# REGOLAMENTO (CE) N. 1191/2007 DELLA COMMISSIONE

dell’11 ottobre 2007

che deroga, per la campagna 2006/07, al regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo [^1] , in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di fornire un sostegno alla distillazione volontaria di vino in alcole per uso alimentare. Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione [^2] stabilisce le modalità di applicazione di tale distillazione, fissando in particolare, nell’articolo 63 *bis* , paragrafo 10, la data entro la quale deve essere distillato il vino consegnato alla distilleria.

**(2)** In alcuni Stati membri, i volumi conferiti alla distillazione dai produttori di vino durante la campagna 2006/07 sono stati nettamente superiori a quelli conferiti abitualmente. Ne è conseguita una saturazione della capacità delle distillerie, ragione per cui la distillazione non può essere ultimata entro il termine previsto. Per ovviare a tale situazione, è opportuno prorogare di un mese il periodo consentito per la distillazione.

**(3)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

In deroga all’articolo 63 *bis* , paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1623/2000, per la campagna 2006/07, il vino consegnato alla distilleria deve essere distillato entro e non oltre il 31 ottobre della campagna successiva.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_179_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( [GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

[^2] [GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_194_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/2007 ( [GU L 201 del 2.8.2007, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_201_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/2007 ().