# REGOLAMENTO (CE) N. 1123/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2007

relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo di settembre 2007

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione [^2] , in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione del 10 febbraio 1998 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso [^3] , in particolare l'articolo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 327/98 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi a norma dell'allegato IX del medesimo regolamento.

**(2)** Il sottoperiodo per il mese di settembre è il quarto sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, il terzo sottoperiodo per i contingenti di cui alla lettera d) ed il primo sottoperiodo per il contingente di cui alla lettera e) del medesimo paragrafo.

**(3)** Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, risulta che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4130, 09.4117, 09.4118, 09.4119 e 09.4168, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2007, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, riguardano un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto stabilire in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione.

**(4)** Risulta inoltre dalla summenzionata comunicazione che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4112, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2007, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento (CE) n. 327/98, riguardano un quantitativo inferiore o uguale a quello disponibile.

**(5)** I quantitativi non utilizzati per il sottoperiodo di settembre dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128 e 09.4129 sono trasferiti al contingente recante il numero 09.4138 per il sottoperiodo contingentale successivo, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 327/98.

**(6)** Occorre pertanto fissare per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4138 e 09.4168 i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingentale successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 327/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Le domande di titoli di importazione per il riso di cui ai contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4130, 09.4117, 09.4118, 09.4119 e 09.4168, previsti dal regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2007, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

**2.** I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingentale successivo nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4138 e 09.4168, previsti dal regolamento (CE) n. 327/98, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2007. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione ( [GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_144_R_TOC) ).

[^2] [GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 ( [GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_078_R_TOC) ).

[^3] [GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_037_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2019/2006 ( [GU L 384 del 29.12.2006, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_384_R_TOC) ).

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo di settembre 2007 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98:

**a)** Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98:

| Origine | Numero d'ordine | Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di settembre 2007 | Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo di ottobre 2007<br>(kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Stati Uniti d'America | 09.4127 | — [^2] |  |
| Thailandia | 09.4128 | — [^2] |  |
| Australia | 09.4129 | — [^2] |  |
| Altre origini | 09.4130 | 83,630141 % |  |
| Tutti i paesi | 09.4138 |  | 16 206 129 |

**b)** Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 40 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 327/98:

| Origine | Numero d'ordine | Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di settembre 2007 |
| --- | --- | --- |
| Thailandia | 09.4112 | — [^2] |
| Stati Uniti d'America | 09.4116 | — [^3] |
| India | 09.4117 | 19,261642 % |
| Pakistan | 09.4118 | 33,333333 % |
| Altre origini | 09.4119 | 20,000000 % |
| Tutti i paesi | 09.4166 | — [^3] |

**c)** Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 327/98:

| Origine | Numero d'ordine | Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di settembre 2007 | Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo di ottobre 2007<br>(kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tutti i paesi | 09.4168 | 1,505425 % | 0 |

[^1] Per questo sottoperiodo non viene applicato alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

[^2] Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: tutte le domande possono quindi essere accolte.

[^3] Per questo sottoperiodo non vi sono quantitativi disponibili.

[^1]: Per questo sottoperiodo non viene applicato alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.
[^2]: Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: tutte le domande possono quindi essere accolte.
[^3]: Per questo sottoperiodo non vi sono quantitativi disponibili.