# REGOLAMENTO (CE) N. 920/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1 o agosto 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 930/2000 che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazione varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole [^1] , in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi [^2] , in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

**(1)** Le direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE stabiliscono norme generali relative all'ammissibilità delle denominazioni varietali, mediante un riferimento all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali [^3] .

**(2)** Il regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi [^4] stabilisce modalità dettagliate di applicazione di alcuni criteri enunciati all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, in particolare per quanto concerne gli impedimenti alla designazione di una denominazione varietale.

**(3)** Dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 930/2000, si è modificata la definizione del termine «specie apparentata» utilizzato dall'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali. Occorre pertanto aggiornare conseguentemente le norme dettagliate definite nel regolamento (CE) n. 930/2000.

**(4)** È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 930/2000.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 930/2000 è modificato come segue:

| 1) | «b): il significato di “specie apparentata” è quello indicato nell'allegato al presente regolamento.»; | «b) | il significato di “specie apparentata” è quello indicato nell'allegato al presente regolamento.»; |
| --- | --- | --- | --- |
| «b) | il significato di “specie apparentata” è quello indicato nell'allegato al presente regolamento.»; |  |  |

2) l'allegato del regolamento (CE) n. 930/2000 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso non si applica alle denominazioni varietali che il richiedente ha sottoposto all'approvazione dell'autorità competente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o agosto 2007. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_193_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) ).

[^2] [GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_193_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/124/CE della Commissione ( [GU L 339 del 6.12.2006, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_339_R_TOC) ).

[^3] [GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_227_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2004 ( [GU L 162 del 30.4.2004, pag. 38](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_162_R_TOC) ).

[^4] [GU L 108 del 5.5.2000, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_108_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1831/2004 ( [GU L 321 del 22.10.2004, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_321_R_TOC) ).

«ALLEGATO Specie apparentate Per “specie apparentata”, conformemente all'articolo 4, paragrafo b), s'intende che: a) se esiste più di una classe nell'ambito dello stesso genere, si applica l'elenco di classi al punto 1; b) se le classi comprendono più di un genere, si applica l'elenco di classi al punto 2; c) a titolo generale, per i generi e le specie che non sono compresi nell'elenco delle classi dei punti 1 e 2, si considera che un genere costituisca una classe. 1. Classi nell'ambito dello stesso genere Classi Nome scientifico Classe 1.1 *Brassica oleracea* Classe 1.2 *Brassica* diversa dalla *Brassica oleracea* Classe 2.1 *Beta vulgaris* — barbabietola da zucchero, barbabietola da foraggio Classe 2.2 *Beta vulgaris* — barbabietola che comprende la barbabietola di tipo Cheltenham e la bietola da costa Classe 2.3 Bietola diversa da quella delle classi 2.1 e 2.2 Classe 3.1 *Cucumis sativus* Classe 3.2 *Cucumis melo* Classe 3.3 *Cucumis* diverso da quello delle classi 3.1 e 3.2 Classe 4.1 *Solanum tuberosum* Classe 4.2 *Solanum* diverso dalla classe 4.1 2. Classi che comprendono più di un genere Classi Nome scientifico Classe 201 *Secale, Triticale, Triticum* Classe 203 *Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, Phleum* e *Poa* Classe 204 *Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium* Classe 205 *Cichorium, Lactuca*

Le classi 203 e 204 non vengono definite esclusivamente in base alle specie apparentate».

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ().
[^2]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/124/CE della Commissione ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2004 ().
[^4]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1831/2004 ().