# REGOLAMENTO (CE) N. 1201/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2007

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Coliflor de Calahorra (IGP)]

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari [^1] , in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la domanda presentata dalla Spagna per la registrazione della denominazione «Coliflor de Calahorra» è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* [^2] .

**(2)** Alla Commissione è stata notificata una dichiarazione d’opposizione, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006. Poiché la dichiarazione d’opposizione è stata successivamente ritirata, occorre procedere alla registrazione della suddetta denominazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_093_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( [GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

[^2] [GU C 148 del 24.6.2006, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2006_148_R_TOC) .

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato

Classe 1.6. **Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati**

SPAGNA

Coliflor de Calahorra (IGP)

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ().
[^2]: .