# REGOLAMENTO (CE) N. 1030/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2007

relativo al divieto di pesca della musdea nelle zone CIEM V, VI e VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera spagnola

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca [^1] , in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [^2] , in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde [^3] , fissa i contingenti per il 2007 e il 2008.

**(2)** In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

**(3)** È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

## **Articolo 2**

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Dopo tale data sono inoltre vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette.

## **Articolo 3**

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2007. *Per la Commissione* Fokion FOTIADIS *Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi*

[^1] [GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) .

[^2] [GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_261_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 ( [GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_409_R_TOC) ; rettifica nella [GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_036_R_TOC) ).

[^3] [GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_384_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 745/2007 ( [GU L 172 del 28.6.2007, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_172_R_TOC) ).

| N. | 33 |
| --- | --- |
| Stato membro | Spagna |
| Stock | GFB/567- |
| Specie | Musdea ( *Phycis blennoides* ) |
| Zona | Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi nelle zone V, VI e VII |
| Data | 30 luglio 2007 |

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (; rettifica nella ).
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 745/2007 ().