# REGOLAMENTO (CE) N. 1263/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 290/2007 per quanto concerne il fabbisogno di approvvigionamento per la raffinazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [^1] , in particolare l’articolo 40, paragrafo 2, lettera d),

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 290/2007 della Commissione, del 16 marzo 2007, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la percentuale di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio [^2] , ha fissato al 13,5 % la percentuale di ritiro per tale campagna di commercializzazione.

**(2)** L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 290/2007 ha modificato il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 applicandovi una riduzione pari alla percentuale di ritiro, conformemente al disposto dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, nella versione in vigore al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 290/2007. Conformemente al disposto dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1260/2007 del Consiglio [^3] , il suddetto fabbisogno non è modificato da un ritiro applicato alla produzione di zucchero e di isoglucosio entro quota. La riduzione del suddetto fabbisogno deve essere pertanto soppressa.

**(3)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 290/2007.

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 290/2007 è soppresso.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1182/2007 ( [GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_273_R_TOC) ).

[^2] [GU L 78 del 17.3.2007, pag. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_078_R_TOC) .

[^3] Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1182/2007 ().
[^2]: .
[^3]: Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.