# REGOLAMENTO (CE) N. 1435/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2007

recante riapertura della pesca dell’aringa nel Mar Baltico, sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32, per le navi battenti bandiera tedesca

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca [^1] , in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca [^2] , in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1941/2006 del Consiglio, dell’11 dicembre 2006, recante fissazione, per il 2007, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici [^3] , fissa i contingenti per il 2007.

**(2)** Il 19 aprile 2007 la Germania ha comunicato alla Commissione, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, che avrebbe chiuso la pesca dell’aringa nelle acque della zona CIEM III d del Mar Baltico, sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32, a decorrere dal 20 aprile 2007.

**(3)** Il 16 maggio 2007 la Commissione, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93, e dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ha adottato il regolamento (CE) n. 546/2007 [^4] relativo al divieto di pesca dell’aringa nelle acque della zona CIEM III d del Mar Baltico, sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32, per le navi battenti bandiera tedesca o immatricolate in Germania, con effetto a decorrere dalla stessa data.

**(4)** Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità tedesche, all’interno del contingente tedesco per il Mar Baltico, sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32, è ancora disponibile un quantitativo di aringa. È quindi opportuno autorizzare la pesca dell’aringa nelle acque suddette per le navi battenti bandiera tedesca o immatricolate in Germania.

**(5)** È necessario che tale autorizzazione prenda effetto il 19 novembre 2007, affinché il quantitativo di aringa di cui trattasi possa essere pescato prima della fine del corrente anno.

**(6)** Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 546/2007 della Commissione con effetto a decorrere dal 19 novembre 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 546/2007 è abrogato.

## **Articolo 2**

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 19 novembre 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2007. *Per la Commissione* Fokion FOTIADIS *Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi*

[^1] [GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 ( [GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_192_R_TOC) ).

[^2] [GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_261_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 ( [GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_409_R_TOC) ; rettifica nella [GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_036_R_TOC) .

[^3] [GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_015_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione ( [GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_196_R_TOC) ).

[^4] [GU L 129 del 17.5.2007, pag. 23](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_129_R_TOC) .

| N. | 83 - Riapertura |
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| Stato membro | Germania |
| Stock | HER/3D-R31. |
| Specie | Aringa ( *Clupea harengus* ) |
| Zona | Mar Baltico, sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 |
| Data | 19.11.2007 |

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (; rettifica nella .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione ().
[^4]: .