# REGOLAMENTO (CE) N. 939/2007 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 917/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 797/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura [^1] , in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione [^2] stabilisce le disposizioni necessarie per l’attuazione dei programmi nazionali annuali previsti dal regolamento (CE) n. 797/2004. Il finanziamento comunitario di questi programmi avviene sulla base del patrimonio apistico di ciascuno Stato membro, riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 917/2004.

**(2)** Dalle comunicazioni degli Stati membri intese ad aggiornare i dati strutturali sulla situazione del settore, secondo quanto previsto dall’articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 917/2004, risulta che il patrimonio apistico ha subito alcuni adeguamenti.

**(3)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 917/2004.

**(4)** Poiché il regolamento (CE) n. 917/2004 prevede, all’articolo 2, paragrafo 3, come termine di esecuzione per le azioni dei programmi annuali il 31 agosto, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla campagna 2007/2008.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato I del regolamento (CE) n. 917/2004 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica per la prima volta per i programmi annuali relativi alla campagna 2007/2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 125 del 28.4.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_125_R_TOC) .

[^2] [GU L 163 del 30.4.2004, pag. 83](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_163_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 811/2007 ( [GU L 182 del 12.7.2007, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_182_R_TOC) ).

«ALLEGATO I Stato membro Patrimonio apistico Numero di alveari BE 110 000 BG 671 674 CZ 525 560 DK 170 000 DE 751 000 EE 33 000 EL 1 467 690 ES 2 320 949 FR 1 360 973 IE 22 000 IT 1 157 133 CY 44 338 LV 62 200 LT 85 015 LU 9 267 HU 900 000 MT 1 938 NL 80 000 AT 311 000 PL 1 091 930 PT 555 049 RO 975 062 SI 170 682 SK 246 259 FI 56 000 SE 150 000 UK 274 000 **EU 27** **13 602 719** »

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 811/2007 ().