# DIRETTIVA 2008/128/CE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2008

che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano [^1] , in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare [^2] è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese [^3] . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

**(2)** Occorre stabilire requisiti di purezza per tutte le sostanze coloranti menzionate nella direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari [^4] .

**(3)** Occorre prendere in considerazione le specificazioni e le tecniche di analisi per le sostanze coloranti definite nel Codex Alimentarius redatto dal dal comitato misto di esperti FAO/OMS sugli additivi alimentari (JECFA).

**(4)** Gli additivi alimentari, preparati con metodi o materiali significativamente diversi da quelli valutati dal comitato scientifico per l'alimentazione o differenti da quelli menzionati nella presente direttiva, devono essere sottoposti al giudizio di sicurezza dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare con particolare riguardo ai requisiti di purezza.

**(5)** Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

**(6)** La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell’allegato II, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

I requisiti di purezza menzionati all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 89/107/CEE relativi alle sostanze coloranti menzionate nella direttiva 94/36/CE, sono stabiliti all'allegato I.

## **Articolo 2**

La direttiva 95/45/CE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza all’allegato III.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2008. *Per la Commissione* *Il presidente* José Manuel BARROSO

[^1] [GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_040_R_TOC) .

[^2] [GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_226_R_TOC) .

[^3] V. allegato II, Parte A.

[^4] [GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_237_R_TOC) .

A. SPECIFICHE GENERALI PER PIGMENTI COLORANTI DI ALLUMINIO

| **Definizione** | I pigmenti di alluminio vengono preparati facendo reagire con allumina in ambiente acquoso, sostanze coloranti che soddisfano i requisiti di purezza definiti dalle appropriate specifiche. L'allumina è generalmente preparata di fresco e non essiccata, essa viene ottenuta facendo reagire solfato o cloruro di alluminio con carbonato o bicarbonato di sodio o di calcio o con ammoniaca. Dopo la formazione del pigmento, il prodotto viene filtrato, lavato con acqua ed essiccato. Il prodotto finito può contenere allumina che non ha reagito. |
| --- | --- |
| Prodotti insolubili in HCl | non più dello 0,5 % |
| Sostanze estraibili in etere | non più dello 0,2 % (in condizioni di neutralità)<br>Per i relativi colori si applicano i criteri specifici di purezza. |

B. CRITERI SPECIFICI DI PUREZZA

| Purezza |  |  |
| --- | --- | --- |
| Coloranti accessori | non più di 0,5 % |  |
| Composti organici diversi dai coloranti: |  |  |
| sale di calcio dell'acido 2-ammino-5-metilbenzensolfonico | non più di 0,2 % |  |
| sale di calcio dell'acido 3-idrossi-2-naftalencarbossilico | non più di 0,4 % |  |
| Ammine primarie aromatiche non solfonate | non più di 0,01 % (calcolate come anilina) |  |
| Sostanze estraibili in etere | da una soluzione avente un pH 7, non più di 0,2 % |  |
| Arsenico | non più di 3 mg/kg |  |
| Piombo | non più di 10 mg/kg |  |
| Mercurio | non più di 1 mg/kg |  |
| Cadmio | non più di 1 mg/kg |  |
| Metalli pesanti (quali Pb) | non più di 40 mg/kg |  |

[^1] L'intensità della colorazione è definita come l'assorbanza misurata a 610 mm di una soluzione del colorante caramello in acqua alla concentrazione di 0,1 % (p/v) in una cella di 1 cm.

[^2] Espresso sulla base di una colorazione equivalente, ovvero espresso come un prodotto avente un'intensità di colore pari a 0,1 unità di assorbanza.

[^3] Il rapporto delle assorbanze del precipitato alcolico è definito come l'assorbanza del precipitato a 280 nm divisa per l'assorbanza a 560 nm (in una cella di 1 cm).

[^4] Benzene non superiore allo 0,05 % v/v

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 2)

| Direttiva 95/45/CE della Commissione | ( [GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_226_R_TOC) ) |
| --- | --- |
| Direttiva 1999/75/CE della Commissione | ( [GU L 206 del 5.8.1999, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_206_R_TOC) ) |
| Direttiva 2001/50/CE della Commissione | ( [GU L 190 del 12.7.2001, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_190_R_TOC) ) |
| Direttiva 2004/47/CE della Commissione | ( [GU L 113 del 20.4.2004, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_113_R_TOC) ) |
| Direttiva 2006/33/CE della Commissione | ( [GU L 82 del 21.3.2006, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_082_R_TOC) ) |

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale

(di cui all’articolo 2)

| Direttiva | Termine di attuazione |
| --- | --- |
| 95/45/CE | 1 o luglio 1996 [^1] |
| 1999/75/CE | 1 o luglio 2000 |
| 2001/50/CE | 29 giugno 2002 |
| 2004/47/CE | 1 o aprile 2005 [^2] |
| 2006/33/CE | 10 aprile 2007 |

[^1] In base all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 95/45/CE, i prodotti immessi in commercio o etichettati prima del 1 o luglio 1996 e non conformi a detta direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

[^2] In base all’articolo 3 della direttiva 2004/47/CE, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 1 o aprile 2005 che non sono conformi a detta direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Tavola di concordanza

| Direttiva 95/45/CE | Presente direttiva |
| --- | --- |
| Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 1 |
| Articolo 1, paragrafo 2 | — |
| Articolo 2 | — |
| — | Articolo 2 |
| Articolo 3 | Articolo 3 |
| Articolo 4 | Articolo 4 |
| Allegato | Allegato I |
| — | Allegato II |
| — | Allegato III |

[^1]: In base all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 95/45/CE, i prodotti immessi in commercio o etichettati prima del 1o luglio 1996 e non conformi a detta direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
[^2]: In base all’articolo 3 della direttiva 2004/47/CE, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 1o aprile 2005 che non sono conformi a detta direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
[^3]: Il rapporto delle assorbanze del precipitato alcolico è definito come l'assorbanza del precipitato a 280 nm divisa per l'assorbanza a 560 nm (in una cella di 1 cm).
[^4]: Benzene non superiore allo 0,05 % v/v