# REGOLAMENTO (CE) N. 1544/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2707/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] , in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, modificato dal regolamento (CE) n. 1152/2007 del Consiglio, fissa l’importo dell’aiuto per il latte distribuito agli allievi delle scuole, a prescindere dal tenore di materia grassa, e prevede l’adeguamento del livello di aiuto per altri prodotti ammissibili.

**(2)** Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione [^2] .

**(3)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 2707/2000 è modificato come segue:

1) L’articolo 3 sostituito dal seguente: «Articolo 3 1. Gli Stati membri possono versare l’aiuto per i prodotti ammissibili il cui elenco figura nell’allegato I. 2. Per i dipartimenti francesi d’oltremare il latte al cacao o aromatizzato di cui all’allegato può essere latte ricostituito. 3. Gli Stati membri possono autorizzare l’aggiunta di un massimo di 5 mg di fluoro per chilogrammo di prodotti della categoria I dell’allegato. 4. L’aiuto è concesso per i prodotti che figurano nell’allegato I del presente regolamento a condizione che detti prodotti siano conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in particolare ai requisiti relativi alla preparazione in uno stabilimento riconosciuto e alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004. [GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_139_R_TOC) ; rettifica nella [GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_226_R_TOC) ." [GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_139_R_TOC) ; rettifica nella [GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_226_R_TOC) .»;"

2) All’articolo 4, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. L’importo dell’aiuto è fissato nell’allegato II.»

| 3) | All’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:<br>«2. Per i prodotti delle categorie da II a VI dell’allegato I, il calcolo di cui al paragrafo 1 viene effettuato in base alle seguenti equivalenze:<br>a)<br>100 kg di prodotti della categoria II sono equiparati a 300 kg di latte;<br>b)<br>100 kg di prodotti della categoria III sono equiparati a 765 kg di latte;<br>c)<br>100 kg di prodotti della categoria IV sono equiparati a 850 kg di latte;<br>d)<br>100 kg di prodotti della categoria V sono equiparati a 935 kg di latte;<br>e)<br>100 kg di prodotti della categoria VI sono equiparati a 750 kg di latte.»; | a) | 100 kg di prodotti della categoria II sono equiparati a 300 kg di latte; | b) | 100 kg di prodotti della categoria III sono equiparati a 765 kg di latte; | c) | 100 kg di prodotti della categoria IV sono equiparati a 850 kg di latte; | d) | 100 kg di prodotti della categoria V sono equiparati a 935 kg di latte; | e) | 100 kg di prodotti della categoria VI sono equiparati a 750 kg di latte.»; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | 100 kg di prodotti della categoria II sono equiparati a 300 kg di latte; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | 100 kg di prodotti della categoria III sono equiparati a 765 kg di latte; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | 100 kg di prodotti della categoria IV sono equiparati a 850 kg di latte; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | 100 kg di prodotti della categoria V sono equiparati a 935 kg di latte; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | 100 kg di prodotti della categoria VI sono equiparati a 750 kg di latte.»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4) Gli allegati I e II sono sostituiti dall’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 ( [GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_258_R_TOC) ). Regolamento (CE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ( [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) ) a partire dal 1 o luglio 2008.

[^2] [GU L 311 del 12.12.2000, pag. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_311_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 704/2007 ( [GU L 161 del 22.6.2007, pag. 31](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_161_R_TOC) ).

«ALLEGATO I ELENCO DEI PRODOTTI SOVVENZIONABILI Categoria I a) Latte trattato termicamente; b) Latte trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90 % in peso di latte di cui alla lettera a); c) Iogurt o piimä/filmjölk o piimä/fil a base di latte di cui alla lettera a). Categoria II Formaggi freschi e formaggi fusi, non aromatizzati [^1] , aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 40 % Categoria III Altri formaggi, diversi dai formaggi freschi e dai formaggi fusi, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45 % Categoria IV Formaggio “Grana Padano” Categoria V Formaggio “Parmigiano Reggiano” Categoria VI “Formaggio Halloumi” «ALLEGATO II Importo dell’aiuto a) 18,15 EUR per 100 kg di prodotti della categoria I; b) 54,45 EUR per 100 kg di prodotti della categoria II; c) 138,85 EUR per 100 kg di prodotti della categoria III; d) 154,28 EUR per 100 kg di prodotti della categoria IV; e) 169,70 EUR per 100 kg di prodotti della categoria V; f) 136,13 EUR per 100 kg di prodotti della categoria VI. »

[^1] Ai fini della presente categoria, per formaggi non aromatizzati si intende i formaggi ottenuti esclusivamente a base di latte, con l’eventuale aggiunta di sostanze necessarie alla loro preparazione, a condizione che tali sostanze non sostituiscano in tutto o in parte alcuno dei componenti del latte.

[^1]: Ai fini della presente categoria, per formaggi non aromatizzati si intende i formaggi ottenuti esclusivamente a base di latte, con l’eventuale aggiunta di sostanze necessarie alla loro preparazione, a condizione che tali sostanze non sostituiscano in tutto o in parte alcuno dei componenti del latte.
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 704/2007 ().