# REGOLAMENTO (CE) N. 1398/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2007

che modifica gli allegati II, III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni [^1] , in particolare l’articolo 28,

considerando quanto segue:

**(1)** L’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall’altra, è stato firmato il 15 ottobre 2007. L’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali entrerà in vigore il 1 o gennaio 2008. L’accordo interinale consentirà l’applicazione provvisoria delle disposizioni commerciali dell’accordo di stabilizzazione e di associazione in attesa della sua ratifica. Occorre pertanto escludere la Repubblica del Montenegro dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 517/94 a decorrere dalla data di applicazione dell’accordo interinale.

**(2)** Dopo l’esclusione di tutti i componenti della ex Iugoslavia dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 517/94, il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999 [^2] , è il solo territorio della regione soggetto a contingenti tessili. Pertanto, considerata altresì l’assenza di un’industria tessile, è opportuno escludere anche il Kosovo dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 517/94 al fine di evitare qualsiasi forma di discriminazione nei confronti di tale territorio.

**(3)** Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 517/94.

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall’articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Gli allegati II, III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono modificati come indicato nell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2007. *Per la Commissione* Peter MANDELSON *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_067_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( [GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

[^2] Tutti i riferimenti al Kosovo che figurano nel presente regolamento si intendono fatti al Kosovo quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell’ONU.

Gli allegati II, III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono modificati come segue:

1) l’allegato II è sostituito dal seguente: «ALLEGATO II Elenco dei paesi di cui all’articolo 2 Corea del Nord»;

2) l’allegato III B è sostituito dal seguente: «ALLEGATO III B Limiti quantitativi annui comunitari di cui all’articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino»;

3) l’allegato VI è sostituito dal testo seguente: «ALLEGATO VI Traffico di perfezionamento passivo Limiti annui comunitari di cui all’articolo 4».

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ().
[^2]: Tutti i riferimenti al Kosovo che figurano nel presente regolamento si intendono fatti al Kosovo quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell’ONU.