# REGOLAMENTO (CE) N. 1212/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2007

che modifica vari regolamenti con riguardo ai codici di nomenclatura combinata di taluni prodotti della floricoltura, taluni ortofrutticoli e taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli [^1] , in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [^2] , ha modificato la nomenclatura combinata di taluni ortofrutticoli e taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

**(2)** Negli anni precedenti, i regolamenti recanti modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 [^3] hanno anch’essi introdotto cambiamenti nella nomenclatura combinata di taluni ortofrutticoli e taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ma non tutte queste modifiche appaiono nei successivi regolamenti che disciplinano le organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti della floricoltura, degli ortofrutticoli e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli: il regolamento (CEE) n. 316/68 del Consiglio, del 12 marzo 1968, relativo alla determinazione di norme di qualità per i fiori recisi freschi e il fogliame fresco [^4] , il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità d’applicazione del regime d’importazione degli ortofrutticoli [^5] , il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [^6] e il regolamento (CE) n. 1466/2003 della Commissione, del 19 agosto 2003, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai carciofi e modifica il regolamento (CE) n. 963/98 [^7] .

**(3)** Occorre pertanto modificare i regolamenti (CEE) n. 316/68, (CE) n. 3223/94, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1466/2003.

**(4)** Le modifiche previste dal presente regolamento devono applicarsi a decorrere dal 1 o gennaio 2007, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1549/2006.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, del comitato di gestione per gli ortofrutticoli e del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CEE) n. 316/68 è modificato come segue:

| 1) | a): al primo trattino, il codice «06.03 A» è sostituito da «NC 0603 »; | a) | al primo trattino, il codice «06.03 A» è sostituito da «NC 0603 »; | b) | «—: il fogliame, i rami e altre parti di piante, freschi, della voce NC 0604 della tariffa doganale comune.»; | «— | il fogliame, i rami e altre parti di piante, freschi, della voce NC 0604 della tariffa doganale comune.»; |
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| a) | al primo trattino, il codice «06.03 A» è sostituito da «NC 0603 »; |  |  |  |  |  |  |
| b) | «—: il fogliame, i rami e altre parti di piante, freschi, della voce NC 0604 della tariffa doganale comune.»; | «— | il fogliame, i rami e altre parti di piante, freschi, della voce NC 0604 della tariffa doganale comune.»; |  |  |  |  |
| «— | il fogliame, i rami e altre parti di piante, freschi, della voce NC 0604 della tariffa doganale comune.»; |  |  |  |  |  |  |

2) nell’allegato I, punto I, il codice «06.03 A» è sostituito da «NC 0603 »;

3) nell’allegato II, punto I, il codice «06.04 A II» è sostituito da «NC 0604 ».

## **Articolo 2**

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 3223/94, parte A, il codice «ex 0709 10 00 » è sostituito da «ex 0709 90 80 ».

## **Articolo 3**

L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 è modificato come segue:

1) al punto a), sezione «ex 0812 », il codice «ex 0812 90 99 » è sostituito da «ex 0812 90 98 »;

2) al punto b), sezione «ex 2005 », il codice «2005 90 10 » è sostituito da «2005 99 10 ».

## **Articolo 4**

Nell’articolo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1466/2003, il codice «0709 10 00 » è sostituito da «0709 90 80 ».

## **Articolo 5**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1979_034_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ( [GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_349_R_TOC) ).

[^2] [GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_301_R_TOC) .

[^3] [GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 733/2007 ( [GU L 169 del 29.6.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_169_R_TOC) ).

[^4] [GU L 71 del 21.3.1968, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1968_071_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 309/79 della Commissione ( [GU L 42 del 17.2.1979, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1979_042_R_TOC) ).

[^5] [GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_337_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 ( [GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_172_R_TOC) ).

[^6] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione della Bulgaria e della Romania.

[^7] [GU L 210 del 20.8.2003, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_210_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 907/2004 ( [GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_163_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ().
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 733/2007 ().
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 309/79 della Commissione ().
[^5]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 ().
[^6]: . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione della Bulgaria e della Romania.
[^7]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 907/2004 ().