# REGOLAMENTO (CE) N. 1189/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2007

che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all’acquisto di intervento dei prodotti agricoli per l’esercizio contabile 2008

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia [^1] , in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, seconda frase,

considerando quanto segue:

**(1)** In virtù dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune [^2] , gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

**(2)** A norma dell’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78, il deprezzamento dei prodotti agricoli giacenti in regime di intervento pubblico deve essere operato al momento dell’acquisto. La percentuale di deprezzamento corrisponde al massimo alla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo prevedibile di smercio di ciascun prodotto. Tale percentuale deve essere fissata per ogni prodotto prima dell’inizio dell’esercizio contabile. La Commissione può inoltre, al momento dell’acquisto, limitare il deprezzamento ad una frazione della suddetta percentuale, frazione che non può essere inferiore al 70 % del deprezzamento totale.

**(3)** Le modalità di calcolo del deprezzamento sono stabilite dall’allegato VIII, punti 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri [^3] .

**(4)** Appare quindi indicato stabilire, per determinati prodotti, i coefficienti che gli organismi di intervento dovranno applicare nel corso dell’esercizio contabile 2008 ai valori di acquisto mensili dei medesimi per poter stabilire l’ammontare del deprezzamento.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per i prodotti elencati in allegato che, dopo essere stati acquistati in regime di intervento pubblico, sono immagazzinati o presi in consegna dagli organismi d’intervento tra il 1 o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008, gli organismi d’intervento applicano ai valori di acquisto mensili i coefficienti di deprezzamento indicati nello stesso allegato.

## **Articolo 2**

Gli importi delle spese, calcolati tenendo conto del deprezzamento di cui all’articolo 1 del presente regolamento, sono comunicati alla Commissione nell’ambito delle dichiarazioni compilate a norma del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione [^4] .

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o ottobre 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1978_216_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 734/2007 ( [GU L 169 del 29.6.2007, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_169_R_TOC) ).

[^2] [GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_209_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 ( [GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_095_R_TOC) ).

[^3] [GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_171_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 721/2007 ( [GU L 164 del 26.6.2007, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_164_R_TOC) ).

[^4] [GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_171_R_TOC) .

Coefficienti di deprezzamento da applicare ai valori d’acquisto mensili

| Prodotti | Coefficienti |
| --- | --- |
| Frumento tenero panificabile | — |
| Orzo | — |
| Granturco | — |
| Zucchero bianco | 0,10 |
| Risone | — |
| Alcol | 0,45 |
| Burro | — |
| Latte scremato in polvere | — |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 734/2007 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 ().
[^3]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 721/2007 ().
[^4]: .