# REGOLAMENTO (CE) N. 1151/2007 DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 2007

recante apertura di contingenti tariffari comunitari autonomi e transitori per l’importazione di alcuni prodotti agricoli originari della Svizzera

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** In seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea, occorre mantenere i flussi di scambio agricoli risultanti dalle preferenze precedentemente concesse nell’ambito degli accordi bilaterali tra questi due Stati membri e la Svizzera. La Comunità e la Svizzera hanno convenuto di procedere all’adattamento delle concessioni tariffarie nell’ambito dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli [^1] (di seguito «l’accordo»), entrato in vigore il 1 o giugno 2002. L’adattamento di dette concessioni dovrebbe comprendere l’apertura di nuovi contingenti tariffari comunitari per l’importazione di fragole (codice NC 0810 10 00 ), bietola da coste (o barbabietola bianca) e cardi (codice NC 0709 90 20 ) originari della Svizzera.

**(2)** L’espletamento delle procedure bilaterali necessarie per adattare le concessioni contenute negli allegati 1 e 2 dell’accordo richiederà un certo tempo. Per garantire la possibilità di beneficiare del contingente fino all’entrata in vigore di tale adattamento, è opportuno aprire detti contingenti tariffari su base autonoma e transitoria.

**(3)** Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [^2] , istituisce un sistema di gestione dei contingenti tariffari. I contingenti tariffari contemplati dal regolamento dovrebbero essere gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema.

**(4)** Occorre applicare le regole di origine di cui all’articolo 4 dell’accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Per il periodo dal 1 o gennaio al 31 dicembre è aperto annualmente, a titolo autonomo e transitorio, un contingente tariffario comunitario a dazio zero per l’importazione di prodotti che rientrano nel codice NC 0810 10 00 originari della Svizzera. Il contingente reca il numero d’ordine 09.0948. Il volume annuale del contingente è di 200 tonnellate di peso netto.

**2.** Per il periodo dal 1 o gennaio al 31 dicembre è aperto annualmente, a titolo autonomo e transitorio, un contingente tariffario comunitario a dazio zero per l’importazione di prodotti che rientrano nel codice NC 0709 90 20 originari della Svizzera. Il contingente reca il numero d’ordine 09.0950. Il volume annuale del contingente è di 300 tonnellate di peso netto.

**3.** Nel 2007, per l’insieme dei volumi annuali di cui ai paragrafi 1 e 2 i contingenti tariffari di cui ai paragrafi 1 e 2 sono aperti per il periodo che va dal 1 o settembre al 31 dicembre.

**4.** I contingenti tariffari di cui ai paragrafi 1 e 2 scadono il 31 dicembre 2009.

**5.** Ai prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano le regole di origine di cui all’articolo 4 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

## **Articolo 2**

I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 *bis* , 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso è applicabile a decorrere dal 1 o settembre 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2007. *Per il Consiglio* *Il presidente* J. SILVA

[^1] [GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_114_R_TOC) . Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2007 del Comitato misto per l’agricoltura ( [GU L 173 del 3.7.2007, pag. 31](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_173_R_TOC) ).

[^2] [GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 ( [GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_062_R_TOC) ).

[^1]: . Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2007 del Comitato misto per l’agricoltura ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 ().