento (CE) n. 2201/96.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per la campagna di commercializzazione 2007/2008, il prezzo minimo di cui all'articolo 6 *bis* , paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato a 1 018,38 EUR/tonnellata netta, franco produttore, di fichi secchi non trasformati.

Per la campagna di commercializzazione 2007/2008, l'importo dell'aiuto alla produzione a norma dell'articolo 6 *bis* , paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato a 258,57 EUR/tonnellata netta di fichi secchi.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ( [GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_157_R_TOC) ).

[^2] [GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_218_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1663/2005 ( [GU L 267 del 12.10.2005, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_267_R_TOC) ).

[^3] [GU L 187 del 20.7.1999, pag. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_187_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1663/2005 ().
[^3]: .