# REGOLAMENTO (CE) N. 1338/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio con riguardo ai contingenti tariffari per le arance originarie dell’Egitto e i prodotti agricoli trasformati originari di Israele

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 [^1] , in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

**(1)** Con decisione del 30 ottobre 2007 [^2] , il Consiglio ha autorizzato la firma e ha disposto l’applicazione provvisoria, a decorrere dal 1 o gennaio 2007, di un protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Egitto, dall’altra, per tenere conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

**(2)** Tale protocollo prevede un aumento di volume dei contingenti tariffari applicabili alle importazioni nella Comunità di arance originarie dell’Egitto. L’aumento di volume si applica a decorrere dal 1 o luglio 2007.

**(3)** Con decisione del 22 ottobre 2007 [^3] , il Consiglio ha autorizzato la firma e ha disposto l’applicazione provvisoria, a decorrere dal 1 o gennaio 2007, di un protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, per tenere conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

**(4)** Tale protocollo prevede un nuovo contingente tariffario annuale applicabile alle importazioni nella Comunità di uno specifico prodotto agricolo trasformato originario di Israele. Il nuovo contingente tariffario si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data della firma del protocollo.

**(5)** Al fine di applicare le concessioni tariffarie previste da detti protocolli, è necessario adeguare l’elenco dei contingenti tariffari previsto per l’Egitto e per Israele dal regolamento (CE) n. 747/2001.

**(6)** Poiché il contingente tariffario per Israele dell’anno 2007 non si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2007, il volume del nuovo contingente tariffario per quest’anno è fissato a un quantitativo inferiore al volume del contingente tariffario annuale.

**(7)** Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 747/2001.

**(8)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2007.

Tuttavia, il disposto del punto 2 dell’allegato si applica a decorrere dal 1 o novembre 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2007. *Per la Commissione* László KOVÁCS *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_109_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1712/2006 della Commissione ( [GU L 321 del 21.11.2006, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_321_R_TOC) ).

[^2] Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

[^3] Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Il regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato come segue:

| 1) | \| «09.1707 \| 0805 10 \| Arance, fresche o secche \| dall’1.7.2007 al 30.6.2008 e per ogni periodo successivo dall’1.7 al 30.6 \| 70 320 \| Esenzione ( 2 ) \|; \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \|; \| \| \| di cui: \| \| di cui: \| \|; \| 09.1711 \| 0805 10 20 \| Arance dolci, fresche \| dall’1.12.2007 al 31.5.2008 e per ogni periodo successivo dall’1.12 al 31.5 \| 36 300 ( 5 ) \| Esenzione ( 6 )» \| |
| --- | --- |

| 2) | \| N. d’ordine \| Codice NC \| Suddivisione TARIC \| Designazione delle merci \| Periodo contingentale \| Volume del contingente<br>(in tonnellate, peso netto) \| Dazio contingentale \|; \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \|; \| «09.1367 \| ex 2106 90 98 \| 44 \| Preparazioni a base di agrumi per bevande non alcoliche contenenti, in peso, il 30 % o più di concentrati di succhi di frutta e non più del 50 % di saccarosio, non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari \| dall’1.11. al 31.12.2007 \| 3 240 \| 67 % dell’elemento agricolo» \|; \| dall’1.1.2008 al 31.12.2008 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 \| 5 550 \| \| \| \| \| \| |
| --- | --- |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1712/2006 della Commissione ().
[^2]: Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
[^3]: Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.