# REGOLAMENTO (CE) N. 1052/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2007

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] , in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso [^2] , in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono che la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sui mercati mondiali per i prodotti di cui all’articolo 1 dei suddetti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi [^3] , indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese, rispettivamente, nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.

**(3)** Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

**(4)** Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

**(5)** A seguito dell’intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio [^4] , è necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 a seconda della loro destinazione.

**(6)** In conformità dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, deve essere fissato un tasso di restituzione ridotto, tenendo conto dell’importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione [^5] , per i prodotti di base utilizzati durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

**(7)** Le bevande alcoliche sono considerate meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 dell’atto di adesione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate le misure necessarie ad agevolare l’utilizzo dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adeguare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

**(8)** Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 14 settembre 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2007. *Per la Commissione* Heinz ZOUREK *Direttore generale per le Imprese e l'industria*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( [GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_187_R_TOC) ).

[^2] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione ( [GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_144_R_TOC) ).

[^3] [GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_172_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 ( [GU L 106 del 24.4.2007, pag. 31](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_106_R_TOC) ).

[^4] [GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_275_R_TOC) .

[^5] [GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_159_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 ( [GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_280_R_TOC) ).

| In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni | Altri |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1001 10 00 | Frumento (grano) duro: |  |  |
| – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America | — | — |  |
| – negli altri casi | — | — |  |
| 1001 90 99 | Frumento (grano) tenero e frumento segalato: |  |  |
| – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America | — | — |  |
| – negli altri casi: |  |  |  |
| – – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 [^2] | — | — |  |
| – – all'esportazione delle merci della voce 2208 [^3] | — | — |  |
| – – negli altri casi | — | — |  |
| 1002 00 00 | segala | — | — |
| 1003 00 90 | orzo |  |  |
| – all'esportazione delle merci della voce 2208 [^3] | — | — |  |
| – negli altri casi | — | — |  |
| 1004 00 00 | avena | — | — |
| 1005 90 00 | Granturco utilizzato sotto forma di: |  |  |
| – amido |  |  |  |
| – – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 [^2] | 0,845 | 0,845 |  |
| – – all'esportazione delle merci della voce 2208 [^3] | — | — |  |
| – – negli altri casi | 0,845 | 0,845 |  |
| – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51 , 1702 30 59 , 1702 30 91 , 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 , 1702 90 75 , 1702 90 79 , 2106 90 55 [^4] : |  |  |  |
| – – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 [^2] | 0,634 | 0,634 |  |
| – – all'esportazione delle merci della voce 2208 [^3] | — | — |  |
| – – negli altri casi | 0,634 | 0,634 |  |
| – – all'esportazione delle merci della voce 2208 [^3] | — | — |  |
| – altri (incluso allo stato naturale) | 0,845 | 0,845 |  |
| Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granoturco: |  |  |  |
| – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 [^2] | 0,845 | 0,845 |  |
| – all'esportazione delle merci della voce 2208 [^3] | — | — |  |
| – negli altri casi | 0,845 | 0,845 |  |
| ex 1006 30 | Riso lavorato: |  |  |
| – a grani tondi | — | — |  |
| – a grani medi | — | — |  |
| – a grani lunghi | — | — |  |
| 1006 40 00 | Rotture | — | — |
| 1007 00 90 | Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina | — | — |

I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein.

[^1] Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.

[^2] Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50 .

[^3] Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 ( [GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_258_R_TOC) ).

[^4] Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99 , 1702 40 90 e 1702 60 90 , ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

[^1]: Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.
[^2]: Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50 .
[^3]: Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 ().
[^4]: Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99 , 1702 40 90 e 1702 60 90 , ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.
[^5]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 ().