# REGOLAMENTO (CE) N. 1232/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2007

recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2058/96, (CE) n. 1964/2006 e (CE) n. 1002/2007 per quanto riguarda le date per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione nel dicembre 2007, nell'ambito di contingenti tariffari nel settore del riso

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nell'elenco CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT [^1] , in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [^2] , in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 2058/96 della Commissione, del 28 ottobre 1996, concernente l'apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 , per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 [^3] , prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione di rotture di riso nell'ambito del contingente 09.4079.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente di importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio [^4] , prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione di riso originario del Bangladesh nell'ambito del contingente 09.4517.

**(3)** Il regolamento (CE) n. 1002/2007 della Commissione, del 29 agosto 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana [^5] , prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito del contingente 09.4094.

**(4)** Tenuto conto dei giorni festivi del 2007, occorre derogare ai regolamenti (CE) n. 2058/96, (CE) n. 1964/2006 e (CE) n. 1002/2007 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande dei titoli di importazione e il rilascio di detti titoli, in modo da garantire il rispetto dei volumi dei contingenti in parola.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2058/96, non possono essere presentate domande di titoli di importazione di rotture di riso nell'ambito del contingente 09.4079, per l'anno 2007, dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) del 17 dicembre 2007.

**2.** In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1964/2006, non possono essere presentate domande di titoli di importazione di riso originario del Bangladesh nell'ambito del contingente 09.4517, per l'anno 2007, dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) del 17 dicembre 2007.

**3.** In deroga all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1002/2007, non possono essere presentate domande di titoli di importazione di riso di origine e provenienza egiziana nell'ambito del contingente 09.4094, per l'anno 2007, dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) del 14 dicembre 2007.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2007. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_146_R_TOC) .

[^2] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 ( [GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_144_R_TOC) ).

[^3] [GU L 276 del 29.10.1996, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_276_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2019/2006 ( [GU L 384 del 29.12.2006, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_384_R_TOC) ).

[^4] [GU L 408 del 30.12.2006, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_408_R_TOC) . Rettifica nella [GU L 47 del 16.2.2007, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_047_R_TOC) .

[^5] [GU L 226 del 30.8.2007, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_226_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2019/2006 ().
[^4]: . Rettifica nella .
[^5]: .