# REGOLAMENTO (CE) N. 935/2007 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2007

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l'importo dell'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [^1] , in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 prevede la concessione di un aiuto all'ammasso agli organismi di ammasso per i quantitativi di uva sultanina, di uve secche di Corinto e di fichi secchi acquistati, per l'effettiva durata dell'ammasso.

**(2)** Occorre fissare l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 2006/2007 a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1622/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di ammasso applicabile alle uve secche e ai fichi secchi non trasformati [^2] .

**(3)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per i prodotti della campagna di commercializzazione 2006/2007, l'importo dell'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue:

| a) | i): 0,1257 EUR al giorno per tonnellata di peso netto fino al 29 febbraio 2008; | i) | 0,1257 EUR al giorno per tonnellata di peso netto fino al 29 febbraio 2008; | ii) | 0,0997 EUR al giorno per tonnellata di peso netto a decorrere dal 1 o marzo 2008; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i) | 0,1257 EUR al giorno per tonnellata di peso netto fino al 29 febbraio 2008; |  |  |  |  |
| ii) | 0,0997 EUR al giorno per tonnellata di peso netto a decorrere dal 1 o marzo 2008; |  |  |  |  |

**b)** per i fichi secchi, 0,1083 EUR al giorno per tonnellata di peso netto.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ( [GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_157_R_TOC) )

[^2] [GU L 192 del 24.7.1999, pag. 33](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_192_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1051/2005 ( [GU L 173 del 6.7.2005, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_173_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ()
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1051/2005 ().