# DIRETTIVA 2008/60/CE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2008

che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Versione codificata)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano [^1] , in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 95/31/CE della Commissione del 5 luglio 1995 che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare [^2] è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese [^3] . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

**(2)** Occorre stabilire requisiti di purezza per tutti gli edulcoranti citati nella direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati a essere utilizzati nei prodotti alimentari [^4] .

**(3)** Occorre prendere in considerazione le specifiche e le tecniche di analisi per gli edulcoranti definite nel Codex Alimentarius, secondo quanto stabilito dal comitato misto di esperti FAO/OMS per gli additivi alimentari (JECFA).

**(4)** Gli additivi alimentari, preparati con metodi o materiali significativamente diversi da quelli valutati dal comitato scientifico per l'alimentazione o differenti da quelli menzionati nella presente direttiva, devono essere sottoposti al giudizio della sicurezza dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare facendo particolare attenzione ai requisiti di purezza.

**(5)** Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

**(6)** La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

I requisiti di purezza di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 89/107/CEE relativi agli edulcoranti di cui alla direttiva 94/35/CE, sono specificati nell'allegato I della presente direttiva.

## **Articolo 2**

La direttiva 95/31/CE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2008. *Per la Commissione* *Il presidente* José Manuel BARROSO

[^1] [GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_040_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_284_R_TOC) ).

[^2] [GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_178_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/128/CE ( [GU L 346 del 9.12.2006, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_346_R_TOC) ).

[^3] V. allegato II, parte A.

[^4] [GU L 237 del 10. 9.1994, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_237_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE ( [GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_204_R_TOC) ).

| Purezza |  |
| --- | --- |
| Perdita all’essiccazione | Non oltre 0,2 % (70 °C, sei ore, in un essiccatore a vuoto) |
| Cenere solfatata | Non oltre 0,1 % |
| Sostanze riduttrici | Non oltre 0,3 % espresso in D-glucosio |
| Ribitolo e glicerolo | Non oltre 0,1 % |
| Piombo | Non oltre 0,5 mg/kg |

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 2)

| Direttiva 95/31/CE della Commissione | ( [GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_178_R_TOC) ) |
| --- | --- |
| Direttiva 98/66/CE della Commissione | ( [GU L 257 del 19.9.1998, pag. 35](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_257_R_TOC) ) |
| Direttiva 2000/51/CE della Commissione | ( [GU L 198 del 4.8.2000, pag. 41](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_198_R_TOC) ) |
| Direttiva 2001/52/CE della Commissione | ( [GU L 190 del 12.7.2001, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_190_R_TOC) ) |
| Direttiva 2004/46/CE della Commissione | ( [GU L 114 del 21.4.2004, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_114_R_TOC) ) |
| Direttiva 2006/128/CE della Commissione | ( [GU L 346 del 9.12.2006, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_346_R_TOC) ) |

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale

(di cui all'articolo 2)

| Direttiva | Termine di attuazione |
| --- | --- |
| 95/31/CE | 1 o luglio 1996 [^1] |
| 98/66/CE | 1 o luglio 1999 |
| 2000/51/CE | 30 giugno 2001 |
| 2001/52/CE | 30 giugno 2002 |
| 2004/46/CE | 1 o aprile 2005 |
| 2006/128/CE | 15 febbraio 2008 |

[^1] Sulla base dell’articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 95/31/CE, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva, possono tuttavia essere venduti fino a esaurimento delle scorte.

Tavola di concordanza

| Direttiva 95/31/CE | Presente direttiva |
| --- | --- |
| Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 1 |
| Articolo 1, paragrafo 2 | — |
| Articolo 2 | — |
| — | Articolo 2 |
| Articolo 3 | Articolo 3 |
| Articolo 4 | Articolo 4 |
| Allegato | Allegato I |
| — | Allegato II |
| — | Allegato III |

[^1]: Sulla base dell’articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 95/31/CE, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva, possono tuttavia essere venduti fino a esaurimento delle scorte.
[^2]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/128/CE ().
[^3]: V. allegato II, parte A.
[^4]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE ().