# REGOLAMENTO (CE) N. 1087/2007 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1487/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [^1] («regolamento di base»), in particolare gli articoli 9 e 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

**1.** Misure iniziali

**(1)** Nel settembre 2005, a seguito di un’inchiesta antidumping («inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito mediante il regolamento (CE) n. 1487/2005 [^2] dazi antidumping definitivi («misure iniziali») sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere (finished polyester filament fabrics — FPFAF) originari della Repubblica popolare cinese («Cina»). Le aliquote del dazio applicabile agli FPFAF cinesi erano comprese tra il 14,1 % e il 56,2 %.

**2.** Richiesta di una nuova inchiesta antiassorbimento

**(2)** Il 13 novembre 2006 è stata presentata, a norma dell’articolo 12 del regolamento di base, una richiesta per una nuova inchiesta sulle misure iniziali. La richiesta è stata presentata dall’AIUFFASS («il richiedente») a nome dei produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso oltre il 30 %, della produzione totale di FPFAF nella Comunità.

**(3)** Il richiedente ha presentato informazioni sufficienti per dimostrare che, successivamente all’imposizione dei dazi antidumping iniziali sulle importazioni di FPFAF originari della Cina, i prezzi all’esportazione sono diminuiti e le variazioni dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nella Comunità sono state irrilevanti. Ciò si sarebbe tradotto in un aumento del dumping che ha compromesso il previsto effetto riparatore delle misure in vigore. Il richiedente ha presentato inoltre elementi di prova del fatto che il prodotto in esame originario della Cina ha continuato ad essere importato in quantitativi rilevanti nella Comunità.

**3.** La nuova inchiesta antiassorbimento

**(4)** Il 28 dicembre 2006, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* [^3] , la Commissione ha annunciato l’apertura di una nuova inchiesta a norma dell’articolo 12 del regolamento di base sulle misure antidumping applicabili alle importazioni di FPFAF originari della Cina.

**(5)** La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura della nuova inchiesta i produttori/esportatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, gli importatori e gli utilizzatori. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate.

**(6)** Visto l’elevato numero di produttori esportatori e di importatori interessati dall’inchiesta iniziale, nell’avviso di apertura è stato prospettato il ricorso a tecniche di campionamento in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, tutti i produttori esportatori e tutti gli importatori sono stati invitati a manifestarsi e a fornire informazioni essenziali.

**(7)** La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se i prezzi all’esportazione fossero diminuiti e se le variazioni dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nella Comunità fossero state irrilevanti. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi degli esportatori/produttori cinesi che hanno collaborato all’inchiesta e, se necessario, presso le sedi delle loro collegate:

— Nantong Teijin Co. Ltd e l’importatore collegato NI-Teijin Shoji Europe GmbH,

— Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd,

— Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co. Ltd,

— Hangzhou Delicacy Textile Co. Ltd,

— Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd,

— Wujiang Xiangsheng Textile dyeing & Finishing Co. Ltd e la sua società collegata,

— Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd.

**(8)** Il periodo d’inchiesta di questa nuova inchiesta («nuovo PI») è stato compreso tra il 1 o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006. Esso è stato utilizzato per stabilire l’attuale livello dei prezzi all’esportazione e il livello dei prezzi di vendita al primo acquirente indipendente nella Comunità. Per stabilire se i prezzi nella Comunità avessero registrato una variazione sufficiente, i prezzi applicati nel nuovo PI sono stati confrontati con quelli applicati durante il periodo dell’inchiesta iniziale («PI iniziale»), che aveva riguardato il periodo dal 1 o aprile 2003 al 30 marzo 2004.

**(9)** Va rilevato che la Commissione ha dovuto prevedere un tempo sufficiente per dare alle parti la possibilità di manifestarsi e per selezionare un campione di produttori esportatori cinesi conformemente all’articolo 17 del regolamento di base. Date varie circostanze eccezionali, le parti che hanno collaborato all’inchiesta hanno anche richiesto, ai fini della presentazione delle risposte, proroghe che sono state accordate ove debitamente motivate. Ciò spiega perché la nuova inchiesta abbia leggermente superato il normale periodo di sei mesi previsto dall’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento di base.

B. PRODOTTO IN ESAME

**(10)** Il prodotto per il quale è stata avviata la nuova inchiesta è lo stesso dell’inchiesta iniziale, ovvero tessuti finiti per confezioni in filamenti di poliestere (finished polyester filament apparel fabrics — FPFAF), classificato di norma ai codici NC ex 5407 51 00 , 5407 52 00 , 5407 54 00 , ex 5407 61 10 , 5407 61 30 , 5407 61 90 , ex 5407 69 10 e ex 5407 69 90 . Il prodotto in esame è costituito da tessuti di filati di filamenti sintetici contenenti una quantità pari o superiore all’85 % in peso di filamenti di poliestere testurizzati e/o non testurizzati, tinti (compresi quelli tinti di bianco) o stampati, originari della Repubblica popolare cinese. Il prodotto in esame è impiegato principalmente nell’industria tessile.

C. LA NUOVA INCHIESTA

**(11)** Una nuova inchiesta a norma dell’articolo 12 del regolamento di base mira, in generale, a stabilire se — a seguito dell’istituzione delle misure antidumping iniziali — i prezzi del prodotto importato nella Comunità, in questo caso gli FPFAF originari della Cina, abbiano subito variazioni sufficienti. In seconda istanza, qualora si giunga alla conclusione che si sia prodotto un assorbimento, occorre calcolare un nuovo margine di dumping. A norma dell’articolo 12 del regolamento di base gli importatori/utilizzatori e gli esportatori hanno la possibilità di presentare elementi di prova in grado di giustificare, sulla base di motivi diversi dall’assorbimento del dazio antidumping, il fatto che i prezzi nella Comunità non abbiano subito variazioni in seguito all’istituzione delle misure.

**1.** Campionamento

**(12)** Come precisato al considerando 6, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori e a tutti agli importatori di manifestarsi e fornire le informazioni essenziali sulle loro attività nel corso del nuovo PI. A dette parti è stato inoltre chiesto di indicare se fossero disposte a essere incluse in un campione.

**a)** Produttori/Esportatori

**(13)** Ventisei esportatori/produttori hanno accettato di fornire le informazioni richieste e di essere inclusi in un campione. Dato l’elevato numero di esportatori/produttori si è deciso che fosse necessario il campionamento per stabilire l’eventuale assorbimento della misura da parte degli esportatori/produttori cinesi. Per quanto la preferenza sia stata accordata alle società comprese nel campione dell’inchiesta iniziale, la selezione è stata operata in modo da includere il massimo volume rappresentativo di esportazioni che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, le autorità cinesi sono state consultate in merito al campione e non hanno sollevato obiezioni.

**(14)** Per l’inclusione nel campione sono state inizialmente selezionate nove società: una società cui è stato concesso il trattamento individuale (TI) e altre otto cui è stato riconosciuto lo status di società operanti in condizioni di economia di mercato (SEM) durante il periodo dell’inchiesta iniziale. Proprio alla vigilia delle visite di verifica in Cina, due società (quella con il TI e una con il SEM) hanno deciso di uscire dal campione. Ai fini dell’attuale nuova inchiesta queste due società sono state considerate società che non hanno collaborato. Di conseguenza sono rimasti 24 società che hanno collaborato e un campione di 7 esportatori/produttori con il SEM. La Commissione ha osservato allora che non collaborava all’inchiesta nessun esportatore/produttore con il TI.

**(15)** Le sette società rimaste nel campione, tutte con il SEM, rappresentano il 78 % circa delle esportazioni nell’UE di tutte le società che hanno collaborato e il 23,9 % del totale delle esportazioni cinesi di FPFAF sul mercato comunitario. In quella fase della nuova inchiesta si è concluso che queste società rappresentavano il volume massimo che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Dette sette società sono state pertanto considerate rappresentative ai fini del campionamento per la nuova inchiesta.

**b)** Importatori

**(16)** Nessun importatore indipendente ha presentato le informazioni richieste entro i termini indicati nell’avviso di apertura.

**2.** Omessa collaborazione

**(17)** I 24 esportatori/produttori che hanno collaborato e che hanno accettato di essere inclusi nel campione rappresentavano il 30 % circa del totale delle esportazioni di FPFAF dalla Cina nella Comunità. Come precisato al considerando 14, altri due produttori hanno ritirato l’offerta di collaborare. Di conseguenza l’omessa collaborazione ha riguardato alla fine il 70 % circa del totale delle esportazioni di FPFAF sul mercato comunitario.

**(18)** Si è quindi ritenuto che in questo caso l’omessa collaborazione fosse elevata.

**3.** Variazione dei prezzi nella Comunità

3.1. *Osservazioni generali*

**(19)** Si ricorda che nessun importatore/utilizzatore indipendente del prodotto in esame si è offerto di collaborare alla nuova inchiesta. Come indicato al considerando 18, l’omessa collaborazione degli esportatori/produttori cinesi è stata elevata.

**(20)** Se si eccettua un esportatore/produttore incluso nel campione, la configurazione degli scambi di FPFAF originari della Cina è caratterizzata dall’assenza di intermediari collegati che importino il prodotto in esame nella Comunità per rivenderlo. Gli acquirenti indipendenti di FPFAF sono di norma società utilizzatrici che importano direttamente il prodotto in esame per il proprio consumo interno.

**(21)** È emerso che le condizioni di vendita all’esportazione praticate dagli esportatori/produttori del campione nel nuovo PI erano di norma le condizioni cif (costo, assicurazione e nolo). Pertanto, per valutare eventuali variazioni dei prezzi, è stato in primo luogo stabilito il livello dei prezzi cif del prodotto in esame. Il prezzo cif frontiera comunitaria è stato stabilito per il nuovo PI sulla base delle informazioni trasmesse dagli esportatori/produttori cinesi che hanno collaborato, inclusi nel campione.

3.2. *Variazione del prezzo di rivendita nella Comunità per quanto concerne le società incluse nel campione*

**(22)** Per valutare eventuali variazioni dei prezzi nella Comunità a livello di esportatori/produttori, il prezzo medio degli FPFAF per tipo di prodotto, stabilito per il nuovo PI, è stato confrontato con il prezzo medio degli FPFAF, determinato nel corso del PI iniziale allo stesso stadio commerciale e alle stesse condizioni di consegna.

**(23)** Dal confronto effettuato su tali basi è emerso che per quanto concerne tutte le società del campione il prezzo medio nella Comunità degli FPFAF originari della Cina non è diminuito durante il nuovo PI.

**(24)** La variazione del prezzo di rivendita di un importatore collegato, stabilito nella Comunità, è stata valutata relativamente a ciascun tipo di prodotto. È stato effettuato un confronto dei prezzi di rivendita dei due periodi di inchiesta, applicati ad acquirenti indipendenti nella Comunità alle stesse condizioni di consegna. In base alle informazioni raccolte, è stato dimostrato che i prezzi erano aumentati in misura superiore al dazio antidumping.

3.3. *Argomentazioni delle parti interessate*

**(25)** Varie parti interessate hanno sostenuto la necessità di un adeguamento del proprio prezzo all’esportazione, asserendo che la variazione del tasso di cambio USD/EUR determinava una riduzione artificiale del prezzo all’esportazione durante il nuovo PI. Non si è tuttavia ritenuto necessario esaminare la tesi sostenuta dalle parti interessate, dato che durante il nuovo PI non è stata riscontrata alcuna riduzione di prezzo anche senza applicazione della richiesta di adeguamento che determinerebbe prezzi in diminuzione nel PI iniziale.

3.4. *Variazione del prezzo di rivendita nella Comunità per quanto concerne le società che non hanno collaborato all’inchiesta*

**(26)** Dato l’elevato livello di omessa collaborazione, pari in questo caso a circa il 70 %, è opportuno istituire un dazio antiassorbimento a carico di tutti gli esportatori/produttori della Repubblica popolare cinese che non hanno collaborato. Il dazio antiassorbimento deve essere istituito sulla base dell’articolo 18 del regolamento di base, ovvero sulla base delle migliori informazioni disponibili.

**(27)** Nel caso in esame si ritiene che le statistiche Eurostat delle importazioni rappresentino i dati più diretti e affidabili da utilizzare al fine di stabilire il prezzo al quale gli esportatori cinesi che non hanno collaborato esportavano gli FPFAF sul mercato comunitario. Escludendo dai dati Eurostat i dati verificati a livello delle società che hanno collaborato e per le quali non è stato constatato alcun assorbimento, si perviene — per le società che non hanno collaborato — a un margine di assorbimento del 18,6 % sulla base dei dati Eurostat.

3.5. *Conclusioni sulla variazione dei prezzi di vendita nella Comunità*

**(28)** In base ai dati e alle considerazioni di cui sopra, si è concluso che nessuno degli esportatori/produttori del campione ha assorbito il dazio antidumping in vigore. Non deve quindi essere istituito alcun dazio antiassorbimento per tutti quegli esportatori/produttori cinesi che hanno accettato di collaborare e di essere inclusi nel campione.

**(29)** Si deve comunque applicare un dazio antiassorbimento del 18,6 % a tutti gli esportatori/produttori cinesi che non hanno collaborato.

**4.** Nuovo livello della misura

**a)** Società incluse nel campione

**(30)** Dato che le società incluse nel campione sono state in grado di dimostrare che il loro prezzo all’esportazione, sul mercato comunitario, del prodotto in esame non ha subito riduzioni, il livello della misura resta immutato.

| Società | Dazio definitivo |
| --- | --- |
| Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd | 14,1 % |
| Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd | 14,1 % |
| Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd | 14,1 % |
| Nantong Teijin Co., Ltd | 14,1 % |
| Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co., Ltd | 14,1 % |
| Wujiang Longsheng Textile Co., Ltd | 14,1 % |
| Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co., Ltd | 14,1 % |

**b)** Produttori esportatori che hanno collaborato, non inclusi nel campione

**(31)** La medesima conclusione deve applicarsi alle 17 società che si sono offerte di collaborare e hanno accettato di essere incluse nel campione.

| Società | Aliquota del dazio antidumping definitivo |
| --- | --- |
| Shaoxing Zhengda Group Co., Ltd | 14,1 % |
| Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd | 14,1 % |
| Zhejiang Yonglong Enterprises Co., Ltd | 14,1 % |
| Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co., Ltd | 14,1 % |
| Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dyeing Co., Ltd | 14,1 % |
| Zhejiang XiangSheng Group Co., Ltd | 14,1 % |
| Hangzhou ZhenYa Textile Co., Ltd | 14,1 % |
| Huzhou Styly Jingcheng Textile Co., Ltd | 14,1 % |
| Hangzhou Yongsheng Textile Co., Ltd | 14,1 % |
| Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co., Ltd | 14,1 % |
| Hangzhou Hongfeng Textile Group Co., Ltd | 14,1 % |
| Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co., Ltd | 14,1 % |
| Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co., Ltd | 14,1 % |
| Hangzhou Jieenda Textile Co., Ltd | 14,1 % |
| Hangzhou Mingyuan Textile Co., Ltd | 14,1 % |
| Hangzhou Yililong Textile Co., Ltd | 14,1 % |
| Zheijiang Singmetat Print and Dyeing Co., Ltd | 56,2 % |

**c)** Tutti gli altri produttori esportatori

**(32)** Per quanto concerne le parti che non hanno collaborato, si è ritenuto opportuno — come recita il considerando 26 — modificare il livello del dazio antidumping conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, ultima frase, del regolamento di base. Le aliquote riviste del dazio antidumping applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

| Società | Dazio definitivo |
| --- | --- |
| Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd | 55,7 % |
| Hangzhou Fuen Textile Co., Ltd | 55,7 % |
| Hangzhou Jinsheng Textile Co., Ltd | 55,7 % |
| Hangzhou Shenda Textile Co., Ltd | 28,2 % |
| Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co., Ltd | 55,7 % |
| Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd | 55,7 % |
| Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co., Ltd | 55,7 % |
| Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd | 55,7 % |
| Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd | 45,3 % |
| Shaoxing County Pengyue Textile Co., Ltd | 28,2 % |
| Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd | 52,5 % |
| Xingxin Holding Group Co., Ltd | 28,2 % |
| Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing Co., Ltd | 55,7 % |
| Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co., Ltd | 55,7 % |
| Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd | 52,5 % |
| Shaoxing Tianlong Import and Export Co., Ltd | 65 % |
| Shaoxing Xinghui Textile Co., Ltd | 55,7 % |
| Shaoxing Yongda Textiles Co., Ltd | 55,7 % |
| Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co., Ltd | 74,8 % |
| Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co., Ltd | 55,7 % |
| Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co., Ltd | 55,7 % |
| Zhejiang Shaoxiao Printing and Dyeing Co., Ltd | 55,7 % |
| Tutte le altre società | 74,8 % |

**5.** Disposizione speciale applicabile agli esportatori cinesi che potrebbero non aver assorbito le misure antidumping

**(33)** Considerati i risultati dell’inchiesta e la scarsa cooperazione in Cina che potrebbe essere connessa al fatto che i produttori esportatori di FPFAF sono piccole e medie imprese, la Commissione può riesaminare la situazione degli esportatori che non hanno potuto collaborare a questa nuova inchiesta, qualora essi presentino elementi di prova che dimostrino di non aver assorbito le misure antidumping in vigore all’epoca dell’attuale periodo di inchiesta. Questa possibilità è prevista per tutti i produttori/esportatori cinesi del prodotto in esame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1487/2005, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Società Dazio antidumping definitivo Codice addizionale TARIC Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd 14,1 % A617 Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd 14,1 % A617 Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd 14,1 % A617 Nantong Teijin Co. Ltd 14,1 % A617 Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co., Ltd 14,1 % A617 Wujiang Longsheng Textile Co., Ltd 14,1 % A617 Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co., Ltd 14,1 % A617 Shaoxing Zhengda Group Co., Ltd 14,1 % A617 Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd 14,1 % A617 Zhejiang Yonglong Enterprises Co., Ltd 14,1 % A617 Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co., Ltd 14,1 % A617 Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dyeing Co., Ltd 14,1 % A617 Zhejiang XiangSheng Group Co., Ltd 14,1 % A617 Hangzhou ZhenYa Textile Co., Ltd 14,1 % A617 Huzhou Styly Jingcheng Textile Co., Ltd 14,1 % A617 Hangzhou Yongsheng Textile Co., Ltd 14,1 % A617 Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co., Ltd 14,1 % A617 Hangzhou Hongfeng Textile Group Co., Ltd 14,1 % A617 Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co., Ltd 14,1 % A617 Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co., Ltd 14,1 % A617 Hangzhou Jieenda Textile Co., Ltd 14,1 % A617 Hangzhou Mingyuan Textile Co., Ltd 14,1 % A617 Hangzhou Yililong Textile Co., Ltd 14,1 % A617 Zheijiang Singmetat Print and Dyeing Co. Ltd 56,2 % A836 Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd 55,7 % A623 Hangzhou Fuen Textile Co., Ltd 55,7 % A623 Hangzhou Jinsheng Textile Co., Ltd 55,7 % A623 Hangzhou Shenda Textile Co., Ltd 28,2 % A837 Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co., Ltd 55,7 % A623 Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd 55,7 % A623 Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co., Ltd 55,7 % A623 Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd 55,7 % A623 Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd 45,3 % A619 Shaoxing County Pengyue Textile Co., Ltd 28,2 % A837 Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd 52,5 % A621 Xingxin Holding Group Co., Ltd 28,2 % A837 Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing Co., Ltd 55,7 % A623 Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co., Ltd 55,7 % A623 Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd 52,5 % A620 Shaoxing Tianlong Import and Export Co., Ltd 65 % A622 Shaoxing Xinghui Textile Co., Ltd 55,7 % A623 Shaoxing Yongda Textiles Co., Ltd 55,7 % A623 Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co., Ltd 74,8 % A618 Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co., Ltd 55,7 % A623 Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co., Ltd 55,7 % A623 Zhejiang Shaoxiao Printing and Dyeing Co., Ltd 55,7 % A623 Tutte le altre società 74,8 % A999 »

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 2007. *Per il Consiglio* *Il presidente* R. PEREIRA

[^1] [GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_056_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ( [GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_340_R_TOC) ).

[^2] [GU L 240 del 16.9.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_240_R_TOC) .

[^3] [GU C 320 del 28.12.2006, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2006_320_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ().
[^2]: .
[^3]: .