# REGOLAMENTO (CE) N. 1109/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2007

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero per la campagna 2007/2008

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [^1] , in particolare l'articolo 27, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi [^2] , sono considerati «prezzi rappresentativi» i prezzi cif all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio. Tali prezzi si intendono fissati per le qualità tipo definite rispettivamente all'allegato I, punti II e III, del regolamento (CE) n. 318/2006.

**(2)** Per la fissazione di tali prezzi rappresentativi occorre tener conto di tutte le informazioni previste all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 951/2006, salvo nei casi di cui all'articolo 24 dello stesso regolamento.

**(3)** Ai fini dell'adeguamento dei prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo, per lo zucchero bianco occorre applicare alle offerte accolte le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 951/2006. Per lo zucchero greggio, occorre invece applicare il metodo dei coefficienti correttori definito alla lettera b), paragrafo 1, dello stesso articolo 5.

**(4)** Qualora esista una differenza tra il prezzo limite del prodotto considerato e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 951/2006.

**(5)** Occorre fissare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti considerati, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, e dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006.

**(6)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per la campagna 2006/2007 sono fissati i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006 indicati in allegato.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 o ottobre 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2007. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 ( [GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_069_R_TOC) ).

[^2] [GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_178_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2031/2006 ( [GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_414_R_TOC) ).

Prezzi rappresentativi e dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili a decorrere dal 1 o ottobre 2007

| Codice NC | Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto | Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
| --- | --- | --- |
| 1701 11 10 [^1] | 20,08 | 6,26 |
| 1701 11 90 [^1] | 20,08 | 11,89 |
| 1701 12 10 [^1] | 20,08 | 6,07 |
| 1701 12 90 [^1] | 20,08 | 11,37 |
| 1701 91 00 [^2] | 19,69 | 16,62 |
| 1701 99 10 [^2] | 19,69 | 11,18 |
| 1701 99 90 [^2] | 19,69 | 11,18 |
| 1702 90 99 [^3] | 0,20 | 0,44 |

[^1] Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio ( [GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) ).

[^2] Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

[^3] Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

[^1]: Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio ().
[^2]: Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.
[^3]: Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.