# REGOLAMENTO (CE) N. 1397/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2007

che determina, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti fra la Danimarca, la Grecia, l’Irlanda, l’Italia e il Lussemburgo

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre [^1] , in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione [^2] , recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000, prevede che la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti, prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, è effettuata anteriormente al 16 novembre per la campagna di commercializzazione in corso.

**(2)** A tal fine, la Danimarca e l'Italia hanno trasmesso alla Commissione le comunicazioni relative alle superfici per le quali esistono contratti di compravendita, impegni di trasformazione e contratti di trasformazione per conto terzi nonché alle stime delle rese di paglie e di fibre di lino e di canapa.

**(3)** D’altro canto, non vi sarà alcuna produzione di fibre di lino o di canapa a titolo della campagna 2007/08 in Grecia, in Irlanda e nel Lussemburgo.

**(4)** In base alle stime di produzione quali risultano dalle suddette informazioni, la produzione complessiva dei cinque Stati membri interessati non raggiungerà il quantitativo di 5 000 tonnellate che viene loro assegnato globalmente ed è opportuno determinare i quantitativi nazionali garantiti elencati in appresso.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per la campagna di commercializzazione 2007/08, la ripartizione in quantitativi nazionali garantiti prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000 è la seguente:

— per la Danimarca: 73 tonnellate,

— per la Grecia: 0 tonnellate,

— per l’Irlanda: 0 tonnellate,

— per l’Italia: 364 tonnellate,

— per il Lussemburgo: 0 tonnellate.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a partire dal 16 novembre 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_193_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 93/2006 ( [GU L 175 del 29.6.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_175_R_TOC) ).

[^2] [GU L 35 del 6.2.2001, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_035_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 ( [GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_365_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 93/2006 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 ().