# REGOLAMENTO (CE) N. 1403/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2007

recante riapertura della pesca dell’occhialone nelle zone CIEM VI, VII e VIII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera spagnola

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca [^1] , in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca [^2] , in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde [^3] , fissa i contingenti per il 2007 e il 2008.

**(2)** Il 22 ottobre 2007 la Spagna ha comunicato alla Commissione, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, che a decorrere dal 19 ottobre 2007 avrebbe chiuso la pesca dell’occhialone nelle acque delle zone CIEM VI, VII e VIII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi).

**(3)** Il 13 novembre 2007 la Commissione, a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ha adottato il regolamento (CE) n. 1328/2007 [^4] , che vieta la pesca dell’occhialone nelle acque delle zone CIEM VI, VII e VIII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna.

**(4)** Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità spagnole, all’interno del contingente spagnolo nelle zone CIEM VI, VII e VIII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) è ancora disponibile un quantitativo di occhialone. Occorre quindi autorizzare la pesca dell’occhialone nelle acque suddette per i pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna.

**(5)** È necessario che detta autorizzazione prenda effetto il 30 ottobre 2007, in modo che il quantitativo di occhialone di cui trattasi possa essere pescato prima della fine dell’anno.

**(6)** Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1328/2007 con effetto a decorrere dal 30 ottobre 2007.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1328/2007 è abrogato.

## **Articolo 2**

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 30 ottobre 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2007. *Per la Commissione* Fokion FOTIADIS *Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi*

[^1] [GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 ( [GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_192_R_TOC) ).

[^2] [GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_261_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 ( [GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_409_R_TOC) ); rettifica nella [GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_036_R_TOC) .

[^3] [GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_015_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione ( [GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_196_R_TOC) ).

[^4] [GU L 295 del 14.11.2007, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_295_R_TOC) .

| N. | 81 - Riapertura |
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| Stato membro | Spagna |
| Stock | SBR/678- |
| Specie | Occhialone ( *Pagellus bogaraveo* ) |
| Zona | Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI, VII e VIII |
| Data | 30.10.2007 |

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (); rettifica nella .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione ().
[^4]: .