# REGOLAMENTO (CE) N. 1282/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2007

recante deroga al regolamento (CEE) n. 3149/92 per quanto riguarda la fine del periodo di esecuzione del piano annuale di distribuzione delle derrate alimentari per il 2007

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità [^1] , in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità [^2] , prevede che il periodo di esecuzione del piano annuale di distribuzione delle derrate alimentari termini il 31 dicembre dell’anno successivo alla sua adozione.

**(2)** Con il regolamento (CE) n. 1539/2006 della Commissione [^3] è stato adottato il piano per il periodo che si conclude il 31 dicembre 2007.

**(3)** Durante la campagna 2006/2007 si sono verificate alcune circostanze eccezionali sui mercati dei cereali e dei prodotti lattiero-caseari che, nel caso di 61 232,50 tonnellate di cereali, di 1 618 tonnellate di burro e di 10 991 578 euro destinati alla mobilitazione di latte scremato in polvere sul mercato, assegnati all'Italia, e nel caso di 4 000 tonnellate di burro e di 10 milioni di euro destinati alla mobilitazione di latte scremato in polvere sul mercato, assegnati alla Francia, nell’ambito del piano 2007, hanno portato a delle complicazioni nell’esecuzione dei contratti di consegna conclusi con gli operatori. Per permettere l’esecuzione del piano annuale secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1539/2006, è opportuno estendere, per tali casi, il periodo di esecuzione del piano annuale al 29 febbraio 2008.

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3149/92, con riguardo a 61 232,50 tonnellate di cereali, 1 618 tonnellate di burro e 10 991 578 euro destinati alla mobilitazione di latte scremato in polvere sul mercato, assegnati all'Italia ed a 4 000 tonnellate di burro e 10 milioni di euro destinati alla mobilitazione di latte scremato in polvere sul mercato, assegnati alla Francia, nell’ambito del piano 2007, l’esecuzione del suddetto piano può avere luogo sino al 29 febbraio 2008.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_352_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 ( [GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_260_R_TOC) ).

[^2] [GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_313_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/2007 ( [GU L 255 del 29.9.2007, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_255_R_TOC) ).

[^3] [GU L 283 del 14.10.2006, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_283_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 937/2007 ( [GU L 206 del 7.8.2007, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_206_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/2007 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 937/2007 ().