# DIRETTIVA 2008/123/CE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2008

che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e VII

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici [^1] , in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti di consumo,

considerando quanto segue:

**(1)** Nel parere del 20 giugno 2006 il comitato scientifico per i prodotti di consumo (CSPC) ha concluso che «sebbene l’acido p-amminobenzoico (PABA) sia attualmente consentito e utilizzato come filtro solare, dal processo di valutazione della documentazione risulta che molte delle informazioni non sono conformi alle norme e agli orientamenti attuali». Per poter effettuare una corretta valutazione dei rischi dell’acido p-amminobenzoico il CSPC ha chiesto all’industria dei cosmetici di presentare entro il 1 o luglio 2007 una nuova documentazione con ulteriori dati relativi alla sicurezza conformi alle nuove norme e ai nuovi orientamenti CSPC.

**(2)** L’industria dei cosmetici non ha presentato gli ulteriori dati relativi alla sicurezza richiesti dal comitato scientifico dei prodotti di consumo nel suo parere del 20 giugno 2006.

**(3)** Senza una corretta valutazione dei rischi, l’acido p-amminobenzoico non può essere ritenuto sicuro per l’impiego come filtro UV nei prodotti cosmetici; esso va quindi eliminato dall’allegato VII ed elencato nell’allegato II della direttiva 76/768/CEE.

**(4)** Per quanto riguarda il Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (INCI), nel parere del 15 aprile 2008 il CSPC ha concluso che l’utilizzo di tale sostanza ad una concentrazione massima del 10 % nei prodotti cosmetici, compresi i prodotti per la protezione solare, non costituisce un rischio per il consumatore. Per estendere il campo d’applicazione dell’impiego consentito di tale sostanza, nell’allegato VII della direttiva 76/768/CEE va modificata la colonna «c», della voce 28.

**(5)** Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

Gli allegati II e VII della direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

## **Articolo 2**

**1.** Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre l’8 luglio 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al punto 3 dell’allegato alla presente direttiva a partire dall’8 luglio 2009. Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell’allegato alla presente direttiva a partire dall’8 ottobre 2009. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1976_262_R_TOC) .

La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:

1) nell’allegato II, alla voce 167, «Esteri dell’acido p-amminobenzoico (con gruppo ammino libero), salvo quello citato nell’allegato VII, parte seconda» va sostituito da «4-acido p-amminobenzoico e suoi esteri, con gruppo ammino libero».

2) Nell’allegato VII va eliminata la voce 1.

3) nell’allegato VII, alla voce 28, colonna «c» vanno eliminati i termini «nei prodotti per la protezione solare».

[^1]: .