# REGOLAMENTO (CE) N. 49/2008 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2008

recante fissazione del quantitativo di granturco disponibile all’intervento per la fase n. 2 della campagna 2007/2008

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d’intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità [^2] , in particolare l’articolo 3 *bis* , paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 3 *bis* del regolamento (CE) n. 824/2000 definisce le norme relative all’attribuzione dei quantitativi di granturco ammissibili all’intervento per le campagne 2007/2008 e 2008/2009. L’attribuzione avviene in due fasi denominate «fase n. 1» e «fase n. 2».

**(2)** Il quantitativo globale di granturco offerto all’intervento durante la fase n. 1, che ha avuto inizio il 1 o agosto ed ha avuto fine il 31 dicembre 2007, non ha superato il limite stabilito dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003. Occorre quindi pubblicare il quantitativo di granturco che può essere offerto all’intervento nel corso della fase n. 2 della campagna 2007/2008.

**(3)** A norma dell’articolo 3 *bis* , paragrafo 1, terzo comma, la fase n. 2 inizia il giorno successivo alla pubblicazione da parte della Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* del quantitativo che rimane disponibile all’intervento per questa fase. Tale giorno è il primo giorno di presentazione delle offerte in tutti gli Stati membri e questa fase termina non oltre il 30 aprile in Grecia, Spagna, Italia e Portogallo, il 30 giugno in Svezia e il 31 maggio negli altri Stati membri. Occorre pertanto prevedere che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il quantitativo di granturco che può essere offerto all’intervento nel corso della fase n. 2 della campagna 2007/2008, a norma dell’articolo 3 *bis* del regolamento (CE) n. 824/2000, è di 1 500 000 tonnellate.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2008. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 ( [GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_169_R_TOC) ).

[^2] [GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_100_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2007 ( [GU L 195 del 27.7.2007, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_195_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2007 ().