# REGOLAMENTO (CE) N. 923/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1 o agosto 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 per quanto riguarda alcune date limite nell'ambito della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [^1] , in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

**(1)** Gli articoli 45, 59 e 61 del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato [^2] , fissano alcune date in relazione alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione. Disponendo di poche distillerie, alcuni Stati membri incontrano difficoltà materiali a terminare tale distillazione entro i tempi previsti. Occorre pertanto posticipare tali date.

**(2)** Poiché la normativa vigente fissa al 15 luglio della campagna in corso il termine per la consegna dei sottoprodotti alle distillerie, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 15 luglio 2007.

**(3)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue:

1) all'articolo 45, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente: «In deroga al primo comma, per le campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 la data di cui al suddetto primo comma è posticipata al 31 agosto della campagna successiva.»;

2) all'articolo 59, il terzo comma è sostituito dal seguente: «In deroga al primo comma, per le campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 la data di cui al suddetto primo comma è posticipata al 15 settembre della campagna successiva.»;

3) all'articolo 61, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, per le campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 la data di cui al primo comma è posticipata al 15 settembre della campagna successiva.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 15 luglio 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o agosto 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_179_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( [GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

[^2] [GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_194_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 897/2007 ( [GU L 196 del 28.7.2007, pag. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_196_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 897/2007 ().