# REGOLAMENTO (CE) N. 1120/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2007

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari [^1] , in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g), del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi [^2] , indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci contemplate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999.

**(3)** Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascun prodotto di base.

**(4)** Nondimeno, nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci che non rientrano nell’allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione alle restituzioni. Per evitare questa circostanza, appare quindi opportuno adottare adeguate misure precauzionali, senza pregiudicare la stipulazione di contratti a lungo termine. La definizione anticipata di tassi specifici per le restituzioni relative ai prodotti in questione dovrebbe permettere di raggiungere i due obiettivi in questione.

**(5)** L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato per il prodotto in questione, e si tengano presenti i prodotti di base che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o i prodotti ad essi assimilati.

**(6)** Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

**(7)** Il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato [^3] , autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e crema a prezzo ridotto.

**(8)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2007. *Per la Commissione* Heinz ZOUREK *Direttore generale per le Imprese e l'industria*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_172_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 ( [GU L 106 del 24.4.2007, pag. 31](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_106_R_TOC) ).

[^3] [GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_308_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 96/2007 ( [GU L 25 del 1.2.2007, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_025_R_TOC) ).

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 28 settembre 2007 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato [^1]

| In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni | Altri |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ex 0402 10 19 | Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): |  |  |
| a): nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501 | — | — |  |
| b): nel caso d'esportazione di altre merci | 0,00 | 0,00 |  |
| ex 0402 21 19 | Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): |  |  |
| a): in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005 | 0,00 | 0,00 |  |
| b): nel caso d'esportazione di altre merci | 0,00 | 0,00 |  |
| ex 0405 10 | Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): |  |  |
| a): in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005 | 0,00 | 0,00 |  |
| b): nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 % | 0,00 | 0,00 |  |
| c): nel caso d'esportazione di altre merci | 0,00 | 0,00 |  |

[^1] I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso i seguenti

**a)** paesi terzi: Andorra, Santa Sede (stato Città del Vaticano), Liechtenstein, Stati Uniti d'America e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I ed II del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972.

**b)** territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, Helgoland, Groenlandia, isole Faroe e le aree della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della stessa Repubblica non esercita effetivo controllo.

[^1]: I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso i seguenti
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 96/2007 ().