# REGOLAMENTO (CE) N. 1354/2007 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2007

che adegua il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), a seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 56,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell’articolo 56 dell’atto di adesione del 2005, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell’atto di adesione o nei suoi allegati, il Consiglio adotta gli atti a tal fine necessari a meno che la Commissione non abbia adottato l’atto iniziale.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n.1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE [^1] , è stato adottato anteriormente all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea e deve essere adeguato in conseguenza di tale adesione.

**(3)** È pertanto opportuno modificare la definizione di sostanza soggetta a un regime transitorio al fine di sottoporre le sostanze fabbricate o commercializzate in Bulgaria e in Romania prima dell’adesione all’Unione europea alle stesse condizioni delle sostanze fabbricate o commercializzate negli altri Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All’articolo 3, paragrafo 20, il testo delle lettere b) e c) è sostituito dal seguente:

«b) è stata fabbricata nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all’Unione europea il 1 o gennaio 1995, il 1 o maggio 2004 o il 1 o gennaio 2007, ma non immessa sul mercato dal fabbricante o dall’importatore, almeno una volta nei quindici anni precedenti l’entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale;

**c)** è stata immessa sul mercato nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all’Unione europea il 1 o gennaio 1995, il 1 o maggio 2004 o il 1 o gennaio 2007 prima dell’entrata in vigore del presente regolamento dal fabbricante o dall’importatore, ed è stata considerata notificata a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 67/548/CEE, ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel presente regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale;».

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 2007. *Per il Consiglio* *La presidente* M. de Lurdes RODRIGUES

[^1] [GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_396_R_TOC) ; rettifica nella [GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_136_R_TOC) .

[^1]: ; rettifica nella .