# DIRETTIVA 2008/19/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che modifica la direttiva 2002/83/CE relativa all’assicurazione sulla vita, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

## Preamble

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, e l’articolo 55,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [^1] ,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [^2] ,

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [^3] prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [^4] .

**(2)** La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che istituisce la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo alcuni di questi elementi o completandolo con nuovi elementi non essenziali.

**(3)** Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione [^5] relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore, adottati ai sensi dell’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

**(4)** La Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire le misure necessarie all’esecuzione della direttiva 2002/83/CE, per tenere conto degli sviluppi tecnici nel settore assicurativo o nei mercati finanziari e per garantire un’applicazione uniforme di tale direttiva. Tali misure sono destinate ad adeguare gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile, a estendere l’elenco delle forme giuridiche, a modificare l’elenco dei rami assicurativi o adattare la terminologia utilizzata in tale elenco, a precisare o adeguare gli elementi costitutivi del margine di solvibilità, a modificare l’elenco degli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche e le regole di dispersione degli investimenti, a modificare le disposizioni volte a temperare le regole della congruenza, a precisare le definizioni e ad apportare le modifiche tecniche necessarie delle norme relative alla fissazione dei massimali applicabili ai tassi di interesse. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/83/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 *bis* della decisione 1999/468/CE.

**(5)** È pertanto opportuno modificare la direttiva 2002/83/CE di conseguenza.

**(6)** Poiché le modifiche apportate alla direttiva 2002/83/CE con la presente direttiva sono di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano attuate dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

Modifiche

La direttiva 2002/83/CE è modificata come segue:

1) all’articolo 64 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Le seguenti modifiche tecniche, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 65, paragrafo 2:»;

| 2) | a): il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 *bis* , paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»; | a) | il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:<br>«2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 *bis* , paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»; | b) | il paragrafo 3 è abrogato. |
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| a) | il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:<br>«2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 *bis* , paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»; |  |  |  |  |
| b) | il paragrafo 3 è abrogato. |  |  |  |  |

## **Articolo 2**

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 3**

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008. *Per il Parlamento europeo* *Il presidente* H.-G. PÖTTERING *Per il Consiglio* *Il presidente* J. LENARČIČ

[^1] [GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2007_161_R_TOC) .

[^2] Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

[^3] [GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_345_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/44/CE ( [GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_247_R_TOC) ).

[^4] [GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_184_R_TOC) . Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE ( [GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_200_R_TOC) ).

[^5] [GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2006_255_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.
[^3]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/44/CE ().
[^4]: . Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE ().
[^5]: .