# REGOLAMENTO (CE) N. 1139/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1 o ottobre 2007

riguardante l’autorizzazione della L-arginina come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale [^1] , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

**(2)** È stata presentata una domanda di autorizzazione della L-arginina come aminoacido.

**(3)** La domanda di autorizzazione è stata presentata prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003, come domanda ai sensi della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali [^2] . Dal 18 ottobre 2004 gli aminoacidi, i loro sali e analoghi rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda va dunque considerata come una domanda ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

**(4)** Per soddisfare le condizioni stabilite nell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, a sostegno della domanda sono state presentate ulteriori informazioni.

**(5)** La domanda riguarda l’autorizzazione della L-arginina come additivo per l’alimentazione di tutte le specie di animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi».

**(6)** L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso nel suo parere del 17 aprile 2007 [^3] che la L-arginina non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che la L-arginina non pone alcun altro rischio che potrebbe escluderne l’autorizzazione, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. La relazione sul metodo di analisi dell’additivo nei mangimi è stata presentata all’Autorità dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego del preparato, come specificato nell'allegato del presente regolamento.

**(7)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzato come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o ottobre 2007. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( [GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

[^2] [GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1982_213_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/116/CE della Commissione ( [GU L 379 del 24.12.2004, pag. 81](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_379_R_TOC) ).

[^3] Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi in merito alla sicurezza e all’efficacia del prodotto L-arginina prodotto per fermentazione a partire dal *Corynebacterium glutamicum* (ATCC-13870) per tutte le specie di animali. Adottato il 17 aprile 2007. *The EFSA Journal* (2007) 473, pagg. 1-19.

| Categoria di additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
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| 3c3.6.1 | — | L-arginina | Caratterizzazione dell’additivo L-arginina 98 % prodotto a partire da *Corynebacterium glutamicum* (ATCC 13870) C 6 H 14 N 4 O 2 | Tutte le specie | — | — | — | — | 22.10.2017 |

[^1] [GU L 257 del 19.9.1998, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_257_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/116/CE della Commissione ().
[^3]: Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi in merito alla sicurezza e all’efficacia del prodotto L-arginina prodotto per fermentazione a partire dal Corynebacterium glutamicum (ATCC-13870) per tutte le specie di animali. Adottato il 17 aprile 2007. The EFSA Journal (2007) 473, pagg. 1-19.