# REGOLAMENTO (CE) N. 1459/2007 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1858/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie, tra l’altro, del Sudafrica

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [^1] , in particolare gli articoli 8 e 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. INCHIESTA PRECEDENTE E MISURE IN VIGORE

**(1)** Nell’agosto 1999 il regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio [^2] ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l’altro, del Sudafrica.

**(2)** Nel novembre 2005, al termine di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 1858/2005 [^3] , di mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto in esame originarie, tra l’altro, del Sudafrica.

**(3)** Con la decisione 1999/572/CE [^4] , la Commissione ha accettato un impegno sui prezzi da parte di una società sudafricana, la Scaw Metals Group Haggie Steel Wire Rope («la società»).

**(4)** Di conseguenza, le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario del Sudafrica, fabbricato dalla società, e del tipo di prodotto oggetto dell’impegno (il «prodotto oggetto dell’impegno»), erano esenti dal dazio antidumping definitivo.

**(5)** A tale proposito, è opportuno osservare che alcuni tipi di cavi in filo d’acciaio attualmente fabbricati dalla società erano esclusi dall’ambito di validità dell’impegno. Tali cavi in filo d’acciaio erano pertanto assoggettati al pagamento del dazio antidumping all’atto dell’immissione in libera pratica nella Comunità.

B. MANCATO RISPETTO DELL’IMPEGNO

**(6)** In base all’impegno offerto la società è tenuta, tra l’altro, ad esportare il prodotto che ne è oggetto nella Comunità europea a un prezzo superiore a determinati prezzi minimi stabiliti nell’impegno.

**(7)** La società aveva preso atto che l’esenzione dai dazi antidumping determinata dall’impegno era subordinata alla presentazione alle autorità doganali della Comunità di una «fattura corrispondente all’impegno». La società si era inoltre impegnata a non emettere simili fatture per le vendite dei tipi di prodotto in esame non oggetto dell’impegno e quindi assoggettati al dazio antidumping. La società aveva inoltre riconosciuto che nelle fatture corrispondenti all’impegno devono figurare le informazioni indicate nell’allegato del regolamento (CE) n. 1858/2005.

**(8)** In base alle condizioni dell’impegno, la società è altresì tenuta a fornire periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate, sotto forma di relazioni trimestrali, in merito alle sue vendite del prodotto in esame nella Comunità europea. Tali relazioni devono riguardare i prodotti oggetto dell’impegno che beneficiano dell’esenzione dal pagamento del dazio antidumping nonché i tipi di cavi di acciaio non oggetto dell’impegno e quindi assoggettati al dazio antidumping.

**(9)** È evidente che le relazioni sulle vendite di cui sopra, all’atto della presentazione, devono essere complete, esaurienti e precise sotto ogni aspetto e che le transazioni devono essere pienamente conformi alle condizioni dell’impegno.

**(10)** Per garantire il rispetto dell’impegno, la società ha inoltre accettato di autorizzare visite di verifica nei suoi locali, in modo da permettere di controllare l’accuratezza e la veridicità dei dati trasmessi nelle citate relazioni trimestrali e di raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie dalla Commissione.

**(11)** È opportuno osservare che il 28 ottobre 2003 la società aveva già ricevuto una lettera di monito dai servizi della Commissione per aver violato l’impegno emettendo fatture corrispondenti allo stesso per prodotti che anziché essere oggetto dell’impegno erano assoggettati alle misure antidumping. Nella lettera di monito si indicava che, date le particolari circostanze in cui si erano verificate le violazioni, non si intendeva revocare l’accettazione dell’impegno, ma veniva sottolineato che in caso di infrazioni successive, sia pure minime, sarebbe stato difficile per la Commissione continuare ad accettare l’impegno della società.

**(12)** Il 5-6 febbraio 2007 è stata effettuata una visita di verifica nei locali della società in Sudafrica.

**(13)** La visita di verifica ha permesso di stabilire che la società emetteva fatture corrispondenti all’impegno per cavi di acciaio che anziché essere oggetto dell’impegno erano assoggettati alle misure antidumping. Si è inoltre stabilito che in un’occasione la società non ha ottemperato all’obbligo di rispettare i prezzi minimi stabiliti. La società ha altresì emesso fatture corrispondenti all’impegno non conformi all’allegato del regolamento (CE) n. 1858/2005. Infine, nel corso della visita di verifica si è potuto accertare che le relazioni trimestrali sulle vendite oggetto dell’impegno presentate dalla società non erano complete, esaurienti e precise sotto ogni aspetto.

**(14)** La decisione 2007/1459/CE della Commissione [^5] specifica nei dettagli la natura delle violazioni riscontrate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’articolo 1, paragrafo 5, l’articolo 2 e l’allegato del regolamento (CE) n. 1858/2005 sono soppressi e il paragrafo 6 dell’articolo 1 diventa il paragrafo 5, così come l’articolo 3 diventa l’articolo 2.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2007. *Per il Consiglio* *Il presidente* L. AMADO

[^1] [GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_056_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ( [GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_340_R_TOC) ).

[^2] [GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_217_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1674/2003 ( [GU L 238 del 25.9.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_238_R_TOC) ).

[^3] [GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_299_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 121/2006 ( [GU L 22 del 26.1.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_022_R_TOC) ).

[^4] [GU L 217 del 17.8.1999, pag. 63](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_217_R_TOC) . Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/38/CE ( [GU L 22 del 26.1.2006, pag. 54](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_022_R_TOC) ).

[^5] Cfr. la pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale.

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1674/2003 ().
[^3]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 121/2006 ().
[^4]: . Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/38/CE ().
[^5]: Cfr. la pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale.