# REGOLAMENTO (CE) N. 1203/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2007

che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [^1] , in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione [^2] , ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

**(2)** Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

**(3)** Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione [^3] . Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa.

**(4)** A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

**(5)** A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.

**(6)** La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

**(7)** I pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola e le mele delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.

**(8)** Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo i sistemi A1 e B.

**(9)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Per il sistema A1, i tassi di restituzione, il periodo di domanda della restituzione e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento. Per il sistema B, i tassi di restituzione indicativi, il periodo di presentazione delle domande dei titoli e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

**2.** I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione [^4] , non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2007. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ( [GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_007_R_TOC) ).

[^2] [GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_268_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 548/2007 ( [GU L 130 del 22.5.2007, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_130_R_TOC) ).

[^3] [GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_366_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 532/2007 ( [GU L 125 del 15.5.2007, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_125_R_TOC) ).

[^4] [GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_152_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 ( [GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_365_R_TOC) ).

| Tasso di restituzione<br>(EUR/t nette) | Quantità previste<br>(t) | Tasso di restituzione indicativo<br>(EUR/t nette) | Quantità previste<br>(t) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0702 00 00 9100 | A00 | 20 |  | 20 | 2 500 |
| 0805 10 20 9100 | A00 | 26 |  | 26 | 28 333 |
| 0805 50 10 9100 | A00 | 50 |  | 50 | 8 333 |
| 0806 10 10 9100 | A00 | 13 |  | 13 | 833 |
| 0808 10 80 9100 | F04 , F09 | 22 |  | 22 | 25 000 |

[^1] I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ( [GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_366_R_TOC) ), modificato.

[^2] I codici delle destinazioni di serie « A » sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87.

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

| F04 | : | Hong Kong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Giappone, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F09 | : | —: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Isole Færøer, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abou Dhabi, Dubai, Chardja, Adjaman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia, | — | Norvegia, Islanda, Groenlandia, Isole Færøer, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abou Dhabi, Dubai, Chardja, Adjaman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia, | — | paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica, | — | destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ( [GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_102_R_TOC) ). |
| — | Norvegia, Islanda, Groenlandia, Isole Færøer, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abou Dhabi, Dubai, Chardja, Adjaman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia, |  |  |  |  |  |  |  |
| — | paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica, |  |  |  |  |  |  |  |
| — | destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ( [GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_102_R_TOC) ). |  |  |  |  |  |  |  |

[^1]: I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (), modificato.
[^2]: I codici delle destinazioni di serie « A » sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87.
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 532/2007 ().
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 ().