# REGOLAMENTO (CE) N. 13/2008 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 2008

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 2 al 4 gennaio 2008 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 955/2005 per il riso originario dell'Egitto

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione [^2] , in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 955/2005 della Commissione [^3] ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di 5 605 tonnellate di riso di cui al codice NC 1006 originario dall'Egitto (numero d'ordine 09.4097).

**(2)** Dalla comunicazione effettuata a norma dell’articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 955/2005, risulta che le domande presentate fino al 4 gennaio 2008 alle ore 13 (ora di Bruxelles), secondo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

**(3)** È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 955/2005 per il periodo contingentale in corso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Per le domande di titoli d’importazione di riso originario dell'Egitto nell’ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 955/2005, presentate fino al 4 gennaio 2008 alle ore 13 (ora di Bruxelles), sono rilasciati titoli per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 8,123188 %.

**2.** È sospeso, per il periodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire da venerdì 4 gennaio 2008 dalle ore 13 (ora di Bruxelles).

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2008. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione ( [GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_144_R_TOC) ). Il regolamento (CE) n. 1785/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ( [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) ) a partire dal 1 o settembre 2008.

[^2] [GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 ( [GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_078_R_TOC) ).

[^3] [GU L 164 del 24.6.2005, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_164_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1456/2007 ( [GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 76](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_325_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (). Il regolamento (CE) n. 1785/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 () a partire dal 1o settembre 2008.
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1456/2007 ().