# DIRETTIVA 2008/113/CE DELLA COMMISSIONE

dell’8 dicembre 2008

recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcuni microorganismi come sostanze attive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [^1] , in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** I regolamenti (CE) n. 1112/2002 [^2] e (CE) n. 2229/2004 della Commissione [^3] fissano le modalità d’attuazione della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende le sostanze attive incluse nell’allegato della presente direttiva.

**(2)** Con il regolamento (CE) n. 1095/2007 della Commissione [^4] è stato inserito nel regolamento (CE) n. 2229/2004 il nuovo articolo 24 *ter* , che, senza chiedere il parere scientifico dettagliato dell’autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA), consente di includere nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE le sostanze attive per le quali esista la ragionevole certezza che non avranno alcun effetto nocivo sulla salute umana o animale, sulle acque sotterranee o altre conseguenze inaccettabili sull’ambiente.

**(3)** La Commissione ha esaminato, ai sensi dell’articolo 24 *bis* , del regolamento (CE) n. 2229/2004, gli effetti sulla salute umana e animale, sulle acque sotterranee e sull’ambiente per una serie di usi proposti dai notificatori, delle sostanze attive di cui all’allegato della presente direttiva e ha concluso che tali sostanze attive rispondono ai requisiti dell’articolo 24 *ter* , del regolamento (CE) n. 2229/2004.

**(4)** Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2229/2004, la Commissione ha sottoposto relazioni di riesame provvisorie sulle sostanze attive di cui all’allegato della presente direttiva all’esame del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Gli Stati membri e la Commissione hanno riesaminato le relazioni in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, dando loro, in data 11 luglio 2008, la forma definitiva di relazione di riesame della Commissione. Ai sensi dell’articolo 25 *bis* del regolamento (CE) n. 2229/2004 la Commissione deve chiedere all’AESA di esprimere entro e non oltre il 31 dicembre 2010 il suo punto di vista sulle relazioni di riesame provvisorie.

**(5)** Dai vari esami effettuati è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all’allegato della presente direttiva soddisfano, in genere, i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE, in particolare riguardo agli usi descritti e analizzati nella relazione di riesame della Commissione. È dunque opportuno includere nell’allegato I di tale direttiva le sostanze attive di cui all’allegato della presente direttiva, per garantire che tutti gli Stati membri autorizzino secondo le norme di tale direttiva i prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive.

**(6)** È opportuno prevedere un congruo periodo di tempo prima dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove disposizioni derivanti dall'iscrizione.

**(7)** Fatti salvi gli obblighi fissati dalla direttiva 91/414/CEE derivanti dall’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di 6 mesi a partire dall’iscrizione perché possano rivedere le autorizzazioni vigenti dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all’allegato e soddisfare quanto disposto dalla direttiva 91/414/CEE, in particolare all’articolo 13, e le pertinenti condizioni, di cui all’allegato I. Gli Stati membri devono modificare, sostituire o revocare, a seconda dei casi, le autorizzazioni vigenti, in conformità delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suddetto occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo (cfr. allegato III), relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ciascun impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

**(8)** L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione [^5] ha dimostrato che possono emergere difficoltà nell'interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni vigenti per quanto riguarda l'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di poter accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva suddetta. Ciò non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate e che modificano l’allegato I.

**(9)** È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE di conseguenza.

**(10)** Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

## **Articolo 2**

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 31 ottobre 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 o novembre 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

## **Articolo 3**

**1.** Se necessario, entro il 31 ottobre 2009, gli Stati membri modificano o revocano in conformità della direttiva 91/414/CEE le autorizzazioni vigenti per i prodotti fitosanitari che contengono, come sostanze attive, le sostanze attive di cui all’allegato. Entro tale data, essi in particolare verificano che le sostanze attive dell’allegato, escluse quelle identificate nella parte B dell’iscrizione di tale sostanza attiva, soddisfino le condizioni dell’allegato I della suddetta direttiva e verificano anche che il titolare dell’autorizzazione disponga, in conformità delle condizioni dell’articolo 13 della direttiva, di un fascicolo rispondente alle prescrizioni dell’allegato II della stessa, o possa accedervi.

**2.** In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri devono riesaminare — in conformità dei principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, in base a un fascicolo che soddisfi i requisiti dell’allegato III di tale direttiva e tenendo conto della parte B dell’iscrizione all’allegato I di tale direttiva riguardante le sostanze attive iscritte in allegato — ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente una delle sostanze attive iscritte in allegato, come sostanza attiva unica o come una tra più sostante, tutte iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro e non oltre il 30 aprile 2009. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto corrisponde alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) della direttiva 91/414/CEE. Una volta determinato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri: a) se un prodotto contiene, come unica sostanza attiva, una delle sostanze attive di cui all’allegato: modificare o, se necessario, revocare l’autorizzazione entro e non oltre il 30 aprile 2014; oppure b) se un prodotto contiene, come una tra più sostanze attive, una sostanza attiva iscritta all’allegato: modificare o, se necessario, revocare l’autorizzazione entro il 30 aprile 2014 o entro la data fissata per tale modifica o revoca dalla rispettiva direttiva, o direttive, in base alla/e quale/i la/le sostanza/e è/sono stata/e iscritta/e nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

## **Articolo 4**

La presente direttiva entra in vigore il 1 o maggio 2009.

## **Articolo 5**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2008. *Per la Commissione* Androulla VASSILIOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_230_R_TOC) .

[^2] [GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_168_R_TOC) .

[^3] [GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_379_R_TOC) .

[^4] [GU L 246 del 21.9.2007, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_246_R_TOC) .

[^5] [GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_366_R_TOC) .

Le voci che seguono vanno aggiunte alla fine della tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE:

Numero Nome comune, numeri di identificazione Denominazione IUPAC Impurezze [^1] Entrata in vigore Scadenza dell'iscrizione Disposizioni specifiche «199 *Bacillus thuringiensis* sottospecie *aizawai* Ceppo: ABTS-1857 Raccolta delle colture: n. SD-1372, Ceppo: GC-91 Raccolta delle colture: n. NCTC 11821 Non applicabile Impurezze non rilevanti 1 o maggio 2009 30 aprile 2019 PARTE A Può essere autorizzato solo l’uso come insetticida. PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul *bacillus thuringiensis* sottospecie *Aizawai* ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) e GC-91 (SANCO/1538/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. 200 *Bacillus thuringiensis* sottospecie *israeliensis* (sierotipo H-14) Ceppo: AM65-52 Raccolta delle colture: n. NCTC 1276 Non applicabile Impurezze non rilevanti 1 o maggio 2009 30 aprile 2019 PARTE A Può essere autorizzato solo l’uso come insetticida. PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul *bacillus thuringiensis* sottospecie *israeliensis* (sierotipo H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. 201 *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki* Ceppo: ABTS 351 Raccolta delle colture: n. ATCC SD-1275 Ceppo PB 54 Raccolta delle colture: n. CECT 7209 Ceppo: SA 11 Raccolta delle colture: n. NRRL B-30790 Ceppo: SA 12 Raccolta delle colture: n. NRRL B-30791 Ceppo: EG 2348 Raccolta delle colture: n. NRRL B-18208 Non applicabile Impurità non pertinenti 1 o maggio 2009 30 aprile 2019 PARTE A Può essere autorizzato solo l’uso come insetticida. PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki* ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 e EG 2348 (SANCO/1543/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. 202 *Bacillus thuringiensis* sottospecie *tenebrionis* Ceppo: NB 176 (TM 14 1) Raccolta delle colture: n. SD-5428 Non applicabile Impurezze non rilevanti 1 o maggio 2009 30 aprile 2019 PARTE A Può essere autorizzato solo l’uso come insetticida. PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul *Bacillus thuringiensis* sottospecie *tenebrionis* NB 176 (SANCO/1545/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. 203 *Beauveria bassiana* Ceppo: ATCC 74040 Raccolta delle colture: n. ATCC 74040 Ceppo: GHA Raccolta delle colture: n. ATCC 74250 Non applicabile Livello massimo di beauvericin: 5 mg/kg 1 o maggio 2009 30 aprile 2019 PARTE A Può essere autorizzato solo l’uso come insetticida. PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul *Beauveria bassiana* ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) e GHA (SANCO/1547/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. 204 *Cydia pomonella Granulovirus* (CpGV) Non applicabile Micro-organismi Contaminanti ( *Bacillus cereus* ) < 1 × 10 6 CFU/g 1 o maggio 2009 30 aprile 2019 PARTE A Può essere autorizzato solo l’uso come insetticida. PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sulla *Cydia pomonella Granulovirus* (CpGV) (SANCO/1548/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. 205 *Lecanicillium muscarium* (precedentemente *Verticiliun lecanii* ) Ceppo: Ve 6 Raccolta delle colture: n. CABI (= IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128 Non applicabile Impurezze non rilevanti 1 o maggio 2009 30 aprile 2019 PARTE A Può essere autorizzato solo l’uso come insetticida. PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul *Lecanicillium muscarium* (precedentemente *Verticilium lecanii* ) Ve 6 (SANCO/1861/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. 206 *Metarhizium anisopliae* var. *anisopliae* (precedentemente *Metarhizium anisopliae* ) Ceppo: BIPESCO 5/F52 Raccolta delle colture: n. Ma 43; n. 275-86 (acronimi V275 o KVL 275); n. KVL 99-112 (Ma 275 o V 275); n. DSM3884, n. ATCC 90448, n. ARSEF 1095 Non applicabile Impurezze non rilevanti 1 o maggio 2009 30 aprile 2019 PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida. PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul *Metarhizium anisopliae* var. *anisopliae* (precedentemente *Metarhizium anisopliae* ) BIPESCO 5 e F52 (SANCO/1862/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. 207 *Phlebiopsis gigantea* Ceppo: VRA 1835 Raccolta delle colture: n. ATCC 90304 Ceppo: VRA 1984 Raccolta delle colture: n. DSM16201 Ceppo: VRA 1985 Raccolta delle colture: n. DSM 16202 Ceppo: VRA 1986 Raccolta delle colture: n. DSM 16203 Ceppo: FOC PG B20/5 Raccolta delle colture: n. IMI 390096 Ceppo: FOC PG SP log 6 Raccolta delle colture: n. IMI 390097 Ceppo: FOC PG SP log 5 Raccolta delle colture: n. IMI 390098 Ceppo: FOC PG BU 3 Raccolta delle colture: n. IMI 390099 Ceppo: FOC PG BU 4 Raccolta delle colture: n. IMI 390100 Ceppo: FOC PG 410.3 Raccolta delle colture: n. IMI 390101 Ceppo: FOC PG97/1062/116/1.1 Raccolta delle colture: n. IMI 390102 Ceppo: FOC PG B22/SP1287/3.1 Raccolta delle colture: n. IMI 390103 Ceppo: FOC PG SH 1 Raccolta delle colture: n. IMI 390104 Ceppo: FOC PG B22/SP1190/3.2 Raccolta delle colture: n. IMI 390105 Non applicabile Impurezze non rilevanti 1 o maggio 2009 30 aprile 2019 PARTE A Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida. PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sulla *Phlebiopsis gigantea* (SANCO/1863/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. 208 *Pythium oligandrum* Ceppo: M1 Raccolta delle colture ATCC 38472 Non applicabile Impurezze non rilevanti 1 o maggio 2009 30 aprile 2019 PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul *Pythium oligandrum* M1 (SANCO/1864/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. 209 *Streptomyces* K61 (precedentemente *S. griseoviridis* ) Ceppo: K61 Raccolta delle colture: n. DSM 7206 Non applicabile Impurezze non rilevanti 1 o maggio 2009 30 aprile 2019 PARTE A Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida. PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul *Streptomyces* (precedentemente *Streptomyces griseoviridis* ) K61 (SANCO/1865/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. 210 *Trichoderma atroviride* (precedentemente *T. harzianum* ) Ceppo: IMI 206040 Raccolta delle colture n. IMI 206040, ATCC 20476 Ceppo: T11 Raccolta delle colture: n. Raccolta spagnola di colture tipo CECT 20498, identiche a IMI 352941 Non applicabile Impurezze non rilevanti 1 o maggio 2009 30 aprile 2019 PARTE A Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida. PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame rispettivamente sul *Trichoderma atroviride* (precedentemente *T. harzianum* ) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) e sul T-11 (SANCO/1841/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. 211 *Trichoderma polysporum* Ceppo: *Trichoderma polysporum* IMI 206039 Raccolta delle colture n. IMI 206039, ATCC 20475 Non applicabile Impurezze non rilevanti 1 o maggio 2009 30 aprile 2019 PARTE A Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida. PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul *Trichoderma polysporum* IMI 206039 (SANCO/1867/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. 212 *Trichoderma harzianum* Rifai Ceppo: *Trichoderma harzianum* T-22 Raccolta delle colture ATCC 20847 Ceppo: *Trichoderma harzianum* ITEM 908 Raccolta delle colture n. CBS 118749 Non applicabile Impurezze non rilevanti 1 o maggio 2009 30 aprile 2019 PARTE A Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida. PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame rispettivamente sul *Trichoderma harzianum* T-22 (SANCO/1839/2008) e ITEM 908 (SANCO/1840/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. 213 *Trichoderma asperellum* (precedentemente *T. harzianum* ) Ceppo: ICC012 Raccolta delle colture CABI CC IMI 392716 Ceppo: *Trichoderma asperellum* (precedentemente *T. viride* T25) T11 Raccolta delle colture CECT 20178 Ceppo: *Trichoderma asperellum* (precedentemente *T. viride* TV1) TV1 Raccolta delle colture n. MUCL 43093 Non applicabile Impurezze non rilevanti 1 o maggio 2009 30 aprile 2019 PARTE A Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida. PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame rispettivamente sul *Trichoderma asperellum* (precedentemente *T. harzianum* ) ICC012 (SANCO/1842/2008) e sul *Trichoderma asperellum* (precedentemente *T. viride* T25 e TV1) T11 e TV1 (SANCO/1868/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. 214 *Trichoderma gamsii* (precedentemente *T. viride* ) Ceppo: ICC080 Raccolta delle colture n. IMI CC n. 392151 CABI Non applicabile Impurezze non rilevanti 1 o maggio 2009 30 aprile 2019 PARTE A Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida. PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul *Trichoderma viride* (SANCO/1868/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. 215 *Verticillium albo-atrum* (precedentemente *Verticillium dahliae* ) Ceppo: *Verticillium albo-atrum* isolato WCS850 Raccolta delle colture n. CBS 276.92 Non applicabile Impurezze non rilevanti 1 o maggio 2009 30 aprile 2019 PARTE A Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida. PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul *Verticillium albo-atrum* (precedentemente *Verticillium dahliae* ) WCS850 (SANCO/1870/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.»

[^1] Ulteriori dati sull'identità e le specifiche della sostanza attiva si trovano nella relazione di riesame.

[^1]: Ulteriori dati sull'identità e le specifiche della sostanza attiva si trovano nella relazione di riesame.
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