# REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (CE) N. 1520/2007

del 19 dicembre 2007

relativo all’autorizzazione permanente di alcuni additivi nell’alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali [^1] , in particolare l’articolo 3 e l’articolo 9D, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale [^2] , in particolare l’articolo 25,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1831/2003 istituisce una procedura per l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale.

**(2)** L’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le richieste di autorizzazione degli additivi per mangimi presentate ai sensi della direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione del regolamento stesso.

**(3)** Le richieste di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

**(4)** Le osservazioni iniziali su tali richieste di autorizzazione, di cui all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali richieste devono pertanto continuare ad essere trattate conformemente all’articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

**(5)** L’impiego del preparato a base di microrganismi di *Saccharomyces cerevisiae* (MUCL 39885) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per le vacche da latte dal regolamento (CE) n. 879/2004 della Commissione [^3] . Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi per vacche da latte. Dalla valutazione risulta che le condizioni, di cui all’articolo 3A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione, sono soddisfatte. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi, alle condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento.

**(6)** L’impiego del preparato a base di microrganismi di *Enterococcus faecium* (DSM 10663/NCIMB 10415) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1801/2003 della Commissione [^4] . Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi. Dalla valutazione risulta che le condizioni, di cui all’articolo 3A, della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione, sono soddisfatte. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi, alle condizioni di cui all’allegato II del presente regolamento.

**(7)** L’impiego del preparato a base di microrganismi di *Enterococcus faecium* (DSM 10663/NCIMB 10415) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i cani dal regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione [^5] . Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi. Dalla valutazione risulta che le condizioni, di cui all’articolo 3A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione, sono soddisfatte. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi, alle condizioni di cui all’allegato III del presente regolamento.

**(8)** L’impiego del preparato a base di microrganismi di *Lactobacillus acidophilus* (D2/CSL CECT 4529) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per le galline ovaiole dal regolamento (CE) n. 2154/2003 della Commissione [^6] . Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi. Dalla valutazione risulta che le condizioni, di cui all’articolo 3A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione, sono soddisfatte. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi, alle condizioni di cui all’allegato IV del presente regolamento.

**(9)** L’impiego del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-glucanasi, EC 3.2.1.4 prodotto dal *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 142) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i lattonzoli dal regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione [^7] . Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che le condizioni, di cui all’articolo 3A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione, sono soddisfatte. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego a tempo indeterminato di questo preparato enzimatico, alle condizioni di cui all’allegato V del presente regolamento.

**(10)** Dalla valutazione delle richieste emerge la necessità di introdurre talune procedure per proteggere i lavoratori dall’esposizione agli additivi di cui agli allegati. Tale protezione va garantita applicando la direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989 concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro [^8] .

**(11)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Viene autorizzato l’impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell’alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Microrganismi» di cui all’allegato I, alle condizioni ivi specificate.

## **Articolo 2**

Viene autorizzato l’impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell’alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Microrganismi» di cui all’allegato II, alle condizioni ivi specificate.

## **Articolo 3**

Viene autorizzato l’impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell’alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Microrganismi» di cui all’allegato III, alle condizioni ivi specificate.

## **Articolo 4**

Viene autorizzato l’impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell’alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Microrganismi» di cui all’allegato IV, alle condizioni ivi specificate.

## **Articolo 5**

È autorizzato l’impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell’alimentazione degli animali, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all’allegato V alle condizioni ivi specificate.

## **Articolo 6**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulle *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2007. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_270_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione ( [GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_317_R_TOC) ).

[^2] [GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( [GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

[^3] [GU L 162 del 30.4.2004, pag. 65](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_162_R_TOC) .

[^4] [GU L 264 del 15.10.2003, pag. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_264_R_TOC) .

[^5] [GU L 243 del 15.7.2004, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_243_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1812/2005 ( [GU L 291 del 5.11.2005, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_291_R_TOC) ).

[^6] [GU L 324 dell’11.12.2003, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_324_R_TOC) .

[^7] [GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_191_R_TOC) .

[^8] [GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_183_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_165_R_TOC) ).

| Microrganismi |  |  |  |  |  |  |  |  |
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| E 1710 | *Saccharomyces cerevisiae*<br>MUCL 39885 | Preparato di *Saccharomyces cerevisiae* contenente almeno:<br>Polvere, granulato e perle:<br>1 × 10 9 CFU/g di additivo | Vacche da latte | — | 1,23 × 10 9 | 2,33 × 10 9 | 1.: Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione nonché la stabilità quando incorporato in pellet. | A tempo indeterminato |

| Microrganismi |  |  |  |  |  |  |  |  |
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| E 1707 | *Enterococcus faecium*<br>DSM 10663/NCIMB 10415 | Polvere e granulato: 3,5 × 10 10 CFU/g di additivo | Tacchini da ingrasso | — | 1 × 10 7 | 1,0 × 10 9 | 1.: Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione nonché la stabilità quando incorporato in pellet. | A tempo indeterminato |

| Microrganismi |  |  |  |  |  |  |  |  |
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| E 1707 | *Enterococcus faecium*<br>DSM 10663<br>NCIMB 10415 | Polvere e granulato: 3,5 × 10 10 CFU/g di additivo | Cani | — | 1 × 10 9 | 3,5 × 10 10 | Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione nonché la stabilità quando incorporato in pellet. | A tempo indeterminato |

| Microrganismi |  |  |  |  |  |  |  |  |
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| E 1715 | *Lactobacillus acidophilus*<br>D2/CSL<br>CECT 4529 | Preparato di *Lactobacillus acidophilus* contenente almeno:<br>50 × 10 9 CFU/g di additivo | Galline ovaiole | — | 1 × 10 9 | 1 × 10 9 | Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione nonché la stabilità quando incorporato in pellet. | A tempo indeterminato |

| Enzimi |  |  |  |  |  |  |  |  |
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| E 1616 | Endo-1,4-beta-glucanasi<br>EC 3.2.1.4 | forma solida: 2 000 CU [^1] /g | Lattonzoli (svezzati) | — | 350 CU | — | 1.: Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione nonché la stabilità quando incorporato in pellet. | A tempo indeterminato |

[^1] 1 CU è il quantitativo di enzima che libera 0,128 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio), a partire dal beta-glucano di orzo al minuto, con pH 4,5 e a 30 °C.

[^1]: 1 CU è il quantitativo di enzima che libera 0,128 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio), a partire dal beta-glucano di orzo al minuto, con pH 4,5 e a 30 °C.
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ().
[^3]: .
[^4]: .
[^5]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1812/2005 ().
[^6]: .
[^7]: .
[^8]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ().