# REGOLAMENTO (CE) N. 1028/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2007

che apre un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base») [^1] , in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafi 3 e 5,

sentito il comitato consultivo,

**(1)** considerando che la Commissione, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, ha deciso di avviare di propria iniziativa un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese.

A. PRODOTTO

**(1)** Il prodotto interessato dalla possibile elusione è costituito da alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, ad esclusione delle calzature per lo sport, delle calzature contenenti una tecnologia speciale, delle pantofole ed altre calzature da camera e delle calzature con puntale protettivo («alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio»), originarie della Repubblica popolare cinese, dichiarate di norma ai codici NC 6403 20 00 , ex 6403 51 05 , ex 6403 51 11 , ex 6403 51 15 , ex 6403 51 19 , ex 6403 51 91 , ex 6403 51 95 , ex 6403 51 99 , ex 6403 59 05 , ex 6403 59 11 , ex 6403 59 31 , ex 6403 59 35 , ex 6403 59 39 , ex 6403 59 91 , ex 6403 59 95 , ex 6403 59 99 , ex 6403 91 05 , ex 6403 91 11 , ex 6403 91 13 , ex 6403 91 16 , ex 6403 91 18 , ex 6403 91 91 , ex 6403 91 93 , ex 6403 91 96 , ex 6403 91 98 , ex 6403 99 05 , ex 6403 99 11 , ex 6403 99 31 , ex 6403 99 33 , ex 6403 99 36 , ex 6403 99 38 , ex 6403 99 91 , ex 6403 99 93 , ex 6403 99 96 , ex 6403 99 98 ed ex 6405 10 00 [^2] («il prodotto interessato»). I codici sono indicati a titolo puramente informativo.

**(2)** Il prodotto oggetto dell’inchiesta è rappresentato da alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, ad esclusione delle calzature per lo sport, delle calzature contenenti una tecnologia speciale, delle pantofole ed altre calzature da camera e delle calzature con puntale protettivo, spedite dalla RAS di Macao («il prodotto oggetto dell’inchiesta»), dichiarate di norma agli stessi codici del prodotto interessato.

B. MISURE IN VIGORE

**(3)** Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio [^3] .

C. MOTIVAZIONI

**(4)** La Commissione dispone di elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni del prodotto interessato vengono eluse mediante il trasbordo attraverso la RAS di Macao e/o l’assemblaggio nella RAS di Macao del prodotto oggetto dell’inchiesta.

**(5)** Gli elementi di prova disponibili sono i seguenti:

— dalla domanda risulta che, dopo l’istituzione di misure sul prodotto interessato, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla RAS di Macao nella Comunità ha subito un notevole cambiamento, senza che vi fossero motivazioni o giustificazioni sufficienti a parte l’istituzione del dazio,

— tale modifica della configurazione degli scambi sembrerebbe dovuta al trasbordo di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese attraverso la RAS di Macao e/o all’assemblaggio nella RAS di Macao di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio,

— gli elementi di prova fanno inoltre presumere che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore nei confronti del prodotto interessato siano indeboliti in termini sia quantitativi che di prezzo. Notevoli volumi di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto interessato. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che questo incremento delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta che ha determinato l’istituzione delle misure in vigore,

— la Commissione dispone infine di sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che i prezzi del prodotto oggetto dell’inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto interessato.

**(6)** Qualora nel corso dell’inchiesta fossero identificate pratiche di elusione attraverso la RAS di Macao rientranti nella casistica di cui all’articolo 13 del regolamento di base, diverse dal trasbordo e dall’assemblaggio, l’inchiesta potrebbe riguardare anche tali pratiche.

D. PROCEDURA

**(7)** Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base nonché la decisione di sottoporre a registrazione, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario della RAS di Macao.

**a)** Questionari

**(8)** Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori della RAS di Macao, agli importatori e alle associazioni di importatori della Comunità che hanno collaborato all’inchiesta che ha determinato l’istituzione delle misure in vigore, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese e della RAS di Macao. Eventualmente potranno essere chieste informazioni anche all’industria comunitaria.

**(9)** In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione senza indugio, e comunque entro e non oltre il termine fissato all’articolo 3 del presente regolamento, e, se necessario, chiedere un questionario entro il termine fissato all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, visto che il termine fissato all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

**(10)** L’apertura dell’inchiesta sarà notificata alle autorità della Repubblica popolare cinese e della RAS di Macao.

**b)** Raccolta delle informazioni e audizioni

**(11)** Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

**c)** Esenzione delle importazioni dalla registrazione o dalle misure

**(12)** A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l’importazione non costituisce una forma di elusione.

**(13)** Poiché la possibile elusione si verifica al di fuori della Comunità, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio della RAS di Macao che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e per i quali si accerti che non sono coinvolti in pratiche di elusione di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell’esenzione devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

E. REGISTRAZIONE

**(14)** Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta per consentire, in caso di conferma dell’elusione, la riscossione retroattiva di un importo adeguato di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni spedite dalla RAS di Macao.

F. TERMINI

**(15)** Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali:

— le parti interessate possono manifestarsi presso la Commissione, presentare le proprie osservazioni per iscritto, fornire le risposte ai questionari o comunicare qualsiasi altra informazione di cui occorra tener conto nel corso dell’inchiesta,

— i produttori della RAS di Macao possono richiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,

— le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

**(16)** È importante notare che l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini stabiliti dall’articolo 3 del presente regolamento.

G. OMESSA COLLABORAZIONE

**(17)** Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

**(18)** Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato.

H. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**(19)** I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [^4] ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è aperta un’inchiesta per stabilire se le importazioni nella Comunità di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, quali definite all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, spedite dalla RAS di Macao, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie di tale paese, eludano le misure istituite dal suddetto regolamento. I codici TARIC per le importazioni dalla RAS di Macao figurano nell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si chiede alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

La registrazione scade nove mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Mediante regolamento, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti fabbricati da produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e che non risultino aver eluso i dazi antidumping.

## **Articolo 3**

**1.** I questionari devono essere chiesti alla Commissione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

**2.** Salvo altrimenti disposto, qualora desiderino che le loro osservazioni vengano prese in considerazione durante l’inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le proprie osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

**3.** I produttori della RAS di Macao che desiderino richiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di quaranta giorni.

**4.** Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di quaranta giorni.

**5.** Le informazioni relative al caso in esame, le richieste di audizione o di questionari, come pure le domande di esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure, devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e devono indicare il nome, l’indirizzo, l’indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura « *Diffusione limitata* » [^5] e, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla dicitura « *Consultabile da tutte le parti interessate* ». Indirizzo della Commissione per la corrispondenza: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione H Ufficio: J-79 4/22 B-1049 Bruxelles Fax: (32-2) 295 65 05.

## **Articolo 4**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2007. *Per la Commissione* Peter MANDELSON *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_056_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ( [GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_340_R_TOC) ).

[^2] Si veda la definizione contenuta nel regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( [GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_286_R_TOC) ). Il prodotto interessato è determinato combinando la descrizione del prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e la corrispondente designazione del prodotto dei codici NC.

[^3] [GU L 275 del 6.10.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_275_R_TOC) .

[^4] [GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_008_R_TOC) .

[^5] Questo significa che il documento è destinato esclusivamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ( [GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_145_R_TOC) ). È un documento riservato ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

Codici TARIC relativi alle calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito quali definite all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o meno originarie di tale paese

| Codice NC | Codice TARIC<br>Spedizioni dalla RAS di Macao |
| --- | --- |
| 6403 20 00 | 20 |
| 6403 51 05 | 15 |
| 6403 51 05 | 95 |
| 6403 59 05 | 15 |
| 6403 59 05 | 95 |
| 6403 91 05 | 15 |
| 6403 91 05 | 95 |
| 6403 99 05 | 15 |
| 6403 99 05 | 95 |
| 6403 51 11 | 91 |
| 6403 51 15 | 91 |
| 6403 51 19 | 91 |
| 6403 51 91 | 91 |
| 6403 51 95 | 91 |
| 6403 51 99 | 91 |
| 6403 59 11 | 91 |
| 6403 59 31 | 91 |
| 6403 59 35 | 91 |
| 6403 59 39 | 91 |
| 6403 59 91 | 91 |
| 6403 59 95 | 91 |
| 6403 59 99 | 91 |
| 6403 91 11 | 95 |
| 6403 91 13 | 95 |
| 6403 91 16 | 95 |
| 6403 91 18 | 95 |
| 6403 91 91 | 95 |
| 6403 91 93 | 95 |
| 6403 91 96 | 95 |
| 6403 91 98 | 95 |
| 6403 99 11 | 91 |
| 6403 99 31 | 91 |
| 6403 99 33 | 91 |
| 6403 99 36 | 91 |
| 6403 99 38 | 91 |
| 6403 99 91 | 95 |
| 6403 99 93 | 25 |
| 6403 99 93 | 95 |
| 6403 99 96 | 25 |
| 6403 99 96 | 95 |
| 6403 99 98 | 25 |
| 6403 99 98 | 95 |
| 6405 10 00 | 81 |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ().
[^2]: Si veda la definizione contenuta nel regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (). Il prodotto interessato è determinato combinando la descrizione del prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e la corrispondente designazione del prodotto dei codici NC.
[^3]: .
[^4]: .
[^5]: Questo significa che il documento è destinato esclusivamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (). È un documento riservato ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).