# REGOLAMENTO (CE) N. 1423/2007 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione [^2] prevede la possibilità di rilasciare titoli di importazione e di esportazione elettronici.

**(2)** L’esperienza ha dimostrato che per aumentare l’efficienza delle operazioni di importazione e di esportazione, è possibile migliorare le disposizioni dell’articolo 25, al fine di chiarire che i titoli possono essere conservati e gestiti in forma elettronica dall’autorità competente dello Stato membro anziché essere rilasciati all’importatore o all’esportatore, e che, quando i dati relativi alle esportazioni sono stati introdotti e trasmessi elettronicamente all’organismo emittente, anche l’imputazione e la vidimazione del titolo elettronico di esportazione possono essere effettuate elettronicamente.

**(3)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1291/2000.

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1291/2000 è modificato come segue:

| a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<br>«1. In deroga al disposto dell’articolo 24, uno Stato membro può consentire a che il titolo:<br>a)<br>venga depositato presso l’organismo emittente o l’autorità responsabile del pagamento della restituzione;<br>b)<br>nei casi in cui si applica l’articolo 19, venga conservato nella base di dati dell’organismo emittente o dell’autorità responsabile del pagamento della restituzione.»; | a) | venga depositato presso l’organismo emittente o l’autorità responsabile del pagamento della restituzione; | b) | nei casi in cui si applica l’articolo 19, venga conservato nella base di dati dell’organismo emittente o dell’autorità responsabile del pagamento della restituzione.»; |
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| a) | venga depositato presso l’organismo emittente o l’autorità responsabile del pagamento della restituzione; |  |  |  |  |
| b) | nei casi in cui si applica l’articolo 19, venga conservato nella base di dati dell’organismo emittente o dell’autorità responsabile del pagamento della restituzione.»; |  |  |  |  |

| b) | il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:<br>«3. Lo Stato membro determina l’autorità competente per l’imputazione e la vidimazione del titolo.<br>Tuttavia, l’imputazione e la convalida e vidimazione del titolo si considerano ugualmente effettuate qualora:<br>a)<br>sussista un documento generato tramite computer, il quale specifichi i quantitativi esportati; siffatto documento deve essere allegato al titolo e con esso classificato;<br>b)<br>i quantitativi esportati sono stati introdotti in una base di dati elettronica ufficiale dello Stato membro interessato e vi è un link tra queste informazioni e il titolo elettronico; gli Stati membri possono decidere di archiviare queste informazioni utilizzando la versione cartacea dei documenti elettronici.<br>Si considera come data dell’imputazione la data di accettazione della dichiarazione di cui all’articolo 24, paragrafo 1.» | a) | sussista un documento generato tramite computer, il quale specifichi i quantitativi esportati; siffatto documento deve essere allegato al titolo e con esso classificato; | b) | i quantitativi esportati sono stati introdotti in una base di dati elettronica ufficiale dello Stato membro interessato e vi è un link tra queste informazioni e il titolo elettronico; gli Stati membri possono decidere di archiviare queste informazioni utilizzando la versione cartacea dei documenti elettronici. |
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| a) | sussista un documento generato tramite computer, il quale specifichi i quantitativi esportati; siffatto documento deve essere allegato al titolo e con esso classificato; |  |  |  |  |
| b) | i quantitativi esportati sono stati introdotti in una base di dati elettronica ufficiale dello Stato membro interessato e vi è un link tra queste informazioni e il titolo elettronico; gli Stati membri possono decidere di archiviare queste informazioni utilizzando la versione cartacea dei documenti elettronici. |  |  |  |  |

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 ( [GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_169_R_TOC) ).

[^2] [GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_152_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 ( [GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_365_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 ().