# REGOLAMENTO (CE) N. 1473/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2007

recante una misura transitoria relativa al trattamento dei sottoprodotti della vinificazione previsto dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna viticola 2007/2008 in Bulgaria

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [^1] , le persone fisiche o giuridiche ovvero le associazioni di persone che abbiano proceduto alla vinificazione devono consegnare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione stessa. Dopo l'adesione della Bulgaria alla Comunità, il 1 o gennaio 2007, l'obbligo suddetto si applica anche ai produttori di vino di questo Stato membro, benché non si tratti di una pratica tradizionale in Bulgaria.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione [^2] prevede le modalità di applicazione di questo obbligo di distillazione nonché, all'articolo 49, talune possibilità di deroga.

**(3)** Malgrado le misure già adottate dalla Bulgaria, in questo Stato membro la capacità delle distillerie risulta insufficiente per distillare la totalità dei sottoprodotti. Occorre pertanto permettere alla Bulgaria di esonerare talune categorie di produttori dall'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione.

**(4)** Per consentire l'applicazione della deroga concessa alla Bulgaria per tutta la campagna vitivinicola, è opportuno che il regolamento si applichi a decorrere dal 1 o agosto 2007.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

In deroga all'articolo 49, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1623/2000, per la campagna 2007/2008 la Bulgaria può disporre che i produttori che non superano una produzione di 7 500 hl, ottenuta da loro stessi nei propri impianti individuali, possano assolvere l'obbligo di consegna dei sottoprodotti alla distillazione ritirando tali prodotti sotto controllo.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o agosto 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_179_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ( [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) ).

[^2] [GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_194_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/2007 ( [GU L 201 del 2.8.2007, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_201_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/2007 ().