# REGOLAMENTO (CE) N. 1127/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2007

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità [^1] , in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

**(1)** Nel corso degli ultimi anni, la distribuzione gratuita di derrate alimentari in applicazione del regolamento (CEE) n. 3730/87 ha avuto grande successo ed è stata molto importante per i beneficiari, in un numero sempre maggiore di Stati membri partecipanti. Tuttavia, alcune operazioni di audit hanno mostrato la necessità di procedere a taluni adeguamenti redazionali del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione [^2] . Inoltre, i cambiamenti intervenuti sul mercato agricolo hanno reso necessari alcuni adeguamenti delle norme di applicazione del programma.

**(2)** L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3149/92 fissa al 15 febbraio il termine entro il quale gli Stati membri che intendono partecipare al successivo piano annuale di distribuzione delle derrate alimentari a favore degli indigenti nella Comunità devono informare la Commissione. Al fine di facilitare la pianificazione del bilancio, è opportuno anticipare tale data al 1 o febbraio.

**(3)** All’articolo 3, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma, del regolamento (CEE) n. 3149/92 sono previsti alcuni termini che lo Stato membro aggiudicatario deve rispettare per il ritiro dei prodotti dalle scorte d’intervento. Per migliorare l’osservanza dei termini in questione, è opportuno prevedere che in caso di superamento degli stessi le spese di ammasso non siano più a carico del bilancio comunitario. L’articolo 3, paragrafo 2, quarto comma, del suddetto regolamento prevede che i prodotti da ritirare siano prelevati dalle scorte di intervento entro un termine di 60 giorni dall’attribuzione del contratto all’aggiudicatario. Dato che alcune versioni linguistiche sono ambigue per quanto riguarda l’evento da cui inizia a decorrere il termine suindicato, è necessario rendere più precisa la redazione di detta disposizione.

**(4)** Il regolamento (CEE) n. 3149/92 non prevede un termine per le operazioni di mobilitazione di prodotti sul mercato a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, lettere c) e d), dello stesso. Queste operazioni possono dunque avere luogo fino alla fine del periodo di esecuzione del programma. Occorre pertanto fissare un termine per tali operazioni che permetta di mantenere la coerenza con l’esercizio finanziario. Occorre inoltre, nell’ambito di dette operazioni, prevedere disposizioni in materia di cauzioni al fine di garantire la corretta esecuzione del contratto di fornitura.

**(5)** Dato che all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 3149/92, è prevista la possibilità di reperire sul mercato prodotti agricoli trasformati o derrate alimentari mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento, è opportuno precisare che questa possibilità fa parte della normale esecuzione del piano. In previsione della forte riduzione di prodotti d’intervento disponibili nelle scorte, è opportuno stabilire che nelle derrate alimentari ottenute è sufficiente la presenza di un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d’intervento.

**(6)** Per rispondere più efficacemente alle richieste delle organizzazioni caritative e per allargare la gamma dei prodotti alimentari forniti, è stata prevista la possibilità di incorporare i prodotti provenienti dalle scorte d’intervento in altri prodotti per la fabbricazione di derrate alimentari. In previsione della forte riduzione della gamma di prodotti d’intervento disponibili nelle scorte, occorre eliminare l’obbligo che impone di rispettare un contenuto minimo di prodotti d’intervento nel prodotto finale.

**(7)** L’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3149/92 prevede la possibilità di mobilitare sul mercato un prodotto che appartiene allo stesso gruppo del prodotto temporaneamente indisponibile nelle scorte d’intervento. A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, terzo trattino, del suddetto regolamento è possibile reperire sul mercato prodotti agricoli trasformati o derrate alimentari mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento e appartenenti allo stesso gruppo di prodotti. È opportuno inserire queste possibilità nelle disposizioni relative alla trasformazione del prodotto d’intervento contenute nell’articolo 4, paragrafo 2 bis, del suddetto regolamento. Nel contempo, a fini di chiarezza, occorre modificare la struttura dell’articolo 4, paragrafo 1.

**(8)** Per chiarire l’applicazione delle disposizioni concernenti lo svincolo delle cauzioni nei casi in cui non è soddisfatta l’esigenza secondaria, è opportuno definire le norme di applicazione delle deduzioni, in conformità all’articolo 23, paragrafo 2, lettere a) e b), terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli [^3] .

**(9)** In applicazione dell’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3149/92, gli Stati membri, prima dell’inizio del periodo di esecuzione del piano, devono trasmettere alla Commissione i formulari dei bandi di gara. Tale obbligo complica inutilmente la gestione del regime ed è pertanto opportuno sopprimerlo.

**(10)** In seguito alle modifiche apportate alla formulazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3149/92, è opportuno, per motivi di chiarezza, adeguare alcuni riferimenti fatti a detto paragrafo.

**(11)** L’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92 stabilisce le modalità da seguire in caso di trasferimento. Poiché i trasferimenti richiedono una stretta collaborazione tra lo Stato membro destinatario e lo Stato membro fornitore, occorre che lo Stato membro fornitore faciliti per quanto possibile le operazioni in questione, in modo che i termini indicati all’articolo 3, paragrafo 2, del suddetto regolamento possano essere rispettati e le operazioni possano essere effettuate conformemente alle disposizioni contenute nell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri [^4] . In tale contesto occorre precisare che il documento da presentare affinché l’organismo dello Stato membro fornitore metta i prodotti a disposizione dell’aggiudicatario della fornitura è il buono di ritiro rilasciato dall’organismo d’intervento dello Stato membro destinatario. Inoltre, per assicurare l’attuazione dei controlli durante le operazioni di ritiro, occorre prevedere che l’organismo d’intervento dello Stato membro fornitore informi della fine di tali operazioni l’autorità competente dello Stato membro destinatario.

**(12)** L’articolo 8 *bis* del regolamento (CEE) n. 3149/92 contiene le norme relative ai pagamenti, ma non dà alcuna indicazione per i casi in cui le domande di pagamento sono incomplete. Occorre precisare le regole da seguire e le sanzioni da applicare in tali casi. È inoltre opportuno prevedere le misure che la Comunità deve adottare in caso di ritardi nei pagamenti.

**(13)** L’esperienza ha mostrato che i cittadini dell’Unione europea sono poco consapevoli del ruolo svolto dalla Comunità in materia di aiuto alimentare a favore delle popolazioni svantaggiate. Occorre pertanto prevedere che sugli imballaggi sia riprodotta la bandiera dell’Unione europea.

**(14)** È opportuno precisare i livelli della catena di distribuzione a cui si applicano i controlli di cui all’articolo 9, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 3149/92. Inoltre, vanno specificate le sanzioni da comminare in caso di inadempienze o irregolarità commesse dai diversi soggetti che intervengono nella distribuzione.

**(15)** Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3149/92.

**(16)** Il comitato di gestione per i cereali non ha formulato alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CEE) n. 3149/92 è modificato come segue.

1) All’articolo 1, paragrafo 1, la data del «15 febbraio» è sostituita da quella del «1 o febbraio».

| 2) | a): al paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dai seguenti: «In caso di superamento dei termini di cui al primo, secondo e terzo comma, le spese di ammasso dei prodotti d’intervento non sono più assunte in carico dalla Comunità. Questa disposizione non si applica ai prodotti che non sono stati ritirati dalle scorte d’intervento al 30 settembre dell’anno di esecuzione del piano. I prodotti da ritirare devono essere prelevati dalle scorte di intervento entro un termine di sessanta giorni dalla data di firma del contratto da parte dell’aggiudicatario della fornitura oppure, in caso di trasferimenti, entro un termine di sessanta giorni dalla notifica trasmessa dall’autorità competente dello Stato membro destinatario all’autorità competente dello Stato membro fornitore.»; | a) | al paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dai seguenti:<br>«In caso di superamento dei termini di cui al primo, secondo e terzo comma, le spese di ammasso dei prodotti d’intervento non sono più assunte in carico dalla Comunità. Questa disposizione non si applica ai prodotti che non sono stati ritirati dalle scorte d’intervento al 30 settembre dell’anno di esecuzione del piano.<br>I prodotti da ritirare devono essere prelevati dalle scorte di intervento entro un termine di sessanta giorni dalla data di firma del contratto da parte dell’aggiudicatario della fornitura oppure, in caso di trasferimenti, entro un termine di sessanta giorni dalla notifica trasmessa dall’autorità competente dello Stato membro destinatario all’autorità competente dello Stato membro fornitore.»; | b) | è inserito il seguente paragrafo 2 *bis* :<br>«2 *bis* . Per i prodotti da mobilitare sul mercato in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, lettere c) e d), le operazioni di pagamento per i prodotti che devono essere forniti dall’operatore devono essere completate entro il 1 o settembre dell’anno di esecuzione del piano.» |
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| a) | al paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dai seguenti:<br>«In caso di superamento dei termini di cui al primo, secondo e terzo comma, le spese di ammasso dei prodotti d’intervento non sono più assunte in carico dalla Comunità. Questa disposizione non si applica ai prodotti che non sono stati ritirati dalle scorte d’intervento al 30 settembre dell’anno di esecuzione del piano.<br>I prodotti da ritirare devono essere prelevati dalle scorte di intervento entro un termine di sessanta giorni dalla data di firma del contratto da parte dell’aggiudicatario della fornitura oppure, in caso di trasferimenti, entro un termine di sessanta giorni dalla notifica trasmessa dall’autorità competente dello Stato membro destinatario all’autorità competente dello Stato membro fornitore.»; |  |  |  |  |
| b) | è inserito il seguente paragrafo 2 *bis* :<br>«2 *bis* . Per i prodotti da mobilitare sul mercato in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, lettere c) e d), le operazioni di pagamento per i prodotti che devono essere forniti dall’operatore devono essere completate entro il 1 o settembre dell’anno di esecuzione del piano.» |  |  |  |  |

| 3) | a): il paragrafo 1 è sostituito dai seguenti: «1. L’esecuzione del piano comporta: a) la fornitura dei prodotti prelevati dalle scorte d’intervento; b) la fornitura dei prodotti mobilitati sul mercato comunitario in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettere c) e d); c) la fornitura di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento. 1 *bis* . I prodotti mobilitati sul mercato, di cui al paragrafo 1, lettera b), devono appartenere allo stesso gruppo di prodotti del prodotto temporaneamente indisponibile nelle scorte d’intervento. Tuttavia, qualora non vi sia disponibilità di riso nelle scorte di intervento, la Commissione può autorizzare il prelievo di cereali dalle scorte di intervento in pagamento della fornitura di riso e di prodotti a base di riso mobilitati sul mercato. Parimenti, qualora non vi sia disponibilità di cereali nelle scorte di intervento, la Commissione può autorizzare il prelievo di riso dalle scorte di intervento in pagamento della fornitura di cereali e di prodotti a base di cereali mobilitati sul mercato. La mobilitazione di un determinato prodotto sul mercato può avvenire solamente dopo che siano state attribuite tutte le forniture previste, relative a tutti i quantitativi del prodotto dello stesso gruppo che devono essere ritirati dalle scorte d’intervento in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, punto 1, lettera b), compresi i quantitativi da trasferire in applicazione dell’articolo 7. L’autorità nazionale competente informa la Commissione dell’avvio delle procedure di mobilitazione sul mercato.»; — a) — la fornitura dei prodotti prelevati dalle scorte d’intervento; — b) — la fornitura dei prodotti mobilitati sul mercato comunitario in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettere c) e d); — c) — la fornitura di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento.<br>a): la fornitura dei prodotti prelevati dalle scorte d’intervento;<br>b): la fornitura dei prodotti mobilitati sul mercato comunitario in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettere c) e d);<br>c): la fornitura di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento. | a) | il paragrafo 1 è sostituito dai seguenti:<br>«1. L’esecuzione del piano comporta:<br>a)<br>la fornitura dei prodotti prelevati dalle scorte d’intervento;<br>b)<br>la fornitura dei prodotti mobilitati sul mercato comunitario in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettere c) e d);<br>c)<br>la fornitura di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento.<br>1 *bis* . I prodotti mobilitati sul mercato, di cui al paragrafo 1, lettera b), devono appartenere allo stesso gruppo di prodotti del prodotto temporaneamente indisponibile nelle scorte d’intervento.<br>Tuttavia, qualora non vi sia disponibilità di riso nelle scorte di intervento, la Commissione può autorizzare il prelievo di cereali dalle scorte di intervento in pagamento della fornitura di riso e di prodotti a base di riso mobilitati sul mercato.<br>Parimenti, qualora non vi sia disponibilità di cereali nelle scorte di intervento, la Commissione può autorizzare il prelievo di riso dalle scorte di intervento in pagamento della fornitura di cereali e di prodotti a base di cereali mobilitati sul mercato.<br>La mobilitazione di un determinato prodotto sul mercato può avvenire solamente dopo che siano state attribuite tutte le forniture previste, relative a tutti i quantitativi del prodotto dello stesso gruppo che devono essere ritirati dalle scorte d’intervento in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, punto 1, lettera b), compresi i quantitativi da trasferire in applicazione dell’articolo 7. L’autorità nazionale competente informa la Commissione dell’avvio delle procedure di mobilitazione sul mercato.»; | a) | la fornitura dei prodotti prelevati dalle scorte d’intervento; | b) | la fornitura dei prodotti mobilitati sul mercato comunitario in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettere c) e d); | c) | la fornitura di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento. | b) | i): la lettera a) è modificata come segue: — al secondo comma, il terzo trattino è sostituito dal seguente: «— il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; la composizione di queste derrate alimentari deve comprendere un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d’intervento fornito in pagamento.», — il quinto comma è sostituito dal seguente: «Qualora la fornitura preveda la trasformazione e/o il condizionamento del prodotto, nel bando di gara è menzionato l’obbligo, per l’aggiudicatario, di costituire una cauzione a favore dell’organismo d’intervento prima di prendere in consegna il prodotto, a norma del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione , per un importo pari al prezzo d’intervento applicabile il giorno stabilito per la presa in consegna, maggiorato del 10 %. Ai fini dell’applicazione del titolo V di detto regolamento, l’esigenza principale è costituita dalla fornitura del prodotto alla destinazione prevista. In caso di consegna successiva alla fine del periodo di esecuzione del piano di cui all’articolo 3, paragrafo 1, la cauzione incamerata corrisponde al 15 % dell’importo garantito. L’importo restante della cauzione è inoltre incamerato nella misura di un ulteriore 2 % per giorno di superamento. Il presente comma non si applica se il prodotto ritirato dalle scorte d’intervento è messo a disposizione dell’aggiudicatario della fornitura in pagamento di una fornitura già effettuata. — — — al secondo comma, il terzo trattino è sostituito dal seguente: «— il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; la composizione di queste derrate alimentari deve comprendere un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d’intervento fornito in pagamento.», — «— — il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; la composizione di queste derrate alimentari deve comprendere un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d’intervento fornito in pagamento.», — — — il quinto comma è sostituito dal seguente: «Qualora la fornitura preveda la trasformazione e/o il condizionamento del prodotto, nel bando di gara è menzionato l’obbligo, per l’aggiudicatario, di costituire una cauzione a favore dell’organismo d’intervento prima di prendere in consegna il prodotto, a norma del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione , per un importo pari al prezzo d’intervento applicabile il giorno stabilito per la presa in consegna, maggiorato del 10 %. Ai fini dell’applicazione del titolo V di detto regolamento, l’esigenza principale è costituita dalla fornitura del prodotto alla destinazione prevista. In caso di consegna successiva alla fine del periodo di esecuzione del piano di cui all’articolo 3, paragrafo 1, la cauzione incamerata corrisponde al 15 % dell’importo garantito. L’importo restante della cauzione è inoltre incamerato nella misura di un ulteriore 2 % per giorno di superamento. Il presente comma non si applica se il prodotto ritirato dalle scorte d’intervento è messo a disposizione dell’aggiudicatario della fornitura in pagamento di una fornitura già effettuata.<br>—: al secondo comma, il terzo trattino è sostituito dal seguente: «— il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; la composizione di queste derrate alimentari deve comprendere un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d’intervento fornito in pagamento.», — «— — il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; la composizione di queste derrate alimentari deve comprendere un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d’intervento fornito in pagamento.»,<br>«—: il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; la composizione di queste derrate alimentari deve comprendere un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d’intervento fornito in pagamento.»,<br>—: il quinto comma è sostituito dal seguente: «Qualora la fornitura preveda la trasformazione e/o il condizionamento del prodotto, nel bando di gara è menzionato l’obbligo, per l’aggiudicatario, di costituire una cauzione a favore dell’organismo d’intervento prima di prendere in consegna il prodotto, a norma del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione , per un importo pari al prezzo d’intervento applicabile il giorno stabilito per la presa in consegna, maggiorato del 10 %. Ai fini dell’applicazione del titolo V di detto regolamento, l’esigenza principale è costituita dalla fornitura del prodotto alla destinazione prevista. In caso di consegna successiva alla fine del periodo di esecuzione del piano di cui all’articolo 3, paragrafo 1, la cauzione incamerata corrisponde al 15 % dell’importo garantito. L’importo restante della cauzione è inoltre incamerato nella misura di un ulteriore 2 % per giorno di superamento. Il presente comma non si applica se il prodotto ritirato dalle scorte d’intervento è messo a disposizione dell’aggiudicatario della fornitura in pagamento di una fornitura già effettuata. | i) | —: al secondo comma, il terzo trattino è sostituito dal seguente: «— il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; la composizione di queste derrate alimentari deve comprendere un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d’intervento fornito in pagamento.», — «— — il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; la composizione di queste derrate alimentari deve comprendere un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d’intervento fornito in pagamento.»,<br>«—: il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; la composizione di queste derrate alimentari deve comprendere un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d’intervento fornito in pagamento.», | — | «—: il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; la composizione di queste derrate alimentari deve comprendere un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d’intervento fornito in pagamento.», | «— | il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; la composizione di queste derrate alimentari deve comprendere un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d’intervento fornito in pagamento.», | — | il quinto comma è sostituito dal seguente:<br>«Qualora la fornitura preveda la trasformazione e/o il condizionamento del prodotto, nel bando di gara è menzionato l’obbligo, per l’aggiudicatario, di costituire una cauzione a favore dell’organismo d’intervento prima di prendere in consegna il prodotto, a norma del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione , per un importo pari al prezzo d’intervento applicabile il giorno stabilito per la presa in consegna, maggiorato del 10 %. Ai fini dell’applicazione del titolo V di detto regolamento, l’esigenza principale è costituita dalla fornitura del prodotto alla destinazione prevista. In caso di consegna successiva alla fine del periodo di esecuzione del piano di cui all’articolo 3, paragrafo 1, la cauzione incamerata corrisponde al 15 % dell’importo garantito. L’importo restante della cauzione è inoltre incamerato nella misura di un ulteriore 2 % per giorno di superamento. Il presente comma non si applica se il prodotto ritirato dalle scorte d’intervento è messo a disposizione dell’aggiudicatario della fornitura in pagamento di una fornitura già effettuata. | ii) | alla lettera b), primo comma, è aggiunta la seguente frase:<br>«Il contratto di fornitura è stipulato con l’aggiudicatario a condizione che quest’ultimo depositi una cauzione equivalente al 110 % dell’importo dell’offerta da lui presentata, intestata all’organismo d’intervento, a norma del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85.»; | c) | il paragrafo 2 *bis* è sostituito dal seguente:<br>«2 *bis* . I prodotti provenienti dall’intervento o mobilitati sul mercato in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, lettere c) e d), o del paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente articolo possono essere incorporati o aggiunti ad altri prodotti mobilitati sul mercato per la fabbricazione di derrate alimentari da distribuire in esecuzione del piano.»; | d) | al paragrafo 4, il secondo comma è soppresso. |
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| a) | il paragrafo 1 è sostituito dai seguenti:<br>«1. L’esecuzione del piano comporta:<br>a)<br>la fornitura dei prodotti prelevati dalle scorte d’intervento;<br>b)<br>la fornitura dei prodotti mobilitati sul mercato comunitario in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettere c) e d);<br>c)<br>la fornitura di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento.<br>1 *bis* . I prodotti mobilitati sul mercato, di cui al paragrafo 1, lettera b), devono appartenere allo stesso gruppo di prodotti del prodotto temporaneamente indisponibile nelle scorte d’intervento.<br>Tuttavia, qualora non vi sia disponibilità di riso nelle scorte di intervento, la Commissione può autorizzare il prelievo di cereali dalle scorte di intervento in pagamento della fornitura di riso e di prodotti a base di riso mobilitati sul mercato.<br>Parimenti, qualora non vi sia disponibilità di cereali nelle scorte di intervento, la Commissione può autorizzare il prelievo di riso dalle scorte di intervento in pagamento della fornitura di cereali e di prodotti a base di cereali mobilitati sul mercato.<br>La mobilitazione di un determinato prodotto sul mercato può avvenire solamente dopo che siano state attribuite tutte le forniture previste, relative a tutti i quantitativi del prodotto dello stesso gruppo che devono essere ritirati dalle scorte d’intervento in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, punto 1, lettera b), compresi i quantitativi da trasferire in applicazione dell’articolo 7. L’autorità nazionale competente informa la Commissione dell’avvio delle procedure di mobilitazione sul mercato.»; | a) | la fornitura dei prodotti prelevati dalle scorte d’intervento; | b) | la fornitura dei prodotti mobilitati sul mercato comunitario in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettere c) e d); | c) | la fornitura di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | la fornitura dei prodotti prelevati dalle scorte d’intervento; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | la fornitura dei prodotti mobilitati sul mercato comunitario in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettere c) e d); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | la fornitura di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | i): la lettera a) è modificata come segue: — al secondo comma, il terzo trattino è sostituito dal seguente: «— il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; la composizione di queste derrate alimentari deve comprendere un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d’intervento fornito in pagamento.», — il quinto comma è sostituito dal seguente: «Qualora la fornitura preveda la trasformazione e/o il condizionamento del prodotto, nel bando di gara è menzionato l’obbligo, per l’aggiudicatario, di costituire una cauzione a favore dell’organismo d’intervento prima di prendere in consegna il prodotto, a norma del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione , per un importo pari al prezzo d’intervento applicabile il giorno stabilito per la presa in consegna, maggiorato del 10 %. Ai fini dell’applicazione del titolo V di detto regolamento, l’esigenza principale è costituita dalla fornitura del prodotto alla destinazione prevista. In caso di consegna successiva alla fine del periodo di esecuzione del piano di cui all’articolo 3, paragrafo 1, la cauzione incamerata corrisponde al 15 % dell’importo garantito. L’importo restante della cauzione è inoltre incamerato nella misura di un ulteriore 2 % per giorno di superamento. Il presente comma non si applica se il prodotto ritirato dalle scorte d’intervento è messo a disposizione dell’aggiudicatario della fornitura in pagamento di una fornitura già effettuata. — — — al secondo comma, il terzo trattino è sostituito dal seguente: «— il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; la composizione di queste derrate alimentari deve comprendere un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d’intervento fornito in pagamento.», — «— — il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; la composizione di queste derrate alimentari deve comprendere un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d’intervento fornito in pagamento.», — — — il quinto comma è sostituito dal seguente: «Qualora la fornitura preveda la trasformazione e/o il condizionamento del prodotto, nel bando di gara è menzionato l’obbligo, per l’aggiudicatario, di costituire una cauzione a favore dell’organismo d’intervento prima di prendere in consegna il prodotto, a norma del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione , per un importo pari al prezzo d’intervento applicabile il giorno stabilito per la presa in consegna, maggiorato del 10 %. Ai fini dell’applicazione del titolo V di detto regolamento, l’esigenza principale è costituita dalla fornitura del prodotto alla destinazione prevista. In caso di consegna successiva alla fine del periodo di esecuzione del piano di cui all’articolo 3, paragrafo 1, la cauzione incamerata corrisponde al 15 % dell’importo garantito. L’importo restante della cauzione è inoltre incamerato nella misura di un ulteriore 2 % per giorno di superamento. Il presente comma non si applica se il prodotto ritirato dalle scorte d’intervento è messo a disposizione dell’aggiudicatario della fornitura in pagamento di una fornitura già effettuata.<br>—: al secondo comma, il terzo trattino è sostituito dal seguente: «— il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; la composizione di queste derrate alimentari deve comprendere un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d’intervento fornito in pagamento.», — «— — il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; la composizione di queste derrate alimentari deve comprendere un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d’intervento fornito in pagamento.»,<br>«—: il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; la composizione di queste derrate alimentari deve comprendere un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d’intervento fornito in pagamento.»,<br>—: il quinto comma è sostituito dal seguente: «Qualora la fornitura preveda la trasformazione e/o il condizionamento del prodotto, nel bando di gara è menzionato l’obbligo, per l’aggiudicatario, di costituire una cauzione a favore dell’organismo d’intervento prima di prendere in consegna il prodotto, a norma del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione , per un importo pari al prezzo d’intervento applicabile il giorno stabilito per la presa in consegna, maggiorato del 10 %. Ai fini dell’applicazione del titolo V di detto regolamento, l’esigenza principale è costituita dalla fornitura del prodotto alla destinazione prevista. In caso di consegna successiva alla fine del periodo di esecuzione del piano di cui all’articolo 3, paragrafo 1, la cauzione incamerata corrisponde al 15 % dell’importo garantito. L’importo restante della cauzione è inoltre incamerato nella misura di un ulteriore 2 % per giorno di superamento. Il presente comma non si applica se il prodotto ritirato dalle scorte d’intervento è messo a disposizione dell’aggiudicatario della fornitura in pagamento di una fornitura già effettuata. | i) | —: al secondo comma, il terzo trattino è sostituito dal seguente: «— il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; la composizione di queste derrate alimentari deve comprendere un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d’intervento fornito in pagamento.», — «— — il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; la composizione di queste derrate alimentari deve comprendere un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d’intervento fornito in pagamento.»,<br>«—: il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; la composizione di queste derrate alimentari deve comprendere un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d’intervento fornito in pagamento.», | — | «—: il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; la composizione di queste derrate alimentari deve comprendere un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d’intervento fornito in pagamento.», | «— | il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; la composizione di queste derrate alimentari deve comprendere un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d’intervento fornito in pagamento.», | — | il quinto comma è sostituito dal seguente:<br>«Qualora la fornitura preveda la trasformazione e/o il condizionamento del prodotto, nel bando di gara è menzionato l’obbligo, per l’aggiudicatario, di costituire una cauzione a favore dell’organismo d’intervento prima di prendere in consegna il prodotto, a norma del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione , per un importo pari al prezzo d’intervento applicabile il giorno stabilito per la presa in consegna, maggiorato del 10 %. Ai fini dell’applicazione del titolo V di detto regolamento, l’esigenza principale è costituita dalla fornitura del prodotto alla destinazione prevista. In caso di consegna successiva alla fine del periodo di esecuzione del piano di cui all’articolo 3, paragrafo 1, la cauzione incamerata corrisponde al 15 % dell’importo garantito. L’importo restante della cauzione è inoltre incamerato nella misura di un ulteriore 2 % per giorno di superamento. Il presente comma non si applica se il prodotto ritirato dalle scorte d’intervento è messo a disposizione dell’aggiudicatario della fornitura in pagamento di una fornitura già effettuata. | ii) | alla lettera b), primo comma, è aggiunta la seguente frase:<br>«Il contratto di fornitura è stipulato con l’aggiudicatario a condizione che quest’ultimo depositi una cauzione equivalente al 110 % dell’importo dell’offerta da lui presentata, intestata all’organismo d’intervento, a norma del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85.»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i) | —: al secondo comma, il terzo trattino è sostituito dal seguente: «— il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; la composizione di queste derrate alimentari deve comprendere un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d’intervento fornito in pagamento.», — «— — il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; la composizione di queste derrate alimentari deve comprendere un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d’intervento fornito in pagamento.»,<br>«—: il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; la composizione di queste derrate alimentari deve comprendere un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d’intervento fornito in pagamento.», | — | «—: il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; la composizione di queste derrate alimentari deve comprendere un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d’intervento fornito in pagamento.», | «— | il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; la composizione di queste derrate alimentari deve comprendere un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d’intervento fornito in pagamento.», | — | il quinto comma è sostituito dal seguente:<br>«Qualora la fornitura preveda la trasformazione e/o il condizionamento del prodotto, nel bando di gara è menzionato l’obbligo, per l’aggiudicatario, di costituire una cauzione a favore dell’organismo d’intervento prima di prendere in consegna il prodotto, a norma del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione , per un importo pari al prezzo d’intervento applicabile il giorno stabilito per la presa in consegna, maggiorato del 10 %. Ai fini dell’applicazione del titolo V di detto regolamento, l’esigenza principale è costituita dalla fornitura del prodotto alla destinazione prevista. In caso di consegna successiva alla fine del periodo di esecuzione del piano di cui all’articolo 3, paragrafo 1, la cauzione incamerata corrisponde al 15 % dell’importo garantito. L’importo restante della cauzione è inoltre incamerato nella misura di un ulteriore 2 % per giorno di superamento. Il presente comma non si applica se il prodotto ritirato dalle scorte d’intervento è messo a disposizione dell’aggiudicatario della fornitura in pagamento di una fornitura già effettuata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | «—: il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; la composizione di queste derrate alimentari deve comprendere un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d’intervento fornito in pagamento.», | «— | il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; la composizione di queste derrate alimentari deve comprendere un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d’intervento fornito in pagamento.», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «— | il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; la composizione di queste derrate alimentari deve comprendere un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d’intervento fornito in pagamento.», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | il quinto comma è sostituito dal seguente:<br>«Qualora la fornitura preveda la trasformazione e/o il condizionamento del prodotto, nel bando di gara è menzionato l’obbligo, per l’aggiudicatario, di costituire una cauzione a favore dell’organismo d’intervento prima di prendere in consegna il prodotto, a norma del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione , per un importo pari al prezzo d’intervento applicabile il giorno stabilito per la presa in consegna, maggiorato del 10 %. Ai fini dell’applicazione del titolo V di detto regolamento, l’esigenza principale è costituita dalla fornitura del prodotto alla destinazione prevista. In caso di consegna successiva alla fine del periodo di esecuzione del piano di cui all’articolo 3, paragrafo 1, la cauzione incamerata corrisponde al 15 % dell’importo garantito. L’importo restante della cauzione è inoltre incamerato nella misura di un ulteriore 2 % per giorno di superamento. Il presente comma non si applica se il prodotto ritirato dalle scorte d’intervento è messo a disposizione dell’aggiudicatario della fornitura in pagamento di una fornitura già effettuata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ii) | alla lettera b), primo comma, è aggiunta la seguente frase:<br>«Il contratto di fornitura è stipulato con l’aggiudicatario a condizione che quest’ultimo depositi una cauzione equivalente al 110 % dell’importo dell’offerta da lui presentata, intestata all’organismo d’intervento, a norma del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85.»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | il paragrafo 2 *bis* è sostituito dal seguente:<br>«2 *bis* . I prodotti provenienti dall’intervento o mobilitati sul mercato in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, lettere c) e d), o del paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente articolo possono essere incorporati o aggiunti ad altri prodotti mobilitati sul mercato per la fabbricazione di derrate alimentari da distribuire in esecuzione del piano.»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | al paragrafo 4, il secondo comma è soppresso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4) | a): al paragrafo 2, la terza frase è sostituita dalla seguente: «La spesa è imputata agli stanziamenti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, punto 2).»; | a) | al paragrafo 2, la terza frase è sostituita dalla seguente:<br>«La spesa è imputata agli stanziamenti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, punto 2).»; | b) | il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:<br>«5. In caso di trasferimento, lo Stato membro destinatario informa lo Stato membro fornitore dell’identità di colui a cui è stata attribuita la fornitura.<br>L’organismo d’intervento dello Stato membro fornitore dei prodotti mette questi ultimi a disposizione dell’aggiudicatario della fornitura o di un suo rappresentante debitamente autorizzato, dietro presentazione di un buono di ritiro rilasciato dall’organismo d’intervento dello Stato membro destinatario.<br>L’autorità competente accerta che la merce sia stata assicurata secondo condizioni appropriate.<br>La dichiarazione di spedizione emessa dall’organismo d’intervento dello Stato membro fornitore reca una delle diciture riportate nell’allegato I.<br>L’organismo d’intervento dello Stato membro fornitore notifica senza indugio all’autorità competente dello Stato membro destinatario la data di fine delle operazioni di ritiro.<br>Le spese di trasporto intracomunitario sono sostenute dallo Stato membro destinatario dei prodotti di cui trattasi, per i quantitativi effettivamente presi in consegna.» |
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| a) | al paragrafo 2, la terza frase è sostituita dalla seguente:<br>«La spesa è imputata agli stanziamenti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, punto 2).»; |  |  |  |  |
| b) | il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:<br>«5. In caso di trasferimento, lo Stato membro destinatario informa lo Stato membro fornitore dell’identità di colui a cui è stata attribuita la fornitura.<br>L’organismo d’intervento dello Stato membro fornitore dei prodotti mette questi ultimi a disposizione dell’aggiudicatario della fornitura o di un suo rappresentante debitamente autorizzato, dietro presentazione di un buono di ritiro rilasciato dall’organismo d’intervento dello Stato membro destinatario.<br>L’autorità competente accerta che la merce sia stata assicurata secondo condizioni appropriate.<br>La dichiarazione di spedizione emessa dall’organismo d’intervento dello Stato membro fornitore reca una delle diciture riportate nell’allegato I.<br>L’organismo d’intervento dello Stato membro fornitore notifica senza indugio all’autorità competente dello Stato membro destinatario la data di fine delle operazioni di ritiro.<br>Le spese di trasporto intracomunitario sono sostenute dallo Stato membro destinatario dei prodotti di cui trattasi, per i quantitativi effettivamente presi in consegna.» |  |  |  |  |

5) All’articolo 8 *bis* , sono aggiunti i seguenti commi: «Tuttavia, il termine di cui al secondo comma può essere sospeso mediante notifica per iscritto all’operatore o all’organizzazione incaricata della distribuzione dei prodotti, qualora i documenti giustificativi presentino gravi anomalie. Il termine continua a decorrere dalla data di ricevimento dei documenti richiesti, che devono essere trasmessi entro un termine di trenta giorni di calendario. Se i documenti non sono trasmessi entro tale termine, si applica la detrazione di cui al primo comma. Salvo casi di forza maggiore e tenendo conto dell’eventuale sospensione di cui al terzo comma, il mancato rispetto del termine di due mesi previsto dal secondo comma dà luogo ad una riduzione del rimborso allo Stato membro secondo le norme stabilite dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione . [GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_171_R_TOC) .»;"

| 6) | a): al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le merci che non sono consegnate alla rinfusa ai beneficiari rechino chiaramente visibile sull’imballaggio la dicitura “aiuto CE” e la riproduzione della bandiera dell’Unione europea, conforme alle istruzioni riportate nell’allegato II;» — «b) — le merci che non sono consegnate alla rinfusa ai beneficiari rechino chiaramente visibile sull’imballaggio la dicitura “aiuto CE” e la riproduzione della bandiera dell’Unione europea, conforme alle istruzioni riportate nell’allegato II;»<br>«b): le merci che non sono consegnate alla rinfusa ai beneficiari rechino chiaramente visibile sull’imballaggio la dicitura “aiuto CE” e la riproduzione della bandiera dell’Unione europea, conforme alle istruzioni riportate nell’allegato II;» | a) | «b): le merci che non sono consegnate alla rinfusa ai beneficiari rechino chiaramente visibile sull’imballaggio la dicitura “aiuto CE” e la riproduzione della bandiera dell’Unione europea, conforme alle istruzioni riportate nell’allegato II;» | «b) | le merci che non sono consegnate alla rinfusa ai beneficiari rechino chiaramente visibile sull’imballaggio la dicitura “aiuto CE” e la riproduzione della bandiera dell’Unione europea, conforme alle istruzioni riportate nell’allegato II;» | b) | al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:<br>«I controlli delle autorità competenti sono effettuati a partire dalla presa in consegna dei prodotti all’uscita dalle scorte d’intervento o, eventualmente, dalla mobilitazione dei prodotti sul mercato in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, lettere c) e d), o dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), durante tutte le fasi del processo di esecuzione del piano e a tutti i livelli della catena di distribuzione. I controlli sono svolti durante l’intero periodo di esecuzione del piano, in tutte le fasi, anche a livello locale.»; | c) | il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:<br>«3. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per garantire la regolarità delle operazioni di esecuzione del piano e per prevenire e sanzionare le irregolarità. A tal fine, essi possono segnatamente sospendere la partecipazione degli operatori alle procedure di gara o delle organizzazioni incaricate della distribuzione ai piani annuali, a seconda della natura e della gravità delle inosservanze o delle irregolarità constatate.» |
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| a) | «b): le merci che non sono consegnate alla rinfusa ai beneficiari rechino chiaramente visibile sull’imballaggio la dicitura “aiuto CE” e la riproduzione della bandiera dell’Unione europea, conforme alle istruzioni riportate nell’allegato II;» | «b) | le merci che non sono consegnate alla rinfusa ai beneficiari rechino chiaramente visibile sull’imballaggio la dicitura “aiuto CE” e la riproduzione della bandiera dell’Unione europea, conforme alle istruzioni riportate nell’allegato II;» |  |  |  |  |  |  |
| «b) | le merci che non sono consegnate alla rinfusa ai beneficiari rechino chiaramente visibile sull’imballaggio la dicitura “aiuto CE” e la riproduzione della bandiera dell’Unione europea, conforme alle istruzioni riportate nell’allegato II;» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:<br>«I controlli delle autorità competenti sono effettuati a partire dalla presa in consegna dei prodotti all’uscita dalle scorte d’intervento o, eventualmente, dalla mobilitazione dei prodotti sul mercato in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, lettere c) e d), o dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), durante tutte le fasi del processo di esecuzione del piano e a tutti i livelli della catena di distribuzione. I controlli sono svolti durante l’intero periodo di esecuzione del piano, in tutte le fasi, anche a livello locale.»; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:<br>«3. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per garantire la regolarità delle operazioni di esecuzione del piano e per prevenire e sanzionare le irregolarità. A tal fine, essi possono segnatamente sospendere la partecipazione degli operatori alle procedure di gara o delle organizzazioni incaricate della distribuzione ai piani annuali, a seconda della natura e della gravità delle inosservanze o delle irregolarità constatate.» |  |  |  |  |  |  |  |  |

7) L’allegato diventa allegato I e il suo titolo è sostituito dal seguente: «Diciture di cui all’articolo 7, paragrafo 5, quarto comma»;

8) Il testo che figura nell’allegato del presente regolamento è inserito come allegato II.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_352_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 ( [GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_260_R_TOC) ).

[^2] [GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_313_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 758/2007 ( [GU L 172 del 30.6.2007, pag. 47](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_172_R_TOC) ).

[^3] [GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1985_205_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 ( [GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_365_R_TOC) ).

[^4] [GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_171_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 721/2007 ( [GU L 164 del 26.6.2007, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_164_R_TOC) ).

«ALLEGATO II ISTRUZIONI PER LA CREAZIONE DELL’EMBLEMA E DEFINIZIONE DEI COLORI STANDARD 1. Descrizione araldica Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro. 2. Descrizione geometrica L’emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base (il battente della bandiera) ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell’altezza (il ghindante della bandiera). Dodici stelle dorate sono allineate ad intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d’incontro delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell’altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte ed è iscritta a sua volta in un cerchio ideale, il cui raggio è pari a 1/18 dell’altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l’alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all’asta. Le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio e il loro numero è invariabile. 3. Colori regolamentari I colori dell’emblema sono: PANTONE REFLEX BLUE per l’area del rettangolo; PANTONE YELLOW per le stelle. La gamma internazionale PANTONE è largamente diffusa e facilmente reperibile, anche per i non addetti al settore grafico. Riproduzione in quadricromia: in caso di stampa in quadricromia non è possibile utilizzare i due colori standard. Questi saranno quindi ottenuti per mezzo dei quattro colori della quadricromia. Il PANTONE YELLOW si ottiene con il 100 % di “Process Yellow”. Mescolando il 100 % di “Process Cyan” e l’80 % di “Process Magenta” si ottiene un blu molto simile al PANTONE REFLEX BLUE. Riproduzione in monocromia: se si dispone unicamente del nero, delimitare con un filetto di tale colore l’area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco. Se si dispone unicamente del blu (naturalmente deve trattarsi del Reflex Blue), usarlo al 100 % per lo sfondo e ricavare le stelle in negativo (bianche). Riproduzione su sfondo colorato: l’emblema va riprodotto preferibilmente su sfondo bianco. Evitare gli sfondi di vario colore e comunque di tonalità stridente con il blu. Nel caso in cui fosse impossibile evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell’altezza del rettangolo.»

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 758/2007 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 ().
[^4]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 721/2007 ().