# REGOLAMENTO (CE) N. 1024/2007 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 409/2007 recante sostituzione degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America [^1] , in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 409/2007 ha aggiunto 32 prodotti all’elenco nell’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005. Quindi le importazioni di tali prodotti originari degli Stati Uniti d’America sono soggette, a partire dal 1 o maggio 2007, a dazi doganali supplementari pari al 15 % ad valorem.

**(2)** A tutela delle legittime aspettative degli importatori va chiarito che le merci che si trovano già sotto controllo doganale alla data di entrata d’applicazione del regolamento (CE) n. 409/2007 e quelle la cui destinazione non può essere modificata sono esentate dai suddetti dazi doganali supplementari.

**(3)** Allo scopo di evitare ulteriori ritardi nello sdoganamento delle merci interessate, il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione.

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le ritorsioni commerciali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All’articolo 3 del regolamento (CE) n. 409/2007, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«I prodotti per i quali si può dimostrare che erano già stati spediti verso la Comunità o che si trovano in custodia temporanea o in una zona franca o in un deposito franco o sottoposti a regime sospensivo secondo il codice doganale comunitario alla data di applicazione del presente regolamento, e di cui non è possibile modificare la destinazione, sono esclusi dall’applicazione dei dazi doganali supplementari a condizione che siano classificati in base a uno dei seguenti codici NC : 4803 00 31 , 4818 30 00 , 4818 20 10 , 9403 70 90 , 6110 90 10 , 6110 19 10 , 6110 19 90 , 6110 12 10 , 6110 11 10 , 6110 30 10 , 6110 12 90 , 6110 20 10 , 6110 11 30 , 6110 11 90 , 6110 90 90 , 6110 30 91 , 6110 30 99 , 6110 20 99 , 6110 20 91 , 9608 10 10 , 6402 19 00 , 6404 11 00 , 6403 19 00 , 6105 20 90 , 6105 20 10 , 6106 10 00 , 6206 40 00 , 6205 30 00 , 6206 30 00 , 6105 10 00 , 6205 20 00 e 9406 00 11 .

La descrizione dei prodotti classificati in base a tali codici figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( [GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) ), modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005 ( [GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_082_R_TOC) ).» "

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o maggio 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2007. *Per la Commissione* Peter MANDELSON *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_110_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2007 ( [GU L 100 del 17.4.2007, pag. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_100_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2007 ().