# REGOLAMENTO (CE) N. 11/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 2008

recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie per la nuova suddivisione regionale

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) [^1] , in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1059/2003 costituisce il quadro giuridico per la classificazione regionale dell'UE al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate nella Comunità.

**(2)** L'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1059/2003, stabilisce che, allorché sia apportato un emendamento alla classificazione NUTS, lo Stato membro in questione comunichi alla Commissione le serie per la nuova suddivisione regionale, in sostituzione dei dati già trasmessi. L'elenco delle serie e la loro durata sono specificati dalla Commissione tenendo conto della possibilità concreta di fornirle. Tali serie devono essere fornite entro due anni dall'adozione dell'emendamento della classificazione NUTS.

**(3)** Il regolamento (CE) n. 1059/2003 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1888/2005 [^2] , a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, e dal regolamento (CE) n. 105/2007.

**(4)** Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio [^3] ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le serie per la nuova suddivisione regionale conformemente all'elenco specificato nell'allegato.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2008. *Per la Commissione* Joaquín ALMUNIA *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_154_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 105/2007 della Commissione ( [GU L 39 del 10.2.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_039_R_TOC) ).

[^2] [GU L 309 del 25.11.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_309_R_TOC) .

[^3] [GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_181_R_TOC) .

Anno di inizio richiesto per settore statistico

| Settore | Livello NUTS 2 | Livello NUTS 3 |
| --- | --- | --- |
| Agricoltura | 2007 |  |
| Demografia | 1990 | 1990 |
| Conti regionali | 1999 | 1999 |
| Conti delle famiglie | 1999 |  |
| Istruzione | 2007 |  |
| Sanità – Cause di morte | 1994 |  |
| Sanità – Infrastruttura | 2000 |  |
| Indagine sulle forze di lavoro | 2000 |  |
| Occupazione – Disoccupazione |  | 2000 |
| Ricerca & Sviluppo | 2003 |  |
| Indagine sulla struttura delle imprese | 2007 |  |
| Turismo | 2000 | 2005 |
| Trasporti – Strada |  | 2007 |
| Trasporti – Ferrovia | 2005 |  |
| Trasporti – Vie di navigazione interna | 2007 |  |
| Ambiente – Statistiche sui rifiuti | 2004 |  |
| Ambiente – Altre statistiche | 2003 |  |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 105/2007 della Commissione ().
[^2]: .
[^3]: .