# DIRETTIVA 2008/45/CE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2008

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativamente all'estensione dell'utilizzazione della sostanza attiva metconazolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [^1] , in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino, secondo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma della direttiva 2006/74/CE della Commissione [^2] , il metconazolo è stato inserito come sostanza attiva nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE.

**(2)** Nella domanda di inclusione del metconazolo, il notificante BASF Aktiengesellschaft ha fornito informazioni sulle utilizzazioni destinate alla lotta contro i funghi sostenendo la conclusione generale secondo la quale è prevedibile che i prodotti fitosanitari contenenti metconazolo soddisfino alle esigenze in materia di sicurezza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE. Il metconazolo è stato quindi iscritto nell'allegato I della direttiva, con specifiche prescrizioni in base alle quali gli Stati membri possono autorizzarne l'uso soltanto come fungicida.

**(3)** Oltre alla lotta contro i funghi in talune utilizzazioni agricole, il notificante ha ora presentato una domanda di modifica di tali prescrizioni specifiche per quanto riguarda l'utilizzazione come regolatore della crescita. A tale fine il notificante ha trasmesso informazioni supplementari a sostegno dell'estensione dell'utilizzazione.

**(4)** Il Belgio ha valutato le informazioni e i dati forniti dal notificante e nell'ottobre 2007 ha informato la Commissione di essere giunto alla conclusione che l'estensione dell'utilizzazione richiesta non comporta rischi supplementari rispetto a quelli già considerati nelle disposizioni specifiche relative al metconazolo, di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE, e nel rapporto di riesame della Commissione relativo a tale sostanza. Questo vale in modo particolare in quanto l'estensione riguarda applicazioni in misura inferiore a quelle necessarie per l'uso in quanto fungicida, mentre gli altri parametri di applicazione indicati nelle disposizioni specifiche dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE rimangono invariati.

**(5)** È pertanto opportuno modificare le disposizioni specifiche relative al metconazolo.

**(6)** La direttiva 91/414/CEE va pertanto modificata in tal senso.

**(7)** Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

## **Articolo 2**

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 5 agosto 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 agosto 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2008. *Per la Commissione* Androulla VASSILIOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_230_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/41/CE della Commissione ( [GU L 89 dell'1.4.2008, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_089_R_TOC) ).

[^2] [GU L 235 del 30.8.2006, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_235_R_TOC) .

Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la riga 136 è sostituita dalla seguente:

«136 Metconazolo N. CAS 125116-23-6 (stereochimica non stabilita) N. CIPAC 706 (1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-clorobenzil)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) ciclopentanolo ≥ 940 g/kg (somma degli isomeri *cis-* e *trans* ) 1 o giugno 2007 31 maggio 2017 Parte A Possono essere autorizzate esclusivamente le utilizzazioni in qualità di fungicida e regolatore della crescita. Parte B Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale in data 23 maggio 2006. In base a tale valutazione globale: — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi, — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, provvedimenti protettivi.»

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/41/CE della Commissione ().
[^2]: .