# REGOLAMENTO (CE) N. 1455/2007 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2007

recante apertura di contingenti per l'importazione nella Comunità di riso di origine egiziana

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [^1] , in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Il protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra [^2] (di seguito «l'accordo»), approvato con decisione del Consiglio 2004/635/CE [^3] , è stato modificato dal protocollo dell'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea [^4] , allegato alla decisione del Consiglio 2007/774/CE [^5] . Il protocollo n. 1 modificato prevede tre nuovi contingenti tariffari annuali per l'importazione nella Comunità di riso di origine egiziana, ossia un contingente di 57 600 tonnellate di riso semigreggio del codice NC 1006 20 a 11 EUR/t, un contingente di 19 600 tonnellate di riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 a 33 EUR/t e un contingente di 5 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 a 13 EUR/t.

**(2)** Occorre gestire i suddetti contingenti in conformità al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [^6] , tenuto conto degli scambi regolari di riso fra l'Egitto e la Comunità ed al fine di permettere un accesso diretto ai contingenti e di agevolarne la gestione.

**(3)** Le disposizioni relative al documento di trasporto ed alla prova dell'origine preferenziale, al momento dell'immissione in libera pratica del prodotto, sono definite dal protocollo n. 4 dell'accordo [^7] . Occorre stabilire le modalità di applicazione di dette disposizioni per i contingenti di cui trattasi.

**(4)** In virtù dell'articolo 9 del protocollo all'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, il protocollo si applica, in via provvisoria, a decorrere dal 1 o gennaio 2007 ed entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione. È pertanto necessario dare la possibilità di importare i quantitativi previsti nell'ambito dei contingenti di cui trattasi a decorrere dall'anno 2007.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Il 1 o gennaio di ogni anno sono aperti i seguenti contingenti tariffari annuali per il riso di origine egiziana: a) 57 600 tonnellate di riso semigreggio del codice NC 1006 20 , a 11 EUR/t, con il numero d'ordine 09.1780; b) 19 600 tonnellate di riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 , a 33 EUR/t, con il numero d'ordine 09.1781; c) 5 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 , a 13 EUR/t, con il numero d'ordine 09.1782.

**2.** Detti contingenti sono gestiti dalla Commissione in conformità agli articoli 308 *bis* , 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

**3.** In deroga al paragrafo 1, nel 2007 i contingenti di cui al suddetto paragrafo 1 sono aperti alla data d'entrata in vigore del presente regolamento.

## **Articolo 2**

L'immissione in libera pratica nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento è subordinata alla presentazione di un documento di trasporto e di una prova dell'origine preferenziale, entrambi rilasciati in Egitto e relativi alle partite in questione, in conformità alle disposizioni del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 ( [GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_144_R_TOC) ).

[^2] [GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_304_R_TOC) .

[^3] [GU L 304 del 30.9.2004, pag. 38](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_304_R_TOC) .

[^4] [GU L 312 del 30.11.2007, pag. 33](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_312_R_TOC) .

[^5] [GU L 312 del 30.11.2007, pag. 32](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_312_R_TOC) .

[^6] [GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 ( [GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_062_R_TOC) ).

[^7] [GU L 304 del 30.9.2004, pag. 103](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_304_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .
[^5]: .
[^6]: Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 ().
[^7]: .