# REGOLAMENTO (CE) N. 1213/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2007

che riduce, per la campagna di commercializzazione 2007/08, gli importi dell’aiuto ai produttori di taluni agrumi in seguito al superamento del limite di trasformazione in alcuni Stati membri

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi [^1] , in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96 ha stabilito, per taluni agrumi, un limite comunitario di trasformazione, ripartito tra gli Stati membri, in conformità dell’allegato II del medesimo regolamento.

**(2)** L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2202/96 prevede che, in caso di superamento del limite comunitario, gli importi dell’aiuto indicati nell’allegato I del medesimo regolamento siano ridotti negli Stati membri nei quali è stato superato il corrispondente limite di trasformazione. Il superamento del limite è calcolato in base alla media dei quantitativi trasformati nell’ambito del regime di aiuto nel corso delle tre campagne di commercializzazione o dei periodi equivalenti che precedono la campagna per la quale deve essere fissato l’aiuto.

**(3)** A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione [^2] recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di arance trasformate nell’ambito del regime di aiuto. In base a tali dati è stato constatato un superamento di 376 023 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell’ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento dei limiti relativi all’Italia, alla Grecia e al Portogallo. Di conseguenza, per la campagna di commercializzazione 2007/08 gli importi dell’aiuto per le arance di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 devono essere diminuiti del 55,91 % in Italia, dell’8,34 % in Grecia e del 52,88 % in Portogallo.

**(4)** A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2111/2003, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di piccoli agrumi trasformati nell’ambito del regime di aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 104 734 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell’ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento dei limiti relativi all’Italia, alla Spagna, al Portogallo e a Cipro. Di conseguenza, per la campagna di commercializzazione 2007/08 gli importi dell’aiuto per i mandarini, le clementine e i satsuma di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 devono essere diminuiti del 62,30 % in Italia, del 12 % in Spagna per i piccoli agrumi destinati alla trasformazione in succo, dell’80,66 % in Portogallo e del 53,27 % a Cipro.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per quanto riguarda l’Italia, la Grecia e il Portogallo, e per la campagna di commercializzazione 2007/08, gli importi dell’aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per le arance consegnate alla trasformazione figurano nell’allegato I del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Per quanto riguarda l’Italia, la Spagna, il Portogallo e Cipro e per la campagna di commercializzazione 2007/08, gli importi dell’aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per i mandarini, le clementine e i satsuma consegnati alla trasformazione figurano nell’allegato II del presente regolamento.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

[^2] [GU L 317 del 2.12.2003, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_317_R_TOC) .

| Portogallo | 5,31 | 4,62 | 4,16 |
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| Cipro | 4,89 | 4,25 | 3,83 |
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[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
[^2]: .