# REGOLAMENTO (CE) N. 1517/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2007

recante modifica dell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio per quanto riguarda la deroga concernente la separazione delle linee di produzione di mangimi biologici e mangimi non biologici

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari [^1] , in particolare l’articolo 13, secondo trattino,

considerando quanto segue:

**(1)** L’allegato III, parte E, punto 3, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 2092/91 prevede una deroga all’obbligo di separare completamente gli impianti utilizzati nelle unità che preparano i mangimi composti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio dagli impianti utilizzati per i mangimi composti non disciplinati dal suddetto regolamento. La suddetta deroga scade il 31 dicembre 2007.

**(2)** L’esperienza mostra che questa deroga è largamente applicata dagli operatori. L’utilizzazione della stessa linea di produzione per la produzione separata nel tempo di mangimi biologici e non biologici richiede l’applicazione di adeguate misure di pulizia che garantiscano l’integrità della produzione di mangimi biologici. È stato dimostrato che tali misure, se rigorosamente applicate e sottoposte a stretto controllo, possono essere efficaci.

**(3)** L’articolo 18 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 [^2] , prevede che la produzione di mangimi biologici sia separata nel tempo o nello spazio dalla produzione di mangimi trasformati non biologici.

**(4)** È pertanto opportuno prorogare la deroga fino al 1 o gennaio 2009, data a decorrere dalla quale si applica il regolamento (CE) n. 834/2007.

**(5)** Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2092/91.

**(6)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Nell’allegato III, parte E, punto 3, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 2092/91, la data «31 dicembre 2007» è sostituita dalla data «31 dicembre 2008».

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_198_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1319/2007 della Commissione ( [GU L 293 del 10.11.2007, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_293_R_TOC) ).

[^2] [GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_189_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1319/2007 della Commissione ().
[^2]: .